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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22274/2025

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eguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29013 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA]- chettin.9; Oggetto:societàcapitali –avviso accertamento – artt.2495c.c.-36 d.P.R. 602/73-condizioni –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 –controricorrente– avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.622/19/20 16 depositata l’11 maggio 201 6 , e non notificata.

Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale del Veneto n. 622/19/2016veniva parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] stellaFasoli avverso la sentenza della Commissione t ributaria provin- cialedi Padova n. 32 6 / 4 /201 4 con la quale venivano riuniti e parzial- menteaccolti i ricorsi proposti dalla contribuente avverso due avvisi di accertamento.

Il primo era relativo ad IRES, IRAP e IVA per la [OSCURATO:SOCIETA].,società cessata in data 31.7.2010 di cui la contribuente era socia al97%, e il secondo riguardava l’imputazione per trasparenza di IRPEF, addizionalie contributi , entrambi per l’anno di imposta 2007 . 2.Le riprese, originate da una discrepanza tra le risultanze delle ban- che dati CLIFO e le dichiarazioni fiscali della società non giustificate, eranofondate su un accertamento induttivo cd. puro ex art.39, comma 2,d.P.R. n.600/1973.

3. Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione della contri- buente, ritenendo, si legge nella sentenza impugnata, che l’ammini- strazionefinanziaria non avesse dimostra to , oltre alle normali ragioni dellapretesa nei confronti della società, i motivi per cui aveva notificato aisoci gli atti nonché la percezione da parte loro di somme non dovute risultantidal bilancio di liquidazione e percepite nei due periodi d’im- postaantecedenti la messa in liquidazione. 4.Il giudice d’appello in relazione al primo avviso confermava solo in parte la sentenza di primo grado.

In relazione al secondo avviso di accertamento,il giudice riteneva illegittimo l’assoggettamento alle im- postepersonali dell’intera quota di utile societario attribuito a Maria- stellaFasoli, disponendo lo scomputo della parte di imposte imputate allasocietà e poi limitando al 40% il risultato, ai sensi dell’art.47 TUIR. 5.Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cas- sazionededucendo sette motivi, cui ha replicato l’Agenzia con contro- ricorso.

Consideratoche: 1.Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione del combinato disposto degliartt. 2495 comma secondo cod. civ. e 36 del d.P.R. n. 602/1973, peravere il giudice d'appello ritenuto legittimo il trasferimento ai soci dellamera pretesa rivolta nei confronti della società cessata e oggetto dicontestazione giudiziale.

La ricorrente, richiamando giurisprudenza di questa Corte, contesta chela CTR abbia « sostituito il presupposto dell'art. 2495 c od . c iv ., rap- presentatodalla presenza di somme distribuite risultanti dal bilancio finaledi liquidazione, con l'inesistente presupposto rappresentato dalla presunta distribuzione delle somme oggetto di accertamento in capo adAzeta» (cfr. p. 19 del ricorso), essendo pacifico che le somme con- testate non sono state presenti nel bilancio di liquidazione e che la pretesaazionata dall'Amministrazione è stata impugnata. 2.Il motivo è infondato.

2.1. L’art. 2495 cod. civ. stabilisce che « Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possonofar valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concor- renzadelle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liqui- dazione,e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è di- pesoda colpa di questi.

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione,può essere notificata presso l'ultima sede della società » .

Inoltre,l'art. 36 del d.P.R. n. 602/73 nel testo applicabile ratione tem- porisanteriore al d.lgs. n.175/2014, prevede la responsabilità dei soci peri debiti di imposta a carico della società i quali abbiano ricevuto nel corsodegli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liqui- dazione danaro o altri beni sociali ovvero abbiano avuto in assegna- zionebeni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, e trovaun limite quantitativo nel valore dei beni loro assegnati.

Laresponsabilità in esame ingenera in capo al socio l’obbligo d el paga- mentodi un debito della società sul presupposto e nei limiti della per- cezionedi attività sociali in fase di liquidazione (o anche, con previsione ampliativarispetto alla disciplina civilistica, nelle due annualità d’impo- staantecedenti).

Vainoltre considerato che lo stesso art. 36 comma terzo fa espressa- mentesalve « le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile » , con ciòimplicitamente ma univocamente richiamandosi alla portata gene- rale dell’attuale art. 2495 cod. civ., e che in entrambi i casi in cui il socio venga richiesto dal Fisco del pagamento delle imposte già gra- vantisulla società cessata ( « La responsabilità di cui ai commi prece- denti(…)») è necessaria la notificazione nei suoi confronti di avviso di accertamento,con possibilità di impugnazione, secondo le regole ge- nerali,ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/92.

Lanorma di cui all’art. 36 ha così la funzione esclusiva di delimitare la responsabilitàpatrimoniale del socio, e non condiziona quindi la legit- timitàdell’accertamento tributario, potendosi ravvisare anche in que- sta ipotesi un diverso interesse del creditore Erario all’accertamento delcredito. 2.2.La giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez.

U. n. 6071del 2013, sempre in seguito reiterata) hanno chiarito che l ’estin- zionedella società produce una successione a titolo universale atipica tra la società e i soci quanto alle obbligazioni in essere al momento dell’estinzione.Inoltre, nelle società di capitali le obbligazioni si trasfe- risconoagli ultimi soci, che n e rispondono nei limiti di quanto ricevuto all’esito del bilancio finale di liquidazione, secondo quanto previsto dall’art.2495, secondo comma, cod. civ..

Gli ex soci hanno legittima- zioneprocessuale senza che abbia alcun rilievo se essi abbiano o meno ricevutoqualcosa in sede di riparto conseguente alla approvazione del bilanciofinale di liquidazione, dovendosi riferire la previsione norma- tivain discorso esclusivamente all’interesse ad agire del creditore.

L’in- teressead agire del creditore non è ravvi sabile nel solo caso in cui sia riscontrabilela ricezione da parte del socio di somme all’esito del bi- lancio finale di liquidazione, elemento cui va riconosciuta l’esclusiva funzionedi delimitare la responsabilità patrimoniale del socio, poten- dosi ravvis are un diverso interesse del creditore all’accertamento del credito,quale quello funzionale all’escussione di garanzie, all’eventua- litàdi sopravvenienze attive o alla possib ilità concreta dell’esistenza di benio diritti non contemplati nel bilancio finale di liquidazione, alla luce diuna nozione di interesse ad agire dinamica e necessariamente non ancorataallo stato degli atti. 2.3.Gli ulteriori sviluppi giurisprudenziali hanno registrato un signifi- cativopunto di sintesi nella sentenza delle Sezioni unite n. 3625 del 12/02/2025: non convinc e l’orientamento, ben evincibile da Cass. n. 31904del 5 novembre 2021, secondo cui, una volta resosi definitivo il titolo nei confronti della società (per mancata opposizione, estinzione del processo ovvero giudicato) il Fisco potrebbe senz’altro procedere «all'iscrizionea ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta,sia a nome dei soci (pro quota, in relazione ai relativi titoli di partecipazione),e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett, b), deld.P.R. n. 602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tribu- tarionei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all'emis- sionedi autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5,d.P.R. cit., relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al prece- dentecomma 3 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 28,comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014), di natura civilistica e sussi- diaria».

In tal modo, i soci escussi potrebbero « con l’impugnazione dellacartella di pagamento » così loro notificata lamentare l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della so- cietà,oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, di- mostrandodi non aver conseguito utili dalla liquidazione.

Si tratta d i soluzione che estende all’ambito di specie la regola generale di cui all’art. 477 , co mma 1, cod. proc. civ. sull’efficacia nei confronti degli eredidel titolo esecutivo formatosi nei confronti del defunto.

Sennon- ché, e a parte i già richiamati limiti della meccanica trasposizione in materia dei principi e delle regole proprie della successione mortis causa, non è in discussione né l’effettiva diversità delle due ipotesi di responsabilitàdegli ex soci di cui, rispettivamente, agli artt. 36 , co mma 3,d.P.R. n. 602/73 e 2495 cod. civ., né l’opponibilità agli ex soci della definitivitàdell’accertamento tributario maturatosi sul debito della so- cietà contribuente.

Rilevano , piuttosto, in segno contrario, in primo luogo il dato normativo di cui all’art. 36 , co mma 5 cit. , che mostra (peraltro,si è detto, in accordo con principi di ordine generale) di ac- comunare le due ipotesi di responsabilità nella necessità di notifica- zioneall’ex socio di un nuovo e distinto atto di accertamento .

In se- condoluogo, la sostanziale ‘novità’, che certo forma materia a s é stante diaccertamento pur dopo l’iscrizione a ruolo del debito nei confronti dellasocietà, rappresentata dalla condizione dell’avvenuta percezione diquote o attività liquidatorie .

In terzo luogo, il fatto che quest’ultima condizione opera, oltre che come dimensione economica dell’esposi- zionepersonale, quale elemento costitutivo, non impeditivo, della fat- tispeciedi loro responsabilità ex art. 2495 cod. civ., così da dover es- sereprovata dal creditore - Fisco e non (la sua assenza) dall’ex socio in faseriscossiva.

È vero che l’ atto di accertamento notificato all’ex socio contienegià l’indicazione di un credito non più contestabile nella sua oggettività,ma l’esigenza che tale credito venga legittimamente impu- tatoad un soggetto pur sempre diverso (l’ex socio) rispetto al contri- buenteche ad esso ha dato origine (la società) dimostra c omunque la permanenza in esso di un sostrato prettamente pretensivo che si pa- lesaper la prima volta, seppure limitatamente al risvolto soggettivo di responsabilità.Le Sezioni unite concludono pertanto condivisibilmente nelsenso non sarebbe del tutto esatto ravvisare nella spe cie un accer- tamentosenza imposizione, come tale surrogabile dalla cartella. 3.Alla luce di quanto sopra ricostruito , il dato normativo, come inter- pretatodalla richiamata giurisprudenza di legittimità, depone nel senso chesia la responsabilità dei soci ex art. 36 terzo comma del d.P.R. n. 602/73, sia quella ai sensi dell’art. 2495 secondo comma cod. civ., implicano la necessità di un atto impositivo, distinto e successivo ri- spettoa quello emesso nei confronti della società estintasi, alla condi- zioneche la pretesa tributaria nei confronti della società si sia consoli- data.

Ebbene,l’Ufficio ha notificato alla ricorrente, in qualità di ex soci a della s.r.l.posta in liquidazione il 22 aprile 2008 ed estinta anteriormente allanotifica degli avvisi impugnati , le somme dovute dalla società, con unprimo avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP e IVA e c o n un secondoavviso di accertamento ai fini IRPEF e relative addizionali .

Entrambigli atti sono stati impugnati dalla ricorrente, la quale nei gradi dimerito « non contesta i risultati e le modalità dell’accertamento so- cietario,se non per il mancato riconoscimento di maggiori costi » (cfr. p.4 sentenza), bensì « la carenza dei presupposti per pretendere il pa- gamentodelle imposte societarie dalla ricorrente.

E questo in quanto, tral’altro, il succitato art. 36 del d.

P .

R . n. 602 del 1973 è, come più volteconfermato a questa Ecc.ma Corte, norma che riguarda esclusi- vamente la fase della riscossione e quindi presuppone che l’asserita impostaevasa (e da riscuotere) sia stata preliminarmente accertata in viadefinitiva» (cfr. p. 4 ricorso).

Pertanto, in coerenza con il principio didiritto che precede, il giudice di seconde cure ha ritenuto, in riforma dellasentenza di primo grado, immune da critiche l'operato dell'Agen- ziaper i profili oggetto della censura in disamina .

4. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione ed errata appli- cazionedell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice di seconde cure ritenutoche le somme dovute dalla società potessero considerarsi di- stribuiteai soci sull’erroneo presupposto della mancata contestazione dell’accertamentosocietario.

5. Con il terzo motivo la ricorrente censura, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 39, secondo comma,del d.P.R. n. 600/1973 per non avere la CTR tenuto conto di una incidenza percentualizzata dei costi nell’accertamento induttivo operatodall’Ufficio.

6. I due motiv i, di analoga concezione, possono essere trattati con- giuntamentee sono fondat i . 6.1.Questa Corte ha affermato più volte (Cfr. ad es.

Cass. s entenza n. 12287 del 18/05/2018 e giurisprudenza ivi citata ) che i l principio di noncontestazione, di cui all'art. 115, comma 1, c od . p roc . c iv ., si ap- plicaanche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato,e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assuntenel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza. 6.2.Orbene, è erronea la statuizione contenuta nella sentenza impu- gnata,nella parte in cui ritiene che il primo dei ricorsi, riuniti, introdut- tividel giudizio non inerisca al merito dell’accertamento fiscale nei con- fronti della società, e la mancata considerazioni de i costi inerenti al maggior imponibile induttivamente determinato.

Dalla lettura del ri- corso avverso l’atto impositivo notificato alla contribuente in conse- guenzadella estinzione della società si evince il contrario, venendo in- vestito anche il profilo della mancata rettifica induttiva dei costi, og- getto del terzo motivo.

Al proposito, è eccentrica l’affermazione del giudiced’appello secondo cui « appare molto verosimile che la società abbiaeffettivamente riportato in bilancio tutti i propri costi di compe- tenza,mentre al contrario ha tralasciato il riporto di parte delle fatture emesse, per alcuni clienti totalmente, per altri parzialmente, eviden- ziandocosì una inesistente perdita » (cfr. p. 4 sentenza). 6.3.Inoltre, l ’ argomentazione non fa alcuna menzione della questione deicosti connessi al maggio reddito induttivamente ricostruito , propo- stafin dal primo grado e devoluta al giudice d’appello.

Va rammentato che, n el caso di accertamento cd. induttivo puro come nella specie, comepure in caso di accertamenti basati sulle indagini bancarie di cui all’art.32del d.P.R. n. 600/1973 , è necessario tener conto dei costi necessarialla produzione de i maggior i ricavi accertat i ai fini del rispetto delprincipio di capacità contributiva (53 Cost.) .

Ciò deve avvenire in proporzione dei maggiori ricavi accertati riconoscendo, in alternativa aduna determinazione analitica, una percentuale forfettaria (così Corte Cost., 31 gennaio 2023, n. 10 e Cass., 23 febbraio 2023, n. 5586), proprio perché le scritture contabili sono considerate inattendibili dall’Amministrazionefinanziaria.

L'accertamentodi un maggior imponibile conseguito all'utilizzo di ele- mentipresuntivi deve quindi essere accompagnato da una rettifica che tengaconto dell'incidenza percentuale di costi, adempimento deman- datoal giudice del rinvio. 7.Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ. pernon avere la CTR considerato che l’Ufficio avrebbe omesso di im- pugnareil capo della sentenza di primo grado con cui era stata esclusa lariferibilità dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/73 all’IVA e all’IRAP , mentre ildisposto, a tutto concedere avrebbe potuto essere applicato solo per l’IRES. 7.1.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibil ità .

In n an- zitutto, va accolta l’eccezione dedotta nel controricorso di difetto del requisito dell’autosufficienza, in quanto non è stato riportato il perti- nentecontenuto de gli att i del giudizio d’appello , adempimento neces- sarioai fini della specificità della censura per poter verificare che non sitratti di questione nuova . 7.2.Inoltre, la doglianza con cui la contribuente ha contestato la pro- nunciadella CTR nella parte in cui ha negato la formazione del giudi- cato interno sulla non debenza da parte della contribuente dell’IVA e dell’IRAPsocietarie, causa la mancata impugnazione da parte dell’am- ministrazionedella relativa statuizione di primo grado , non sembra co- glierepienamente la ratio decidendi espressa dal giudice, in primo e in secondogrado.

Adifferenza di quanto afferma la ricorrente, la sentenza di primo grado , allegata al ricorso per Cassazione, ha accolto i ricorsi, ritenendo non assoltoda parte dell’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 36 del d.

P .

R . n. 602/73 , nel testo anteriore alla riforma del 2014 operata dal d.lgs. n. 175 del 21 novembre2014, ma non ha escluso la successione del socio nell’obbli- gazione di pagamento delle imposte accertate nei confronti della so- cietà,avendo essa chiarito che, « al di fuori dei limiti dell’art. 36, impo- ste come l’ IVA e l' IRAP evidentemente non possono riferirsi al socio personafisica, estraneo a qualsiasi ambito applicativo dei due tributi, afferentila sola società » .

Ilpasso iniziale della pertinente motivazion e espressa dal giudice ( « al difuori dei limiti dell’art. 36 ( … ) » ), dimostra che ha inteso affermare chela successione del socio nei debiti della società partecipata com- prendeanche le obbligazioni sociali per IVA e IRAP.

Ciò è sostanzial- mente colto da l giudice d’appello, il quale , nell’escludere la matura- zionedel giudicato interno con riferimento a tali imposte, tra l’altro, stabiliscealle pagg.5 e 6 della sentenza impugnata a riguardo che « il breveinciso dei primi giudici a cui si riferisce non appare affatto esclu- derel’eventuale debenza delle imposte IRAP e IVA della società can- cellatada parte dei soci » . 8.Con il quinto motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 cod. civ.e 45 del d.P.R. n. 917/1986 per avere la CTR invertito l’onere della provadella effettiva percezione dei redditi, ponendolo erroneamente a caricodella contribuente.

La censura colpisce il capo della decisione in cuiil giudice ha stabilito, in conseguenza dell’accertamento del maggior redditodi impresa, che sussiste la presunzione di sua distribuzione in capoalla socia, per la quota di partecipazione. 9.Il motivo è infondato. 9.1.S i legge in sentenza che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata una società a ri- strettabase sociale, di cui la contribuente ha detenuto come socia il 97% delle quote e con un unico ulteriore socio ([OSCURATO:PERSONA]) .

Va innanzituttoescluso che sussista un litisconsorzio necessario nei suoi confronti,in adesione al l'indirizzo più volte espresso in materia da que- sta Corte che ha individuato un rapporto di dipendenza dell'accerta- mento riguardante i soci rispetto alla società, tale da legittimare l'e- ventualesospensione, ex art. 337 cod. proc. civ. del giudizio relativ o all'accertamentoriguardante il socio laddove sia impugnata la sentenza resa in tema di accertamento sulla società (cfr., in generale, Cass., Sez.

U., 29 luglio 2021, n. 21763 e, specificamente, nel contenzioso tributario,Cass., 12 settembre 2022, n. 26 699; Cass., 6 ottobre 2017, n.23480; Cass., 5 settembre 2016, n. 17613; Cass., 17 luglio 2014, n.16329).

Inoltre, il socio può comunque , nel giudizio relativo all'ac- certamento del proprio reddito da partecipazione, oltre a far valere questionipersonali, contestare nel merito l'accertamento del maggior reddito d'impresa della società.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte,nel giudizi o di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso neiconfronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione deimaggiori utili accertati a carico della società part ecipata, non vi è perciòlitisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unica- menteil nesso di pregiudizialità - dipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci (Cass., 7 luglio 2022, n. 21644; Cass., 4 gennaio 2022,n. 94; Cass., 8 ottobre 2020, n. 21649; Cass. , 28 agosto 2017, n.20507; Cass., 10 gennaio 2013, n. 426; Cass., 31 gennaio 2011, n. 22143). 9.2.Ciò premesso, con riferimento all’onere della prova e alle presun- zioniapplicabili, i n tema di imposte sui redditi questa Corte ha, anche recentemente,ribadito che « la presunzione di attribuzione ai soci degli eventualiutili extracontabili, fondata sulla ristretta base partecipativa della società di capitali sottoposta ad accertamento, è superata dalla dimostrazione,a carico del socio, anche solo della sua estraneità asso- lutaalla gestione ed alla vita societaria, che non appare in contrasto conla ragione dell'operativ ità della presunzione, basata su una mas- simadi comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base so- cialederiva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla ge- stionedella società e di reciproco controllo tra gli stessi; ne consegue che,assolto detto onere probatorio da parte del socio, la suddetta mas- simadi esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenerelegittima la presunzione di distribuzione degli utili extraconta- bili in favore di tutti i soci » (cfr. Cass.

Sentenza n. 26473 del10/10/2024).

9.3. La CTR ha, pertanto, fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto, affermando che « vige per oramai ben consolidata giurisprudenzala presunzione di distribuzione di esso ai soci, anche se isoci stessi possono fornire dimostrazione contraria, non fornita però nella fattispecie.

Questa presunzione appare particolarmente appro- priataal cas o in esame: la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] deteneva la larghissima mag- gioranza(97%) delle quote sociali e vi era un solo altro socio: insomma una ristrettissima base sociale e una posizione di totale controllo; ri- sultainverisimile che non abbia percepito la sua parte di reddito sociale non dichiarato (…) » (cfr. p. 5 sentenza).

Ne consegue l’infondatezza delmotivo. 10.Con il sesto motivo la ricorrente censura, in rapporto all’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sul motivo di ricorsointroduttivo con il quale era stata dedotta la violazione dell’art. 40del d.P.R. n. 600/1973. 11.Il motivo è infondato.

Premesso che non vi è un’esplicita pronuncia delgiudice sulla questione nella sentenza impugnata, può individuarsi unrigetto implicito a riguardo .

La norma richiamata dal ricorrente im- poneall’Amministrazione finanziaria il vincolo di determinare unitaria- mentel'imponibile ai fini delle varie imposte, le quali, tuttavia, restano bendistinte, anche se logicamente connesse, così come sono distinti e autonomi,quoad effectum , pur se collegati sul piano logico, i provve- dimenti che le accertano .

L ’art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973 non si applicanella fattispecie perché concerne l’ipotesi di rettifica di dichia- razioni. 12.Con il settimo e ultimo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ ., la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., dolendosi per il fatto che la CTR non si sarebbe pronunciata sul motivo di ricorso, riproposto in appello, relativo alle sanzioniapplicate alla ricorrente.

13. Il motivo è fondato.

Nella sentenza impugnata non v’è traccia dell’esamedella questione dell’inapplicabilità delle sanzioni anche nel casodi ritenuta legittimità dell’atto impositivo ai fini IRPEF , avendo la CTRaffrontato solo la questione dell’applicabilità al socio delle sanzioni perle imposte sui redditi non versate dalla società, e il profilo dovrà essereriesaminato dal giudice del rinvio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29013 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA]- chettin.9; Oggetto:societàcapitali –avviso accertamento – artt.2495c.c.-36 d.P.R. 602/73-condizioni –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 –controricorrente– avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.622/19/20 16 depositata l’11 maggio 201 6 , e non notificata. Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] concluso per l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale del Veneto n. 622/19/2016veniva parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] stellaFasoli avverso la sentenza della Commissione t ributaria provin- cialedi Padova n. 32 6 / 4 /201 4 con la quale venivano riuniti e parzial- menteaccolti i ricorsi proposti dalla contribuente avverso due avvisi di accertamento. Il primo era relativo ad IRES, IRAP e IVA per la [OSCURATO:SOCIETA].,società cessata in data 31.7.2010 di cui la contribuente era socia al97%, e il secondo riguardava l’imputazione per trasparenza di IRPEF, addizionalie contributi , entrambi per l’anno di imposta 2007 . 2.Le riprese, originate da una discrepanza tra le risultanze delle ban- che dati CLIFO e le dichiarazioni fiscali della società non giustificate, eranofondate su un accertamento induttivo cd. puro ex art.39, comma 2,d.P.R. n.600/1973. 3. Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione della contri- buente, ritenendo, si legge nella sentenza impugnata, che l’ammini- strazionefinanziaria non avesse dimostra to , oltre alle normali ragioni dellapretesa nei confronti della società, i motivi per cui aveva notificato aisoci gli atti nonché la percezione da parte loro di somme non dovute risultantidal bilancio di liquidazione e percepite nei due periodi d’im- postaantecedenti la messa in liquidazione. 4.Il giudice d’appello in relazione al primo avviso confermava solo in parte la sentenza di primo grado. In relazione al secondo avviso di accertamento,il giudice riteneva illegittimo l’assoggettamento alle im- postepersonali dell’intera quota di utile societario attribuito a Maria- stellaFasoli, disponendo lo scomputo della parte di imposte imputate allasocietà e poi limitando al 40% il risultato, ai sensi dell’art.47 TUIR. 5.Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cas- sazionededucendo sette motivi, cui ha replicato l’Agenzia con contro- ricorso. Consideratoche: 1.Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione del combinato disposto degliartt. 2495 comma secondo cod. civ. e 36 del d.P.R. n. 602/1973, peravere il giudice d'appello ritenuto legittimo il trasferimento ai soci dellamera pretesa rivolta nei confronti della società cessata e oggetto dicontestazione giudiziale. La ricorrente, richiamando giurisprudenza di questa Corte, contesta chela CTR abbia « sostituito il presupposto dell'art. 2495 c od . c iv ., rap- presentatodalla presenza di somme distribuite risultanti dal bilancio finaledi liquidazione, con l'inesistente presupposto rappresentato dalla presunta distribuzione delle somme oggetto di accertamento in capo adAzeta» (cfr. p. 19 del ricorso), essendo pacifico che le somme con- testate non sono state presenti nel bilancio di liquidazione e che la pretesaazionata dall'Amministrazione è stata impugnata. 2.Il motivo è infondato. 2.1. L’art. 2495 cod. civ. stabilisce che « Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possonofar valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concor- renzadelle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liqui- dazione,e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è di- pesoda colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione,può essere notificata presso l'ultima sede della società » . Inoltre,l'art. 36 del d.P.R. n. 602/73 nel testo applicabile ratione tem- porisanteriore al d.lgs. n.175/2014, prevede la responsabilità dei soci peri debiti di imposta a carico della società i quali abbiano ricevuto nel corsodegli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liqui- dazione danaro o altri beni sociali ovvero abbiano avuto in assegna- zionebeni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, e trovaun limite quantitativo nel valore dei beni loro assegnati. Laresponsabilità in esame ingenera in capo al socio l’obbligo d el paga- mentodi un debito della società sul presupposto e nei limiti della per- cezionedi attività sociali in fase di liquidazione (o anche, con previsione ampliativarispetto alla disciplina civilistica, nelle due annualità d’impo- staantecedenti). Vainoltre considerato che lo stesso art. 36 comma terzo fa espressa- mentesalve « le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile » , con ciòimplicitamente ma univocamente richiamandosi alla portata gene- rale dell’attuale art. 2495 cod. civ., e che in entrambi i casi in cui il socio venga richiesto dal Fisco del pagamento delle imposte già gra- vantisulla società cessata ( « La responsabilità di cui ai commi prece- denti(…)») è necessaria la notificazione nei suoi confronti di avviso di accertamento,con possibilità di impugnazione, secondo le regole ge- nerali,ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/92. Lanorma di cui all’art. 36 ha così la funzione esclusiva di delimitare la responsabilitàpatrimoniale del socio, e non condiziona quindi la legit- timitàdell’accertamento tributario, potendosi ravvisare anche in que- sta ipotesi un diverso interesse del creditore Erario all’accertamento delcredito. 2.2.La giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 6071del 2013, sempre in seguito reiterata) hanno chiarito che l ’estin- zionedella società produce una successione a titolo universale atipica tra la società e i soci quanto alle obbligazioni in essere al momento dell’estinzione.Inoltre, nelle società di capitali le obbligazioni si trasfe- risconoagli ultimi soci, che n e rispondono nei limiti di quanto ricevuto all’esito del bilancio finale di liquidazione, secondo quanto previsto dall’art.2495, secondo comma, cod. civ.. Gli ex soci hanno legittima- zioneprocessuale senza che abbia alcun rilievo se essi abbiano o meno ricevutoqualcosa in sede di riparto conseguente alla approvazione del bilanciofinale di liquidazione, dovendosi riferire la previsione norma- tivain discorso esclusivamente all’interesse ad agire del creditore. L’in- teressead agire del creditore non è ravvi sabile nel solo caso in cui sia riscontrabilela ricezione da parte del socio di somme all’esito del bi- lancio finale di liquidazione, elemento cui va riconosciuta l’esclusiva funzionedi delimitare la responsabilità patrimoniale del socio, poten- dosi ravvis are un diverso interesse del creditore all’accertamento del credito,quale quello funzionale all’escussione di garanzie, all’eventua- litàdi sopravvenienze attive o alla possib ilità concreta dell’esistenza di benio diritti non contemplati nel bilancio finale di liquidazione, alla luce diuna nozione di interesse ad agire dinamica e necessariamente non ancorataallo stato degli atti. 2.3.Gli ulteriori sviluppi giurisprudenziali hanno registrato un signifi- cativopunto di sintesi nella sentenza delle Sezioni unite n. 3625 del 12/02/2025: non convinc e l’orientamento, ben evincibile da Cass. n. 31904del 5 novembre 2021, secondo cui, una volta resosi definitivo il titolo nei confronti della società (per mancata opposizione, estinzione del processo ovvero giudicato) il Fisco potrebbe senz’altro procedere «all'iscrizionea ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta,sia a nome dei soci (pro quota, in relazione ai relativi titoli di partecipazione),e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett, b), deld.P.R. n. 602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tribu- tarionei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all'emis- sionedi autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5,d.P.R. cit., relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al prece- dentecomma 3 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 28,comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014), di natura civilistica e sussi- diaria». In tal modo, i soci escussi potrebbero « con l’impugnazione dellacartella di pagamento » così loro notificata lamentare l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della so- cietà,oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, di- mostrandodi non aver conseguito utili dalla liquidazione. Si tratta d i soluzione che estende all’ambito di specie la regola generale di cui all’art. 477 , co mma 1, cod. proc. civ. sull’efficacia nei confronti degli eredidel titolo esecutivo formatosi nei confronti del defunto. Sennon- ché, e a parte i già richiamati limiti della meccanica trasposizione in materia dei principi e delle regole proprie della successione mortis causa, non è in discussione né l’effettiva diversità delle due ipotesi di responsabilitàdegli ex soci di cui, rispettivamente, agli artt. 36 , co mma 3,d.P.R. n. 602/73 e 2495 cod. civ., né l’opponibilità agli ex soci della definitivitàdell’accertamento tributario maturatosi sul debito della so- cietà contribuente. Rilevano , piuttosto, in segno contrario, in primo luogo il dato normativo di cui all’art. 36 , co mma 5 cit. , che mostra (peraltro,si è detto, in accordo con principi di ordine generale) di ac- comunare le due ipotesi di responsabilità nella necessità di notifica- zioneall’ex socio di un nuovo e distinto atto di accertamento . In se- condoluogo, la sostanziale ‘novità’, che certo forma materia a s é stante diaccertamento pur dopo l’iscrizione a ruolo del debito nei confronti dellasocietà, rappresentata dalla condizione dell’avvenuta percezione diquote o attività liquidatorie . In terzo luogo, il fatto che quest’ultima condizione opera, oltre che come dimensione economica dell’esposi- zionepersonale, quale elemento costitutivo, non impeditivo, della fat- tispeciedi loro responsabilità ex art. 2495 cod. civ., così da dover es- sereprovata dal creditore - Fisco e non (la sua assenza) dall’ex socio in faseriscossiva. È vero che l’ atto di accertamento notificato all’ex socio contienegià l’indicazione di un credito non più contestabile nella sua oggettività,ma l’esigenza che tale credito venga legittimamente impu- tatoad un soggetto pur sempre diverso (l’ex socio) rispetto al contri- buenteche ad esso ha dato origine (la società) dimostra c omunque la permanenza in esso di un sostrato prettamente pretensivo che si pa- lesaper la prima volta, seppure limitatamente al risvolto soggettivo di responsabilità.Le Sezioni unite concludono pertanto condivisibilmente nelsenso non sarebbe del tutto esatto ravvisare nella spe cie un accer- tamentosenza imposizione, come tale surrogabile dalla cartella. 3.Alla luce di quanto sopra ricostruito , il dato normativo, come inter- pretatodalla richiamata giurisprudenza di legittimità, depone nel senso chesia la responsabilità dei soci ex art. 36 terzo comma del d.P.R. n. 602/73, sia quella ai sensi dell’art. 2495 secondo comma cod. civ., implicano la necessità di un atto impositivo, distinto e successivo ri- spettoa quello emesso nei confronti della società estintasi, alla condi- zioneche la pretesa tributaria nei confronti della società si sia consoli- data. Ebbene,l’Ufficio ha notificato alla ricorrente, in qualità di ex soci a della s.r.l.posta in liquidazione il 22 aprile 2008 ed estinta anteriormente allanotifica degli avvisi impugnati , le somme dovute dalla società, con unprimo avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP e IVA e c o n un secondoavviso di accertamento ai fini IRPEF e relative addizionali . Entrambigli atti sono stati impugnati dalla ricorrente, la quale nei gradi dimerito « non contesta i risultati e le modalità dell’accertamento so- cietario,se non per il mancato riconoscimento di maggiori costi » (cfr. p.4 sentenza), bensì « la carenza dei presupposti per pretendere il pa- gamentodelle imposte societarie dalla ricorrente. E questo in quanto, tral’altro, il succitato art. 36 del d. P . R . n. 602 del 1973 è, come più volteconfermato a questa Ecc.ma Corte, norma che riguarda esclusi- vamente la fase della riscossione e quindi presuppone che l’asserita impostaevasa (e da riscuotere) sia stata preliminarmente accertata in viadefinitiva» (cfr. p. 4 ricorso). Pertanto, in coerenza con il principio didiritto che precede, il giudice di seconde cure ha ritenuto, in riforma dellasentenza di primo grado, immune da critiche l'operato dell'Agen- ziaper i profili oggetto della censura in disamina . 4. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione ed errata appli- cazionedell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice di seconde cure ritenutoche le somme dovute dalla società potessero considerarsi di- stribuiteai soci sull’erroneo presupposto della mancata contestazione dell’accertamentosocietario. 5. Con il terzo motivo la ricorrente censura, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 39, secondo comma,del d.P.R. n. 600/1973 per non avere la CTR tenuto conto di una incidenza percentualizzata dei costi nell’accertamento induttivo operatodall’Ufficio. 6. I due motiv i, di analoga concezione, possono essere trattati con- giuntamentee sono fondat i . 6.1.Questa Corte ha affermato più volte (Cfr. ad es. Cass. s entenza n. 12287 del 18/05/2018 e giurisprudenza ivi citata ) che i l principio di noncontestazione, di cui all'art. 115, comma 1, c od . p roc . c iv ., si ap- plicaanche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato,e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assuntenel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza. 6.2.Orbene, è erronea la statuizione contenuta nella sentenza impu- gnata,nella parte in cui ritiene che il primo dei ricorsi, riuniti, introdut- tividel giudizio non inerisca al merito dell’accertamento fiscale nei con- fronti della società, e la mancata considerazioni de i costi inerenti al maggior imponibile induttivamente determinato. Dalla lettura del ri- corso avverso l’atto impositivo notificato alla contribuente in conse- guenzadella estinzione della società si evince il contrario, venendo in- vestito anche il profilo della mancata rettifica induttiva dei costi, og- getto del terzo motivo. Al proposito, è eccentrica l’affermazione del giudiced’appello secondo cui « appare molto verosimile che la società abbiaeffettivamente riportato in bilancio tutti i propri costi di compe- tenza,mentre al contrario ha tralasciato il riporto di parte delle fatture emesse, per alcuni clienti totalmente, per altri parzialmente, eviden- ziandocosì una inesistente perdita » (cfr. p. 4 sentenza). 6.3.Inoltre, l ’ argomentazione non fa alcuna menzione della questione deicosti connessi al maggio reddito induttivamente ricostruito , propo- stafin dal primo grado e devoluta al giudice d’appello. Va rammentato che, n el caso di accertamento cd. induttivo puro come nella specie, comepure in caso di accertamenti basati sulle indagini bancarie di cui all’art.32del d.P.R. n. 600/1973 , è necessario tener conto dei costi necessarialla produzione de i maggior i ricavi accertat i ai fini del rispetto delprincipio di capacità contributiva (53 Cost.) . Ciò deve avvenire in proporzione dei maggiori ricavi accertati riconoscendo, in alternativa aduna determinazione analitica, una percentuale forfettaria (così Corte Cost., 31 gennaio 2023, n. 10 e Cass., 23 febbraio 2023, n. 5586), proprio perché le scritture contabili sono considerate inattendibili dall’Amministrazionefinanziaria. L'accertamentodi un maggior imponibile conseguito all'utilizzo di ele- mentipresuntivi deve quindi essere accompagnato da una rettifica che tengaconto dell'incidenza percentuale di costi, adempimento deman- datoal giudice del rinvio. 7.Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ. pernon avere la CTR considerato che l’Ufficio avrebbe omesso di im- pugnareil capo della sentenza di primo grado con cui era stata esclusa lariferibilità dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/73 all’IVA e all’IRAP , mentre ildisposto, a tutto concedere avrebbe potuto essere applicato solo per l’IRES. 7.1.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibil ità . In n an- zitutto, va accolta l’eccezione dedotta nel controricorso di difetto del requisito dell’autosufficienza, in quanto non è stato riportato il perti- nentecontenuto de gli att i del giudizio d’appello , adempimento neces- sarioai fini della specificità della censura per poter verificare che non sitratti di questione nuova . 7.2.Inoltre, la doglianza con cui la contribuente ha contestato la pro- nunciadella CTR nella parte in cui ha negato la formazione del giudi- cato interno sulla non debenza da parte della contribuente dell’IVA e dell’IRAPsocietarie, causa la mancata impugnazione da parte dell’am- ministrazionedella relativa statuizione di primo grado , non sembra co- glierepienamente la ratio decidendi espressa dal giudice, in primo e in secondogrado. Adifferenza di quanto afferma la ricorrente, la sentenza di primo grado , allegata al ricorso per Cassazione, ha accolto i ricorsi, ritenendo non assoltoda parte dell’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 36 del d. P . R . n. 602/73 , nel testo anteriore alla riforma del 2014 operata dal d.lgs. n. 175 del 21 novembre2014, ma non ha escluso la successione del socio nell’obbli- gazione di pagamento delle imposte accertate nei confronti della so- cietà,avendo essa chiarito che, « al di fuori dei limiti dell’art. 36, impo- ste come l’ IVA e l' IRAP evidentemente non possono riferirsi al socio personafisica, estraneo a qualsiasi ambito applicativo dei due tributi, afferentila sola società » . Ilpasso iniziale della pertinente motivazion e espressa dal giudice ( « al difuori dei limiti dell’art. 36 ( … ) » ), dimostra che ha inteso affermare chela successione del socio nei debiti della società partecipata com- prendeanche le obbligazioni sociali per IVA e IRAP. Ciò è sostanzial- mente colto da l giudice d’appello, il quale , nell’escludere la matura- zionedel giudicato interno con riferimento a tali imposte, tra l’altro, stabiliscealle pagg.5 e 6 della sentenza impugnata a riguardo che « il breveinciso dei primi giudici a cui si riferisce non appare affatto esclu- derel’eventuale debenza delle imposte IRAP e IVA della società can- cellatada parte dei soci » . 8.Con il quinto motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 cod. civ.e 45 del d.P.R. n. 917/1986 per avere la CTR invertito l’onere della provadella effettiva percezione dei redditi, ponendolo erroneamente a caricodella contribuente. La censura colpisce il capo della decisione in cuiil giudice ha stabilito, in conseguenza dell’accertamento del maggior redditodi impresa, che sussiste la presunzione di sua distribuzione in capoalla socia, per la quota di partecipazione. 9.Il motivo è infondato. 9.1.S i legge in sentenza che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata una società a ri- strettabase sociale, di cui la contribuente ha detenuto come socia il 97% delle quote e con un unico ulteriore socio ([OSCURATO:PERSONA]) . Va innanzituttoescluso che sussista un litisconsorzio necessario nei suoi confronti,in adesione al l'indirizzo più volte espresso in materia da que- sta Corte che ha individuato un rapporto di dipendenza dell'accerta- mento riguardante i soci rispetto alla società, tale da legittimare l'e- ventualesospensione, ex art. 337 cod. proc. civ. del giudizio relativ o all'accertamentoriguardante il socio laddove sia impugnata la sentenza resa in tema di accertamento sulla società (cfr., in generale, Cass., Sez. U., 29 luglio 2021, n. 21763 e, specificamente, nel contenzioso tributario,Cass., 12 settembre 2022, n. 26 699; Cass., 6 ottobre 2017, n.23480; Cass., 5 settembre 2016, n. 17613; Cass., 17 luglio 2014, n.16329). Inoltre, il socio può comunque , nel giudizio relativo all'ac- certamento del proprio reddito da partecipazione, oltre a far valere questionipersonali, contestare nel merito l'accertamento del maggior reddito d'impresa della società. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,nel giudizi o di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso neiconfronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione deimaggiori utili accertati a carico della società part ecipata, non vi è perciòlitisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unica- menteil nesso di pregiudizialità - dipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci (Cass., 7 luglio 2022, n. 21644; Cass., 4 gennaio 2022,n. 94; Cass., 8 ottobre 2020, n. 21649; Cass. , 28 agosto 2017, n.20507; Cass., 10 gennaio 2013, n. 426; Cass., 31 gennaio 2011, n. 22143). 9.2.Ciò premesso, con riferimento all’onere della prova e alle presun- zioniapplicabili, i n tema di imposte sui redditi questa Corte ha, anche recentemente,ribadito che « la presunzione di attribuzione ai soci degli eventualiutili extracontabili, fondata sulla ristretta base partecipativa della società di capitali sottoposta ad accertamento, è superata dalla dimostrazione,a carico del socio, anche solo della sua estraneità asso- lutaalla gestione ed alla vita societaria, che non appare in contrasto conla ragione dell'operativ ità della presunzione, basata su una mas- simadi comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base so- cialederiva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla ge- stionedella società e di reciproco controllo tra gli stessi; ne consegue che,assolto detto onere probatorio da parte del socio, la suddetta mas- simadi esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenerelegittima la presunzione di distribuzione degli utili extraconta- bili in favore di tutti i soci » (cfr. Cass. Sentenza n. 26473 del10/10/2024). 9.3. La CTR ha, pertanto, fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto, affermando che « vige per oramai ben consolidata giurisprudenzala presunzione di distribuzione di esso ai soci, anche se isoci stessi possono fornire dimostrazione contraria, non fornita però nella fattispecie. Questa presunzione appare particolarmente appro- priataal cas o in esame: la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] deteneva la larghissima mag- gioranza(97%) delle quote sociali e vi era un solo altro socio: insomma una ristrettissima base sociale e una posizione di totale controllo; ri- sultainverisimile che non abbia percepito la sua parte di reddito sociale non dichiarato (…) » (cfr. p. 5 sentenza). Ne consegue l’infondatezza delmotivo. 10.Con il sesto motivo la ricorrente censura, in rapporto all’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sul motivo di ricorsointroduttivo con il quale era stata dedotta la violazione dell’art. 40del d.P.R. n. 600/1973. 11.Il motivo è infondato. Premesso che non vi è un’esplicita pronuncia delgiudice sulla questione nella sentenza impugnata, può individuarsi unrigetto implicito a riguardo . La norma richiamata dal ricorrente im- poneall’Amministrazione finanziaria il vincolo di determinare unitaria- mentel'imponibile ai fini delle varie imposte, le quali, tuttavia, restano bendistinte, anche se logicamente connesse, così come sono distinti e autonomi,quoad effectum , pur se collegati sul piano logico, i provve- dimenti che le accertano . L ’art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973 non si applicanella fattispecie perché concerne l’ipotesi di rettifica di dichia- razioni. 12.Con il settimo e ultimo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ ., la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., dolendosi per il fatto che la CTR non si sarebbe pronunciata sul motivo di ricorso, riproposto in appello, relativo alle sanzioniapplicate alla ricorrente. 13. Il motivo è fondato. Nella sentenza impugnata non v’è traccia dell’esamedella questione dell’inapplicabilità delle sanzioni anche nel casodi ritenuta legittimità dell’atto impositivo ai fini IRPEF , avendo la CTRaffrontato solo la questione dell’applicabilità al socio delle sanzioni perle imposte sui redditi non versate dalla società, e il profilo dovrà essereriesaminato dal giudice del rinvio.