CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 26230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/04/2021 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio relativamente al capo relativo alla compensazione delle spese tra le parti private; letta la memoria depositata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, per quel che ancora rileva in questa sede, ha compensato tra le parti private le spese di lite tenuto conto della reciproca soccombenza e della complessità dei rapporti giuridici intercorsi. Il ricorrente è stato assolto nei due gradi di merito dai reati di appropriazione indebita e di danneggiamento, con le formule perché il fatto non sussiste (quanto al primo reato) e perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (quanto al secondo). La Corte di appello, con riguardo alla posizione del ricorrente, ha confermato la sentenza di primo grado rigettando l'appello della parte civile. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte, nonostante le statuizioni adottate, condannato la parte civile al pagamento delle spese di lite, invece compensandole. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, in tema di condanna della parte civile al pagamento delle spese di giudizio, la compensazione è ammessa, ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto nell'ambito del processo civile dall'art. 92 cod. proc. civ. (come risultante all'esito della sentenza della Corte cost., n. 77 del 2018) (Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021, Daidone, Rv. 282110). La Corte erra, in primo luogo, nel ritenere esistente una "reciproca soccombenza tra le parti", poiché tanto non si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, laddove, al contrario, risulta che il ricorrente è stato ritenuto totalmente estraneo ai fatti ed alle condotte del coimputato (cfr. fg. 10 della sentenza, non richiamato nella memoria della parte civile resistente). In secondo luogo, il parallelo richiamo alla "complessità dei rapporti giuridici intercorsi tra le parti" non rispetta lo specifico obbligo motivazionale volto ad enucleare le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero dovuto sorreggere la statuizione, della quale, pertanto, si impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, ritenendo assorbita ogni altra questione, anche con riferimento al contenuto della memoria della parte civile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla compensazione tra le parti private delle spese di lite, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.06.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] gostinacchp- - DEPO