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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12160/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, con la quale veniva rigettato l'appello ex art. 310 cod.proc.pen., volto ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura intramurale, disposta in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 e 74, D.P.R. 309/1990, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis 1, cod.pen. 1.1.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, posto che il giudice, con motivazione contraddittoria, limitandosi a richiamare quanto affermato dal medesimo Tribunale in sede di riesame dell'ordinanza genetica, ha omesso di considerare che la richiesta di sostituzione interviene ormai a distanza di oltre quattro anni dai fatti contestati, che la condotta illecita contestata si è protratta per soli sette mesi, nonchè l'interruzione dei rapporti con il gruppo di S. Maria di Licodia.

Non è stato considerato che il ricorrente ha un unico precedente penale di modesta entità.

Il giudice, inoltre, ai fini del giudizio di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, ha omesso di valutare che la misura proposta verrebbe eseguita lontano dal contesto territoriale ove si è svolta l'attività illecita, in diversa regione, in provincia di Vicenza, e che tale circostanza può consentire il superamento della presunzione di adeguatezza dellakustodia cautelare in carcere. 2.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci).

In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata ranche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030)fle determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.

1.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte criminose, in considerazione dell'assenza di elementi di novità idonei ad incidere sulla doppia presunzione di pericolosità di cui all'art. 475, comma 3, cod.proc.pen.

Il giudice a quo ha affermato infatti che l'argomento relativo all'allontanamento del ricorrente dal contesto criminale di riferimento, avvenuto fin dal novembre 2018, è stato valutato già dal Tribunale del riesame con ordinanza non appellata e, pertanto, è coperto da giudicato cautelare.

Conseguentemente, in assenza di elementi di novità, la questione relativa all'allontanamento dal gruppo MEI= di S. Maria di Licodia, avvenuto sin dal novembre 2018, e riproposta con * t appello ex art. 310 cod.proc.pen., essendo stata già sottoposta al riesame, non può essere dedotta, a pena di inammissibilità.

In ogni caso, il giudice a quo ha ritenuto che le suddette circostanze possono essere ritenuto idonee a superare la doppia presunzione di pericolosità alla stregua del giudizio di pericolosità che viene rinnovato in sede di appello.

Infatti/ evidenzia il giudice che il giudizio di pericolosità non discende solo dalla la violazione dell'art. 416•bis 1, cod.pen., ma anche dalla concreta valutazione della personalità dell'indagato e dal ruolo ricoperto nell'organizzazione, richiamando il fatto che, da quanto emerge da una conversazione intercettata, il ricorrente aveva rivolto una richiesta di armi a tale [OSCURATO:PERSONA]; nè assume rilevanza l'assenza dì conversazioni intercettate dopo il novembre del 2018.

Inoltre, il giudice ha osservato, rispetto tale ultimo profilo, che neppure le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], rese nel 2022, assumono carattere di novità, in quanto si limitano a confermare l'allgtamento del ricorrente dal contesto criminale "dopo l'incidente avvenuto in Puglia", senza fornire elementi in ordine al mutamento dello stile di vita o dall'assenza di rapporti con altre organizzazioni criminali.

Altrettanto congrua e logica è la motivazione che attribuisce scarsa rilevanza alla circostanza di eseguire la misura degli arresti lontano dal luogo ove si è svolta l'attività illecita, posto che la capacità a delinquere esibita dal ricorrente prescinde dalla collocazione geografica dei luoghi in cui operava, considerato che il ricorrente si era recato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], in Puglia per trattare l'acquisto di una grossa partita di stupefacente.

Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259).

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, con la quale veniva rigettato l'appello ex art. 310 cod.proc.pen., volto ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura intramurale, disposta in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 e 74, D.P.R. 309/1990, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis 1, cod.pen. 1.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, posto che il giudice, con motivazione contraddittoria, limitandosi a richiamare quanto affermato dal medesimo Tribunale in sede di riesame dell'ordinanza genetica, ha omesso di considerare che la richiesta di sostituzione interviene ormai a distanza di oltre quattro anni dai fatti contestati, che la condotta illecita contestata si è protratta per soli sette mesi, nonchè l'interruzione dei rapporti con il gruppo di S. Maria di Licodia. Non è stato considerato che il ricorrente ha un unico precedente penale di modesta entità. Il giudice, inoltre, ai fini del giudizio di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, ha omesso di valutare che la misura proposta verrebbe eseguita lontano dal contesto territoriale ove si è svolta l'attività illecita, in diversa regione, in provincia di Vicenza, e che tale circostanza può consentire il superamento della presunzione di adeguatezza dellakustodia cautelare in carcere. 2.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata ranche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030)fle determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 1.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte criminose, in considerazione dell'assenza di elementi di novità idonei ad incidere sulla doppia presunzione di pericolosità di cui all'art. 475, comma 3, cod.proc.pen. Il giudice a quo ha affermato infatti che l'argomento relativo all'allontanamento del ricorrente dal contesto criminale di riferimento, avvenuto fin dal novembre 2018, è stato valutato già dal Tribunale del riesame con ordinanza non appellata e, pertanto, è coperto da giudicato cautelare. Conseguentemente, in assenza di elementi di novità, la questione relativa all'allontanamento dal gruppo MEI= di S. Maria di Licodia, avvenuto sin dal novembre 2018, e riproposta con * t appello ex art. 310 cod.proc.pen., essendo stata già sottoposta al riesame, non può essere dedotta, a pena di inammissibilità. In ogni caso, il giudice a quo ha ritenuto che le suddette circostanze possono essere ritenuto idonee a superare la doppia presunzione di pericolosità alla stregua del giudizio di pericolosità che viene rinnovato in sede di appello. Infatti/ evidenzia il giudice che il giudizio di pericolosità non discende solo dalla la violazione dell'art. 416•bis 1, cod.pen., ma anche dalla concreta valutazione della personalità dell'indagato e dal ruolo ricoperto nell'organizzazione, richiamando il fatto che, da quanto emerge da una conversazione intercettata, il ricorrente aveva rivolto una richiesta di armi a tale [OSCURATO:PERSONA]; nè assume rilevanza l'assenza dì conversazioni intercettate dopo il novembre del 2018. Inoltre, il giudice ha osservato, rispetto tale ultimo profilo, che neppure le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], rese nel 2022, assumono carattere di novità, in quanto si limitano a confermare l'allgtamento del ricorrente dal contesto criminale "dopo l'incidente avvenuto in Puglia", senza fornire elementi in ordine al mutamento dello stile di vita o dall'assenza di rapporti con altre organizzazioni criminali. Altrettanto congrua e logica è la motivazione che attribuisce scarsa rilevanza alla circostanza di eseguire la misura degli arresti lontano dal luogo ove si è svolta l'attività illecita, posto che la capacità a delinquere esibita dal ricorrente prescinde dalla collocazione geografica dei luoghi in cui operava, considerato che il ricorrente si era recato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], in Puglia per trattare l'acquisto di una grossa partita di stupefacente. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259). 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
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