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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20657/2023

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27492/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via XX settembre n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] N. Sassani che la rappresenta e difendeunitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – controricorrente inci dentale – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CALABRIA , n. 501 / 2019 , depositata il 26/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 giugno2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate ricorrono , rispettivamente in via principale ed incidentale, resistendo reciprocamente con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r., in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Catanzaro, h a accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di restituzione delle ritenute fiscali operate sull’importo erogatole a titolo di indennità integrativa speciale sul trattamento della pensione di reversibilità.

2. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Calabria, con sentenza n. 96 del 2005, aveva riconosciuto la spettanza di detta indennità anche sulla pensione di reversibilità percepita a seguito del decesso del coniuge.

L’Inpdap, di conseguenza, in pendenza del giudizio di appello,aveva spontaneamente provveduto a liquidare tutto quanto dovuto per l’anno 2005, al netto delle ritenute, e, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, aveva corrisposto l’indennità integrativa speciale, sempreapplicando le ritenute di legge.

Successivamente la sentenza era stata riformata in appello riconoscendo l’indennità su entrambi i trattamenti pensionistici solo nei limiti del c.d. minimo Inps. l’Inps, di conseguenza, aveva richiesto la restituzione dell’importo corrispostoal lordo delle ritenute pagate per il periodo compreso tra 6 marzo 1998 ed il 31 dicembre 2012.

Detto provvedimento veniva impugnato dalla contribuente ed il giudizio si concludeva con sentenza della Corte dei Conti, Sezione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA], che, con sentenza del 17 novembre 2014 confermava l'obbligo della contribuente a restituire l’intero importo.

La contribuente, con istanza del 4 febbraio 2014,chiedeva al Fisco la restituzione delle ritenute fiscali, pari ad euro 31.906,51, oltre interessi, corrisposte sull’importo che avrebbe dovuto restituir e e, formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnava.

3. La C.t.p. accoglieva il ricorso.

La C.t.r, in parziale riforma, disponeva che la restituzione delle ritenute fiscali avvenisse «progressivamente, in ragione e in proporzione alla restituzione degli emolumenti ricevuti in eccedenza».

Rilevava in proposito che la restituzione in favore dell’Inps delle somme indebitamente percepite stava avvenendo mediante trattenuta mensile, sicché ad ogni pagamento corrispondeva una quota di imposta non più dovuta che la contribuente aveva diritto a vedersi restituita; che, pertanto, era «ragionevole» statuire che anche la restituzione della somma di euro 31.906,51, pari alle ritenute versate dall’Inps all’Erario, dovesse avvenire progressivamente, a seguito di ogni pagamentoeseguito dalla lavoratrice in favore dell’Inps.

5. Lasocietà contribuente ha depositato memoria.

Considerato che: La peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rende opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione dei ricorsi riuniti in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per tratta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27492/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via XX settembre n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] N. Sassani che la rappresenta e difendeunitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – controricorrente inci dentale – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA , n. 501 / 2019 , depositata il 26/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 giugno2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate ricorrono , rispettivamente in via principale ed incidentale, resistendo reciprocamente con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Catanzaro, h a accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di restituzione delle ritenute fiscali operate sull’importo erogatole a titolo di indennità integrativa speciale sul trattamento della pensione di reversibilità. 2. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Calabria, con sentenza n. 96 del 2005, aveva riconosciuto la spettanza di detta indennità anche sulla pensione di reversibilità percepita a seguito del decesso del coniuge. L’Inpdap, di conseguenza, in pendenza del giudizio di appello,aveva spontaneamente provveduto a liquidare tutto quanto dovuto per l’anno 2005, al netto delle ritenute, e, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, aveva corrisposto l’indennità integrativa speciale, sempreapplicando le ritenute di legge. Successivamente la sentenza era stata riformata in appello riconoscendo l’indennità su entrambi i trattamenti pensionistici solo nei limiti del c.d. minimo Inps. l’Inps, di conseguenza, aveva richiesto la restituzione dell’importo corrispostoal lordo delle ritenute pagate per il periodo compreso tra 6 marzo 1998 ed il 31 dicembre 2012. Detto provvedimento veniva impugnato dalla contribuente ed il giudizio si concludeva con sentenza della Corte dei Conti, Sezione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA], che, con sentenza del 17 novembre 2014 confermava l'obbligo della contribuente a restituire l’intero importo. La contribuente, con istanza del 4 febbraio 2014,chiedeva al Fisco la restituzione delle ritenute fiscali, pari ad euro 31.906,51, oltre interessi, corrisposte sull’importo che avrebbe dovuto restituir e e, formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnava. 3. La C.t.p. accoglieva il ricorso. La C.t.r, in parziale riforma, disponeva che la restituzione delle ritenute fiscali avvenisse «progressivamente, in ragione e in proporzione alla restituzione degli emolumenti ricevuti in eccedenza». Rilevava in proposito che la restituzione in favore dell’Inps delle somme indebitamente percepite stava avvenendo mediante trattenuta mensile, sicché ad ogni pagamento corrispondeva una quota di imposta non più dovuta che la contribuente aveva diritto a vedersi restituita; che, pertanto, era «ragionevole» statuire che anche la restituzione della somma di euro 31.906,51, pari alle ritenute versate dall’Inps all’Erario, dovesse avvenire progressivamente, a seguito di ogni pagamentoeseguito dalla lavoratrice in favore dell’Inps. 5. Lasocietà contribuente ha depositato memoria. Considerato che: La peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rende opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione dei ricorsi riuniti in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per tratta
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