Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 08255/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23706/2017 R.G. proposto da: S.A.C.ED.

SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrenteprincipale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del MINISTRO p.t., E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., tutti domiciliati ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ex lege. -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 398/2016depositata il 07/09/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- S.A.C.ED. – [OSCURATO:PERSONA] SRL ha proposto ricorso per cassazione con sette mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia depositata il 7/9/2016, nei confronti del Ministero delle Infrastruttura e del Provveditorato alle [OSCURATO:PERSONA]Umbria, nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, in controversia concernente il contratto di appalto n.3276 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale l’Amministrazione affidò a S.A.C.ED. i lavori di realizzazione del nuovo [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco di Terni per l’importo complessivo di euro 4.159.886,29=, al netto del ribasso d’asta del 16,28%, comprensivo degli oneri della sicurezza con tempo contrattuale assegnato di giorni

644. Il Ministero ed il Provveditorato evocati hanno replicato con controricorso e ricorso incidentale con un mezzo, seguito da memoria.

Groupama è rimasta intimata.

La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello principale svolto da S.A.C.ED. e l’appello incidentale delle Amministrazioni, confermando la decisione del Tribunale di Perugia. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Il ricorso principale è svolto nei seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362 e 1363 cod.civ. in rapporto con l’art.112 cod.proc.civ., nonché omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo in ordine alla corretta interpretazione dell’art.8 della scrittura denominata “schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi” del 19/4/2004, dalla cui lettura si sarebbe potuto evincere –a parere della ricorrente - che la riserva n.1 non era stata rinunciata; omessa motivazione in ordine al rigetto della domanda risarcitoria connessa a detta riserva, relativa alla sottoproduzione per la ritardata consegna del cantiere per l’effettivo inizio degli stessi avvenuta solo in data 23/1/2002.

La ricorrente si duole che sia mancata, da parte della Corte di merito, la valutazione della riserva n.1, posto che tale domanda risarcitoria – a suo dire – era stata espressamente esclusa dalla dichiarazione di rinuncia di cui alla scrittura del 19/4/2004.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 cod.civ. in rapporto agli artt. 1660 e 1661 cod.civ., nonché in relazione all’art.25 del D.M. n.145/2000 e degli artt. 133 e 134 del d.P.R. n.554/1999 in combinato disposto con l’art.112 cod.proc.civ., nonché omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo relativo al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa dello sconvolgimento del programma operativo dell’impresa successivamente alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione del 19/4/2004, confluito nella riserva n.12.

La ricorrente, dopo aver ricordato che con l’Atto di sottomissione, all’art.5, era stata determinato il nuovo e definitivo termine di ultimazione dei lavori fissato al 14/9/2004, ritenuto fondamentale dall’impresa ai fini dell’accettazione della sottoscrizione dell’Atto, deduce che tale termine venne superato a causa di continue richieste di opere diverse o aggiuntive da parte dell’Amministrazione, culminate della sospensione dei lavori disposta con verbale del 3/12/2004, sospensione che non si concluse con la redazione di perizia, come previsto nel verbale, ma in data 26/7/2005 con il recesso dell’ente dal contratto.

III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2968 e 2969 cod.civ., nonché degli artt. 16, 54 e 64 del R.D. n.350/1895, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del.

D.M. n.145/2000 in rapporto con l’art.112cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo relativo al rilievo di ufficio in ordine ad una presunta decadenza della ricorrente nell’iscrizione delle riserve 10 e 13, relative ai maggiori costi sopportati per la prolungata indisponibilità delle aree da porsi a carico dell’appaltante.

Riferisce la ricorrente che la riserva 10 riguarderebbe i maggiori costi sostenuti dall’impresa per acquisti ed approvvigionamenti di materiali ed attrezzatture per effetto del notevole dilatamento dei tempi dell’appalto, che anziché svolgersi nel periodo dal 15/10/2001 (data di consegna) al 17/7/2003 (data ultimazione prevista secondo contratto, aveva avuto inizio in data 24/1/2002 ed avrebbero dovuto concludersi in data 14/9/2004, come da atto di sottomissione, circostanza non verificatasi; quanto alla riserva 13, pur avendo la medesima motivazione in ordine ai maggiori costi, sarebbe riferita ad un successivo rilevamento dei maggiori tempi di esecuzione e riguarderebbe il prolungamento dell’appalto nel periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 26/7/2005, fino a quando l’amministrazione esercitò il potere di recesso dal contratto.

IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 114 e 169 del d.P.R. n.554/1999 in combinato disposto con l’art.29 del D.M. n.145/2000, degli artt. 33, 35 e 36 del d.P.R. n.1062/1963 ed in relazione all’art.18 del capitolato speciale di appalto.

Violazione degli artt. 112 e 345 cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo in ordine alla mancata e/o errata contabilizzazione degli stati di avanzamento dei lavori e contestuale diritto alla corresponsione degli interessi, riferito alla riserva n.14.

V) Violazione e falsa applicazione dell’art.31 bis della legge n.109/1994, nonché degli artt. 196 e 198 del d.P.R. n.554/1999, in relazione all’art.2697 cod.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo circa la mancata contabilizzazione di opere eseguite e sull’errata valutazione dell’opera, riferita alla riserva n.15.

La ricorrente, facendo riferimento ad una proposta di accordo bonario del RUP del 14/10 2005, sostiene che già nel corso del collaudo era emersa la fondatezza parziale della riserva n.15 in relazione a maggiori opere eseguite e non contabilizzate, dovute, a dire della ricorrente, alle continue modifiche apportate al progetto.

VI) Violazione e falsa applicazione dell’art.10 del D.M. n.145/2000 in relazione all’art.112 cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo circa il mancato riconoscimento di un equo compenso in favore della ricorrente, riferito alla riserva n.17.

La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto che vi era stata rinuncia a detta riserva, ed assume –al contrario- che, invece, con detta riserva si era chiesta l’applicazione dell’equo compenso per le categorie di lavoro omogenee relative all’ultima fase di lavori per i quali era stata disposta l’ultima sospensione del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Deduce, quindi, l’erroneità dell’asserzione del CTU, cui si sono richiamati i giudici dei due gradi di merito, secondo cui la determinazione dell’equo compenso andava effettuata in base al conto complessivo delle opere omogenee variate e non rispetto alla singola categoria.

VII) Violazione efalsa applicazione degli artt. 24 e 25 del D.M. n.145/2000, nonché in relazione all’art.133 d.P.R. n.554/1999, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo circa il mancato riconoscimento dei danni e degli oneri subiti dall’impresa per l’illegittima sospensione dei lavori, riferita alla riserva n.18. 3.1.-Il primo motivo, attinente alla riserva n.1, è inammissibile per diverse ragioni.

La ricorrente S.A.C.ED. assume che la rinuncia alle riserve nn. 1-9 e 12, affermata dalla Corte d’appello, in realtà non avrebbe riguardato la riserva n.1 e pone una questione interpretativa dell’art.8 dello schema di atto di sottomissione del 19 aprile 2004.

In primo luogo, occorre ricordare che, come ancora recentemente ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 25432/2020, Cass. n. 14938/2018 e Cass. n. 25470/2019, il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione).

Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis , Cass. n. 24539/2009, Cass. n. 2465/2015, Cass. n. 10891/2016; Cass. n. 7963/2018, in motivazione).

Tanto premesso, in via generale, va osservato che la ricorrente non illustra con la dovuta specificità la effettiva prospettazione dinanzi alla Corte di merito della questione afferente alla interpretazione dell’art.8 dello schema di atto di sottomissione, che costituisce un tipico accertamento di fatto riservato alla fase di merito, né sul punto si ravvisa pronuncia della Corte umbra, per cui la questione risulta apparentemente nuova, sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 6089/2018; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 2038/2019).

In secondo luogo, va considerato che la censura difetta di autosufficienza con riferimento a due atti del procedimento (Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469; (Cass. Sez.

U.n. 8950/2022; Cass.n. 6769/2022).

Ed invero, il mezzo non riproduce e neppure riassume il contenuto specifico della riserva n. 1, onde consentire alla Corte di stabilire se avesse effettivamente ad oggetto il danno per la ritardata consegna del cantiere, nulla risultando dallo stralcio dell’atto di sottomissione trascritto.

Inoltre, la censura non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, laddove afferma che la definitività della rinuncia alle riserve nn. da1 a 9 e n. 12 si desume «dal collegamento dell’atto aggiuntivo n. 3415 del 23.6.2004 con lo schema di atto di sottomissione del 19.4.2004» (fol. 6 e 7) ed è inammissibile perché il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 3741/2004; Cass. n. 6219/2005; Cass. n. 15952/2007; Cass. n. 18421/2009; Cass. n. 4905/2020).

In particolare, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass. n. 19989/2017).

Infine, la censura cita due profili di doglianza incompatibili, mescolandoli tra loro, ossia l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione (Cass. n.6150/2021; Cass. n.13855/2014). 3.2.- Anche il secondo motivo, riguardante la riserva n.12, è inammissibile per plurime ragioni.

Anzitutto per difetto di autosufficienza, atteso che la riserva n. 12 non è stata trascritta, né è precisato quando questa venne iscritta – essendosi limitandosi la parte a riferire che venne appostata nel registro di contabilità – , in palese violazione dell’onere di specificità, e a prospettare la sussistenza del diritto al “riconoscimento dei danni derivanti dallo sconvolgimento del programma operativo rilevato successivamente alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione del 19/4/2004”, attraverso argomenti e richiami all’elaborato redatto dal CTU in primo grado, che a ben vedere sollecitano un’inammissibile riesame del merito.

È decisivo rammentare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. (Cass. n.11603/2018) e che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. Sez.

U. n. 34476/2019; Cass. n. 5987/2021).

Quindi, va rimarcato che la censura non coglie la ratio decidendi e non censura pertinentemente la statuizione formulata dalla Corte di appello in relazione alla riserva n.12.

Invero, la Corte gravata ha ricompreso la riserva n.12 tra quelle definitivamente rinunciate dalla ricorrente, in ragione del collegamento semantico e funzionale tra lo schema di atto di sottomissione del 19/4/2004 e l’atto aggiuntivo n.3415 del 23/6/2004 ed ha confermato sul punto la decisione di primo grado, senza trattare in proposito - contrariamente a quanto si desume dal motivo ‒ il tema della decadenza (fol. 31 e 32 del ricorso), mentre nella censura alcun argomento è svolto sul tema della “rinuncia”.

Di contro, la censura contiene nella sua titolazione il richiamo a disposizioni codicistiche in tema di responsabilità del debitore (art.1218 cod.civ.), risarcimento del danno (art.1223 cod.civ.), variazione necessaria del progetto (art.1660 cod.civ.), variazioni ordinate dal committente (art.1661 cod.civ.), sospensioni illegittime disposte dalla stazione appaltante (art.25 D.M. n.145/2000) e (art.133 e 134 d.P.R. n.554/1999) senza tuttavia che nella parte espositiva sia evidenziato a quale parte della decisione impugnata si riferiscano – a pare re della ricorrente – le relative violazioni.

Va rimarcato, inoltre, che la Corte umbra, decidendo sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha escluso che potesse essere configurato un qualsiasi inadempimento dell’amministrazione convenuta, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod.civ., non ravvisando l’ascrivibilità all’amministrazione di una condotta colposa ed avendo ritenuto legittimo l’esercizio del diritto di recesso ex art.345 della legge n.2248/1865, all. f) (fol. 6 della sent. imp.).

3.3. – Il terzo motivo, con cernente le riserve nn. 10 e 13, è ugualmente inammissibile.

La ricorrente svolge la censura focalizzandosi sulla dedotta erronea applicazione dell’istituto della decadenza, ma tale argomento risulta fuori centro rispetto alla decisione impugnata che ha respinto la relativa domanda, non già ravvisando un’ipotesi di decadenza, ma ritenendo, sulla scorta dell’interpretazione dell’atto di sottomissione e del collegato contratto aggiuntivo di cui sopra, intercorso tra le parti, che l’impresa avesse accettato senza riserve il ritardato inizio dei lavori ed i nuovi lavori oggetto dell’appalto, indicati nella prima e nella seconda perizia di variante, e che con la sottoscrizione avesse manifestato la precisa volontà di rinunciare alla proposizione delle riserve inquestione.

Invero, la Corte di appello, pur parlando impropriamente in funzione esplicativa di “rinuncia preventiva” alla proposizione delle riserve volte a far valere le pretese derivanti dalla maggiore durata dei lavori, ha chiaramente focalizzata la propria attenzione sul contenuto del nuovo accordo intercorso tra le parti in relazione alle opere da eseguire e sulla connessa disciplina contrattuale, nella quale non era stata introdotta dall’appaltatore alcuna delle pretese poi confluite nelle anzidette riserve, e ne ha desunto la consapevole ed implicita rinuncia dell’appaltatore a pretendere in detta sede contrattuale la pattuizione di un maggior compenso o rimborso, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi a sopportare per l'esecuzione dei lavori, dovendosi da ciò presumere che l'appaltatore abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico del committente: tale ratio decidendi , che nulla ha a vedere con l’applicazione dell’istituto della decadenza, non risulta né colta,né censurata. 3.4.-Il quarto motivo, che riguarda la riserva n.14, è infondato ed inammissibile.

La censura alla decisione impugnata, sulla questione dedotta con il gravame, circa la spettanza degli interessi ex art.116 del d.P.R. n.554/1998 per i ritardi maturati dall’Amministrazione nella corresponsione dei SAL, svolta sulla osservazione che gli stati di avanzamento avrebbero dovuto essere redatti al raggiungimento dell’importo lavori pari a lire 500.000.000=, è infondata.

La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di appalto di opere pubbliche, tutte le rate comportanti pagamenti in acconto, ivi compresa l'ultima, presuppongono che l'opera sia ancora in corso, e devono essere versate per il solo fatto che l'ammontare dei lavori abbia raggiunto l'importo contrattualmente previsto e che la direzione dei lavori abbia certificato il relativo stato di avanzamento (Cass.n.14460/2004).

Nel caso concreto, come rettamente osservato dalla Corte di appello, l’art.18 del [OSCURATO:PERSONA] di appalto non indicava l’importo massimo, ma l’importo minimo per la predisposizione dello stato di avanzamento lavori in acconto, condizione non contestata e che risulta rispettata., per cui il fatto che siano stati determinati s.a.l. superiori all’importo minimo non costituisce una violazione del capitolato speciale di appalto, e non comporta l’obbligo di corresponsione di interessi.

Le ulteriori considerazioni svolte risultano prive della necessaria specificità circa la tempestiva introduzione nella fase di merito, palesandosi come nuove, sollecitano un riesame del merito e sono prive di concreti riferimenti alla vicenda contrattuale in esame da cui dedurre le specifiche disposizioni convenute tra le parti per la corresponsione dei SAL. 3.5.- Il quinto motivo, relativo alla riserva n.15, è inammissibile.

La Corte di merito, sia pure in maniera stringata ed cumulativa rispetto anche ad altre domande, ha fatto propria la conclusione del Tribunale sul punto, che –come da sentenza trascritta dalla stessa ricorrente – ha respinto la domanda relativa alla riserva n. 15 per mancanza di prova di quanto lamentato da parte dell’attrice perché, all’esito della CTU, non era stato possibile verificare la fondatezza di quanto riportato nel computo metrico della riserva in quanto l’opera era oramai realizzata e funzionante.

La censura non coglie nel segno perché la Corte territoriale si è pronunciata richiamando i conteggi elaborati dal CTU, sul punto sfavorevoli all’attrice, mentre la ricorrente non illustra alcun elemento di fatto non esaminato che avrebbe potuto condurre a differente conclusione, né riferisce di critiche tempestivamente proposte avverso la CTU.

Risulta evidente che il riferimento, contenuto in sentenza, all’art.10, comma 6, del D.M. n.145/2000 attiene ad un’altra riserva e nessuna contraddittorietà della decisione è dato evincere da ciò. 3.6.- Il sesto motivo, attinente alla riserva n.17 con la quale era stata avanzata la richiesta di equo compenso per le variazioni apportate al progetto è inammissibile.

Il motivo è carente sul piano dell’autosufficienza in quanto non illustra il motivo di gravame con il quale avrebbe dovuto essere stata tempestivamente contestata la decisione sulla ritenuta “rinuncia” e sulla quantificazione operata dal CTU, non riproduce la riserva n. 17, che si riferirebbe a tale compenso, né riporta il testo della prima decisione – richiamata per relationem dal secondo giudice per consentire l’apprezzamento della censura, né l’elaborato del CTU, nella parte in cui avrebbe riconosciuto un compenso per le variazioni apportate al progetto. 3.7.-Il settimo motivo è inammissibile.

La Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, ha respinto il gravame formulato in merito alla riserva 18 per plurime ragioni.

Ha rilevato che la sospensione dei lavori non poteva essere ritenuta illegittima in quanto dovuta alla necessità di redigere una perizia di variante, richiamato l’art.24 del D.M. n.145/2000, e ne ha dedotto che non dava diritto ad alcun indennizzo in favore dell’appaltatore (fol. 7 della sent. imp.); ha, comunque aggiunto che la riserva- come già rilevato dal primo giudice – ad ogni modo non era stata tempestivamente iscritta all’atto della sospensione dei lavori (fol. 9 della sent. imp.).

La censura è inammissibile perché, sotto un primo profilo, sollecita una rivalutazione del merito circa i presupposti fattuali che avevano indotto la perizia di variante (nel ricorso si dice che si era resa necessaria non per cd. sorpresa geologica, ma per errore di progetto delle quote di recapito della fogna, fol.58 del ric.) incidenti sulla valutazione di legittimità o meno della stessa, con palese carenza di specificità del motivo, poiché che non viene illustrata la tempestiva sottoposizione della questione relativa alla erroneità del progetto ai giudici di merito, né ciò risulta essere stato accertato.

Sotto altro profilo, la ricorrente, nel corso del motivo, contesta la rilevata tardività dell’iscrizione della riserva.

Da un lato, sostiene che l’Amministrazione non aveva eccepito la tardività dell’iscrizione della riserva: il motivo è inammissibile, la tardività della riserva risulta essere stata già accertata in primo grado e confermata in appello, senza che la ricorrente abbia dedotto ed illustrato – in osservanza degli oneri di specificità del ricorso per cassazione –la sottoposizione al giudice di appello della questione circa la eventuale decadenza dell’Amministrazione dal potere di eccepire la tardività, né ha formulato una specifica censura nel motivo che – secondo il titoletto riguarda la legittimità o meno della sospensione dei lavori (artt. 24 e 25 del D.M. 145/2000 e 133 d.P.R. n.554/1999).

Dall’altro, la ricorrente deduce che, ove la sospensione dei lavori dovesse essere considerata legittima (come ritenuto dalla Corte di appello) – la riserva apposta nel prosieguo e non al momento della sospensione dei lavori, avrebbe doveva ritenersi giustificata per la illegittima protrazione dei lavori oltre i sei mesi (fol.60 del ric.): anche tale questione risulta inammissibile perché appare come nuova, alla stregua del ricorso e della sentenza impugnata. 4.1.-Il ricorso incidentale propone un unico motivo di ricorso: I) Violazione e falsa applicazione dell’art.345 cod.proc.civ.

La censura concerne la declaratoria di inammissibilità formulata dalla Corte di appello in merito a produzioni documentali operate dall’Amministrazione nel corso del giudizio di appello, a sostegno del gravame proposto avverso il rigetto della domanda riconvenzionale volta a conseguire il risarcimento dei danni patiti per l’esecuzione in danno dei lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione del parcheggio, nonché per la realizzazione dei lavori di completamento.

Segnatamente, la Corte di appello ha affermato che l’Amministrazione non aveva dimostrato la causa non imputabile che aveva impedito l’acquisizione della documentazione nel precedente grado di giudizio e che la disciplina applicabile (art.345 cod.proc.civ., nel testo risultante dalla modifiche apportate dall’art.46, comma 18 della legge n.69/2009, vigente dal 4/7/2009) escludeva l’applicabilità del criterio dell’”indispensabilità”; ha, inoltre, escluso, che la deduzione circa l’avvenuta formazione dei documenti in epoca successiva al gennaio 2008, e cioè al maturarsi delle preclusioni istruttorie, fosse decisiva perché ciò che risultava dirimente era il momento in cui era stato assunto l’impegno di spesa, antecedente al momento del pagamento delle somme da parte dell’amministrazione, con ragionevole certezza, avvenuto in epoca anteriore al verificarsi delle preclusioni istruttorie. 4.2.- Il motivo è inammis sibile perché non censura pertinentemente la decisione impugnata.

Posto che l’«indispensabilità» della documentazione non costituiva, all’epoca, canone valutativo applicabile, a differenza di quanto sostiene l’Amministrazione, va rilevato che la decisione risulta congruamente motivata con riferimento alla documentazione, di formazione anteriore al maturare delle preclusioni istruttorie nell’ambito del procedura amministrativa di spesa, che sarebbe stata idonea a provare l’impegno di spesa gravante sull’Amministrazione ‒ nella specie decisivo ‒ e che avrebbe potuto essere tempestivamente prodotta, senza che tale specifica ratiosia stata aggredita. 5.-In conclusione, il ricorso principale va rigettato ed il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite tra le parti costituite si compensano.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez.

U.n. 4315/2020), sia per la ricorrente principale che per il ricorrent e incidentale.

P.Q.M. -Rigetta il ricorso il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; -Compensa le spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23706/2017 R.G. proposto da: S.A.C.ED. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrenteprincipale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del MINISTRO p.t., E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., tutti domiciliati ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ex lege. -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 398/2016depositata il 07/09/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- S.A.C.ED. – [OSCURATO:PERSONA] SRL ha proposto ricorso per cassazione con sette mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia depositata il 7/9/2016, nei confronti del Ministero delle Infrastruttura e del Provveditorato alle [OSCURATO:PERSONA]Umbria, nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, in controversia concernente il contratto di appalto n.3276 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale l’Amministrazione affidò a S.A.C.ED. i lavori di realizzazione del nuovo [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco di Terni per l’importo complessivo di euro 4.159.886,29=, al netto del ribasso d’asta del 16,28%, comprensivo degli oneri della sicurezza con tempo contrattuale assegnato di giorni 644. Il Ministero ed il Provveditorato evocati hanno replicato con controricorso e ricorso incidentale con un mezzo, seguito da memoria. Groupama è rimasta intimata. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello principale svolto da S.A.C.ED. e l’appello incidentale delle Amministrazioni, confermando la decisione del Tribunale di Perugia. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Il ricorso principale è svolto nei seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362 e 1363 cod.civ. in rapporto con l’art.112 cod.proc.civ., nonché omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo in ordine alla corretta interpretazione dell’art.8 della scrittura denominata “schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi” del 19/4/2004, dalla cui lettura si sarebbe potuto evincere –a parere della ricorrente - che la riserva n.1 non era stata rinunciata; omessa motivazione in ordine al rigetto della domanda risarcitoria connessa a detta riserva, relativa alla sottoproduzione per la ritardata consegna del cantiere per l’effettivo inizio degli stessi avvenuta solo in data 23/1/2002. La ricorrente si duole che sia mancata, da parte della Corte di merito, la valutazione della riserva n.1, posto che tale domanda risarcitoria – a suo dire – era stata espressamente esclusa dalla dichiarazione di rinuncia di cui alla scrittura del 19/4/2004. II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 cod.civ. in rapporto agli artt. 1660 e 1661 cod.civ., nonché in relazione all’art.25 del D.M. n.145/2000 e degli artt. 133 e 134 del d.P.R. n.554/1999 in combinato disposto con l’art.112 cod.proc.civ., nonché omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo relativo al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa dello sconvolgimento del programma operativo dell’impresa successivamente alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione del 19/4/2004, confluito nella riserva n.12. La ricorrente, dopo aver ricordato che con l’Atto di sottomissione, all’art.5, era stata determinato il nuovo e definitivo termine di ultimazione dei lavori fissato al 14/9/2004, ritenuto fondamentale dall’impresa ai fini dell’accettazione della sottoscrizione dell’Atto, deduce che tale termine venne superato a causa di continue richieste di opere diverse o aggiuntive da parte dell’Amministrazione, culminate della sospensione dei lavori disposta con verbale del 3/12/2004, sospensione che non si concluse con la redazione di perizia, come previsto nel verbale, ma in data 26/7/2005 con il recesso dell’ente dal contratto. III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2968 e 2969 cod.civ., nonché degli artt. 16, 54 e 64 del R.D. n.350/1895, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del. D.M. n.145/2000 in rapporto con l’art.112cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo relativo al rilievo di ufficio in ordine ad una presunta decadenza della ricorrente nell’iscrizione delle riserve 10 e 13, relative ai maggiori costi sopportati per la prolungata indisponibilità delle aree da porsi a carico dell’appaltante. Riferisce la ricorrente che la riserva 10 riguarderebbe i maggiori costi sostenuti dall’impresa per acquisti ed approvvigionamenti di materiali ed attrezzatture per effetto del notevole dilatamento dei tempi dell’appalto, che anziché svolgersi nel periodo dal 15/10/2001 (data di consegna) al 17/7/2003 (data ultimazione prevista secondo contratto, aveva avuto inizio in data 24/1/2002 ed avrebbero dovuto concludersi in data 14/9/2004, come da atto di sottomissione, circostanza non verificatasi; quanto alla riserva 13, pur avendo la medesima motivazione in ordine ai maggiori costi, sarebbe riferita ad un successivo rilevamento dei maggiori tempi di esecuzione e riguarderebbe il prolungamento dell’appalto nel periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 26/7/2005, fino a quando l’amministrazione esercitò il potere di recesso dal contratto. IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 114 e 169 del d.P.R. n.554/1999 in combinato disposto con l’art.29 del D.M. n.145/2000, degli artt. 33, 35 e 36 del d.P.R. n.1062/1963 ed in relazione all’art.18 del capitolato speciale di appalto. Violazione degli artt. 112 e 345 cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo in ordine alla mancata e/o errata contabilizzazione degli stati di avanzamento dei lavori e contestuale diritto alla corresponsione degli interessi, riferito alla riserva n.14. V) Violazione e falsa applicazione dell’art.31 bis della legge n.109/1994, nonché degli artt. 196 e 198 del d.P.R. n.554/1999, in relazione all’art.2697 cod.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo circa la mancata contabilizzazione di opere eseguite e sull’errata valutazione dell’opera, riferita alla riserva n.15. La ricorrente, facendo riferimento ad una proposta di accordo bonario del RUP del 14/10 2005, sostiene che già nel corso del collaudo era emersa la fondatezza parziale della riserva n.15 in relazione a maggiori opere eseguite e non contabilizzate, dovute, a dire della ricorrente, alle continue modifiche apportate al progetto. VI) Violazione e falsa applicazione dell’art.10 del D.M. n.145/2000 in relazione all’art.112 cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo circa il mancato riconoscimento di un equo compenso in favore della ricorrente, riferito alla riserva n.17. La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto che vi era stata rinuncia a detta riserva, ed assume –al contrario- che, invece, con detta riserva si era chiesta l’applicazione dell’equo compenso per le categorie di lavoro omogenee relative all’ultima fase di lavori per i quali era stata disposta l’ultima sospensione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduce, quindi, l’erroneità dell’asserzione del CTU, cui si sono richiamati i giudici dei due gradi di merito, secondo cui la determinazione dell’equo compenso andava effettuata in base al conto complessivo delle opere omogenee variate e non rispetto alla singola categoria. VII) Violazione efalsa applicazione degli artt. 24 e 25 del D.M. n.145/2000, nonché in relazione all’art.133 d.P.R. n.554/1999, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo circa il mancato riconoscimento dei danni e degli oneri subiti dall’impresa per l’illegittima sospensione dei lavori, riferita alla riserva n.18. 3.1.-Il primo motivo, attinente alla riserva n.1, è inammissibile per diverse ragioni. La ricorrente S.A.C.ED. assume che la rinuncia alle riserve nn. 1-9 e 12, affermata dalla Corte d’appello, in realtà non avrebbe riguardato la riserva n.1 e pone una questione interpretativa dell’art.8 dello schema di atto di sottomissione del 19 aprile 2004. In primo luogo, occorre ricordare che, come ancora recentemente ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 25432/2020, Cass. n. 14938/2018 e Cass. n. 25470/2019, il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis , Cass. n. 24539/2009, Cass. n. 2465/2015, Cass. n. 10891/2016; Cass. n. 7963/2018, in motivazione). Tanto premesso, in via generale, va osservato che la ricorrente non illustra con la dovuta specificità la effettiva prospettazione dinanzi alla Corte di merito della questione afferente alla interpretazione dell’art.8 dello schema di atto di sottomissione, che costituisce un tipico accertamento di fatto riservato alla fase di merito, né sul punto si ravvisa pronuncia della Corte umbra, per cui la questione risulta apparentemente nuova, sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 6089/2018; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 2038/2019). In secondo luogo, va considerato che la censura difetta di autosufficienza con riferimento a due atti del procedimento (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469; (Cass. Sez. U.n. 8950/2022; Cass.n. 6769/2022). Ed invero, il mezzo non riproduce e neppure riassume il contenuto specifico della riserva n. 1, onde consentire alla Corte di stabilire se avesse effettivamente ad oggetto il danno per la ritardata consegna del cantiere, nulla risultando dallo stralcio dell’atto di sottomissione trascritto. Inoltre, la censura non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, laddove afferma che la definitività della rinuncia alle riserve nn. da1 a 9 e n. 12 si desume «dal collegamento dell’atto aggiuntivo n. 3415 del 23.6.2004 con lo schema di atto di sottomissione del 19.4.2004» (fol. 6 e 7) ed è inammissibile perché il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 3741/2004; Cass. n. 6219/2005; Cass. n. 15952/2007; Cass. n. 18421/2009; Cass. n. 4905/2020). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass. n. 19989/2017). Infine, la censura cita due profili di doglianza incompatibili, mescolandoli tra loro, ossia l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione (Cass. n.6150/2021; Cass. n.13855/2014). 3.2.- Anche il secondo motivo, riguardante la riserva n.12, è inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto per difetto di autosufficienza, atteso che la riserva n. 12 non è stata trascritta, né è precisato quando questa venne iscritta – essendosi limitandosi la parte a riferire che venne appostata nel registro di contabilità – , in palese violazione dell’onere di specificità, e a prospettare la sussistenza del diritto al “riconoscimento dei danni derivanti dallo sconvolgimento del programma operativo rilevato successivamente alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione del 19/4/2004”, attraverso argomenti e richiami all’elaborato redatto dal CTU in primo grado, che a ben vedere sollecitano un’inammissibile riesame del merito. È decisivo rammentare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. (Cass. n.11603/2018) e che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n. 5987/2021). Quindi, va rimarcato che la censura non coglie la ratio decidendi e non censura pertinentemente la statuizione formulata dalla Corte di appello in relazione alla riserva n.12. Invero, la Corte gravata ha ricompreso la riserva n.12 tra quelle definitivamente rinunciate dalla ricorrente, in ragione del collegamento semantico e funzionale tra lo schema di atto di sottomissione del 19/4/2004 e l’atto aggiuntivo n.3415 del 23/6/2004 ed ha confermato sul punto la decisione di primo grado, senza trattare in proposito - contrariamente a quanto si desume dal motivo ‒ il tema della decadenza (fol. 31 e 32 del ricorso), mentre nella censura alcun argomento è svolto sul tema della “rinuncia”. Di contro, la censura contiene nella sua titolazione il richiamo a disposizioni codicistiche in tema di responsabilità del debitore (art.1218 cod.civ.), risarcimento del danno (art.1223 cod.civ.), variazione necessaria del progetto (art.1660 cod.civ.), variazioni ordinate dal committente (art.1661 cod.civ.), sospensioni illegittime disposte dalla stazione appaltante (art.25 D.M. n.145/2000) e (art.133 e 134 d.P.R. n.554/1999) senza tuttavia che nella parte espositiva sia evidenziato a quale parte della decisione impugnata si riferiscano – a pare re della ricorrente – le relative violazioni. Va rimarcato, inoltre, che la Corte umbra, decidendo sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha escluso che potesse essere configurato un qualsiasi inadempimento dell’amministrazione convenuta, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod.civ., non ravvisando l’ascrivibilità all’amministrazione di una condotta colposa ed avendo ritenuto legittimo l’esercizio del diritto di recesso ex art.345 della legge n.2248/1865, all. f) (fol. 6 della sent. imp.). 3.3. – Il terzo motivo, con cernente le riserve nn. 10 e 13, è ugualmente inammissibile. La ricorrente svolge la censura focalizzandosi sulla dedotta erronea applicazione dell’istituto della decadenza, ma tale argomento risulta fuori centro rispetto alla decisione impugnata che ha respinto la relativa domanda, non già ravvisando un’ipotesi di decadenza, ma ritenendo, sulla scorta dell’interpretazione dell’atto di sottomissione e del collegato contratto aggiuntivo di cui sopra, intercorso tra le parti, che l’impresa avesse accettato senza riserve il ritardato inizio dei lavori ed i nuovi lavori oggetto dell’appalto, indicati nella prima e nella seconda perizia di variante, e che con la sottoscrizione avesse manifestato la precisa volontà di rinunciare alla proposizione delle riserve inquestione. Invero, la Corte di appello, pur parlando impropriamente in funzione esplicativa di “rinuncia preventiva” alla proposizione delle riserve volte a far valere le pretese derivanti dalla maggiore durata dei lavori, ha chiaramente focalizzata la propria attenzione sul contenuto del nuovo accordo intercorso tra le parti in relazione alle opere da eseguire e sulla connessa disciplina contrattuale, nella quale non era stata introdotta dall’appaltatore alcuna delle pretese poi confluite nelle anzidette riserve, e ne ha desunto la consapevole ed implicita rinuncia dell’appaltatore a pretendere in detta sede contrattuale la pattuizione di un maggior compenso o rimborso, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi a sopportare per l'esecuzione dei lavori, dovendosi da ciò presumere che l'appaltatore abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico del committente: tale ratio decidendi , che nulla ha a vedere con l’applicazione dell’istituto della decadenza, non risulta né colta,né censurata. 3.4.-Il quarto motivo, che riguarda la riserva n.14, è infondato ed inammissibile. La censura alla decisione impugnata, sulla questione dedotta con il gravame, circa la spettanza degli interessi ex art.116 del d.P.R. n.554/1998 per i ritardi maturati dall’Amministrazione nella corresponsione dei SAL, svolta sulla osservazione che gli stati di avanzamento avrebbero dovuto essere redatti al raggiungimento dell’importo lavori pari a lire 500.000.000=, è infondata. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di appalto di opere pubbliche, tutte le rate comportanti pagamenti in acconto, ivi compresa l'ultima, presuppongono che l'opera sia ancora in corso, e devono essere versate per il solo fatto che l'ammontare dei lavori abbia raggiunto l'importo contrattualmente previsto e che la direzione dei lavori abbia certificato il relativo stato di avanzamento (Cass.n.14460/2004). Nel caso concreto, come rettamente osservato dalla Corte di appello, l’art.18 del [OSCURATO:PERSONA] di appalto non indicava l’importo massimo, ma l’importo minimo per la predisposizione dello stato di avanzamento lavori in acconto, condizione non contestata e che risulta rispettata., per cui il fatto che siano stati determinati s.a.l. superiori all’importo minimo non costituisce una violazione del capitolato speciale di appalto, e non comporta l’obbligo di corresponsione di interessi. Le ulteriori considerazioni svolte risultano prive della necessaria specificità circa la tempestiva introduzione nella fase di merito, palesandosi come nuove, sollecitano un riesame del merito e sono prive di concreti riferimenti alla vicenda contrattuale in esame da cui dedurre le specifiche disposizioni convenute tra le parti per la corresponsione dei SAL. 3.5.- Il quinto motivo, relativo alla riserva n.15, è inammissibile. La Corte di merito, sia pure in maniera stringata ed cumulativa rispetto anche ad altre domande, ha fatto propria la conclusione del Tribunale sul punto, che –come da sentenza trascritta dalla stessa ricorrente – ha respinto la domanda relativa alla riserva n. 15 per mancanza di prova di quanto lamentato da parte dell’attrice perché, all’esito della CTU, non era stato possibile verificare la fondatezza di quanto riportato nel computo metrico della riserva in quanto l’opera era oramai realizzata e funzionante. La censura non coglie nel segno perché la Corte territoriale si è pronunciata richiamando i conteggi elaborati dal CTU, sul punto sfavorevoli all’attrice, mentre la ricorrente non illustra alcun elemento di fatto non esaminato che avrebbe potuto condurre a differente conclusione, né riferisce di critiche tempestivamente proposte avverso la CTU. Risulta evidente che il riferimento, contenuto in sentenza, all’art.10, comma 6, del D.M. n.145/2000 attiene ad un’altra riserva e nessuna contraddittorietà della decisione è dato evincere da ciò. 3.6.- Il sesto motivo, attinente alla riserva n.17 con la quale era stata avanzata la richiesta di equo compenso per le variazioni apportate al progetto è inammissibile. Il motivo è carente sul piano dell’autosufficienza in quanto non illustra il motivo di gravame con il quale avrebbe dovuto essere stata tempestivamente contestata la decisione sulla ritenuta “rinuncia” e sulla quantificazione operata dal CTU, non riproduce la riserva n. 17, che si riferirebbe a tale compenso, né riporta il testo della prima decisione – richiamata per relationem dal secondo giudice per consentire l’apprezzamento della censura, né l’elaborato del CTU, nella parte in cui avrebbe riconosciuto un compenso per le variazioni apportate al progetto. 3.7.-Il settimo motivo è inammissibile. La Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, ha respinto il gravame formulato in merito alla riserva 18 per plurime ragioni. Ha rilevato che la sospensione dei lavori non poteva essere ritenuta illegittima in quanto dovuta alla necessità di redigere una perizia di variante, richiamato l’art.24 del D.M. n.145/2000, e ne ha dedotto che non dava diritto ad alcun indennizzo in favore dell’appaltatore (fol. 7 della sent. imp.); ha, comunque aggiunto che la riserva- come già rilevato dal primo giudice – ad ogni modo non era stata tempestivamente iscritta all’atto della sospensione dei lavori (fol. 9 della sent. imp.). La censura è inammissibile perché, sotto un primo profilo, sollecita una rivalutazione del merito circa i presupposti fattuali che avevano indotto la perizia di variante (nel ricorso si dice che si era resa necessaria non per cd. sorpresa geologica, ma per errore di progetto delle quote di recapito della fogna, fol.58 del ric.) incidenti sulla valutazione di legittimità o meno della stessa, con palese carenza di specificità del motivo, poiché che non viene illustrata la tempestiva sottoposizione della questione relativa alla erroneità del progetto ai giudici di merito, né ciò risulta essere stato accertato. Sotto altro profilo, la ricorrente, nel corso del motivo, contesta la rilevata tardività dell’iscrizione della riserva. Da un lato, sostiene che l’Amministrazione non aveva eccepito la tardività dell’iscrizione della riserva: il motivo è inammissibile, la tardività della riserva risulta essere stata già accertata in primo grado e confermata in appello, senza che la ricorrente abbia dedotto ed illustrato – in osservanza degli oneri di specificità del ricorso per cassazione –la sottoposizione al giudice di appello della questione circa la eventuale decadenza dell’Amministrazione dal potere di eccepire la tardività, né ha formulato una specifica censura nel motivo che – secondo il titoletto riguarda la legittimità o meno della sospensione dei lavori (artt. 24 e 25 del D.M. 145/2000 e 133 d.P.R. n.554/1999). Dall’altro, la ricorrente deduce che, ove la sospensione dei lavori dovesse essere considerata legittima (come ritenuto dalla Corte di appello) – la riserva apposta nel prosieguo e non al momento della sospensione dei lavori, avrebbe doveva ritenersi giustificata per la illegittima protrazione dei lavori oltre i sei mesi (fol.60 del ric.): anche tale questione risulta inammissibile perché appare come nuova, alla stregua del ricorso e della sentenza impugnata. 4.1.-Il ricorso incidentale propone un unico motivo di ricorso: I) Violazione e falsa applicazione dell’art.345 cod.proc.civ. La censura concerne la declaratoria di inammissibilità formulata dalla Corte di appello in merito a produzioni documentali operate dall’Amministrazione nel corso del giudizio di appello, a sostegno del gravame proposto avverso il rigetto della domanda riconvenzionale volta a conseguire il risarcimento dei danni patiti per l’esecuzione in danno dei lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione del parcheggio, nonché per la realizzazione dei lavori di completamento. Segnatamente, la Corte di appello ha affermato che l’Amministrazione non aveva dimostrato la causa non imputabile che aveva impedito l’acquisizione della documentazione nel precedente grado di giudizio e che la disciplina applicabile (art.345 cod.proc.civ., nel testo risultante dalla modifiche apportate dall’art.46, comma 18 della legge n.69/2009, vigente dal 4/7/2009) escludeva l’applicabilità del criterio dell’”indispensabilità”; ha, inoltre, escluso, che la deduzione circa l’avvenuta formazione dei documenti in epoca successiva al gennaio 2008, e cioè al maturarsi delle preclusioni istruttorie, fosse decisiva perché ciò che risultava dirimente era il momento in cui era stato assunto l’impegno di spesa, antecedente al momento del pagamento delle somme da parte dell’amministrazione, con ragionevole certezza, avvenuto in epoca anteriore al verificarsi delle preclusioni istruttorie. 4.2.- Il motivo è inammis sibile perché non censura pertinentemente la decisione impugnata. Posto che l’«indispensabilità» della documentazione non costituiva, all’epoca, canone valutativo applicabile, a differenza di quanto sostiene l’Amministrazione, va rilevato che la decisione risulta congruamente motivata con riferimento alla documentazione, di formazione anteriore al maturare delle preclusioni istruttorie nell’ambito del procedura amministrativa di spesa, che sarebbe stata idonea a provare l’impegno di spesa gravante sull’Amministrazione ‒ nella specie decisivo ‒ e che avrebbe potuto essere tempestivamente prodotta, senza che tale specifica ratiosia stata aggredita. 5.-In conclusione, il ricorso principale va rigettato ed il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. Le spese di lite tra le parti costituite si compensano. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U.n. 4315/2020), sia per la ricorrente principale che per il ricorrent e incidentale. P.Q.M. -Rigetta il ricorso il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; -Compensa le spes
Sentenza Cassazione n. 08255/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris