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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34844/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2026 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 22/05/2025, con la quale la Corte di Appello di Roma, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa; Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all'ad. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che la censura vede su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); che «nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284881-01) e nemmeno sul punto il ricorrente formula motivi; che il ricorso richiama una disposizione non applicabile al procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen. deducendo un vizio di erronea qualificazione giuridica, peraltro nemmeno specificamente individuato; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2026 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 22/05/2025, con la quale la Corte di Appello di Roma, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa; Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all'ad. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che la censura vede su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); che «nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284881-01) e nemmeno sul punto il ricorrente formula motivi; che il ricorso richiama una disposizione non applicabile al procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen. deducendo un vizio di erronea qualificazione giuridica, peraltro nemmeno specificamente individuato; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34844/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris