CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12205/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-T-M~TRIBUNALE DI ROVIGOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo ricorre avverso l'ordinanza del 4 luglio 2023 del Tribunale di Rovigo che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la nullità del decreto di irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA] emesso il 18 settembre 2019 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo e, in via derivata, della notificazione al difensore dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo e del successivo provvedimento del 12 novembre 2019 di revoca del decreto di sospensione. Il Tribunale ha evidenziato che, dalla lettura della nota del 3 giugno 2016 della polizia giudiziaria, era emerso che il condannato si trovasse in Danimarca per lavoro, circostanza confermata anche dalle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa, la quale, sentita all'udienza dibattimentale del 6 novembre 2018, aveva affermato che Dunnitru sin dal 2015 si fosse trasferito all'estero. Il pubblico ministero, pertanto, prima di emettere il decreto di irreperibilità e di disporre la scarcerazione del condannato, considerato che agli atti era emerso il preciso indirizzo di residenza estera di quest'ultimo, avrebbe dovuto effettuare un tentativo di ricerca in Danimarca presso tali luoghi. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 159. 169, 656 e 666 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la situazione di plausibile rintracciabilità in Danimarca del condannato era emersa solo in sede esecutiva a seguito dell'avvenuto deposito da parte della difesa di documenti di altro procedimento penale (individuato con R.G.N.R. n. 596/2015) rispetto a quello oggetto del titolo esecutivo. Nel procedimento in esame, invece, erano emersi solo alcuni riferimenti di una possibile collocazione in Danimarca di Mitrofanu del tutto generici, privi del luogo di esatta residenza e datati nel tempo (2015-2017) rispetto alla celebrazione del dibattimento (2019). Il pubblico ministero, quindi, con giudizio ex ante, non avrebbe dovuto disporre alcuna ricerca del condannato all'estero, anche considerando che, dalla lettura del verbale di ricerche vane, era emerso che il condannato risultava anagraficamente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] avvenuta nel 2017 e che lo stesso aveva eletto domicilio presso lo studio del suo difensore, tanto che il giudice della cognizione lo aveva dichiarato assente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto premettere che, ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza ex post sulla legittimità della procedura (Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634). In tema di notificazioni di atti all'imputato, poi, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma primo, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304). Nel caso di specie, manca un accertamento effettivo se agli atti del fascicolo del pubblico ministero al momento dell'emissione del decreto di irreperibilità risultava la residenza a Mellemengen n. 8,3, TV, Kokkedal in Danimarca di Mitrofan, in base agli accertamenti effettuati dal Commissariato di Olbia in data 10.6.2017 e alla nota del 3.6.2016 redatta dalla polizia giudiziaria delegata per rintracciare l'imputato, e se di conseguenza, essendo noto tale indirizzo, era stato omesso qualsiasi tentativo di notifica presso l'indirizzo di residenza estera. Il provvedimento impugnato, pertanto, dovrà essere annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione, il quale sarà chiamato ad accertare se, all'epoca dell'emissione del decreto di irreperibilità, il pubblico ministero, in base agli atti a sua disposizione, conosceva o poteva agevolmente venire a conoscenza del luogo preciso nel quale Mitrofanu viveva. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo. P.Q. M . Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio