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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27605/2025

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dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso, per tutte v.

Sez.

I n.3282 del 17.11.2011, dep. 2012) .

Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l' affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato da Sez.

I n. 31456 del 21.5.2008, ric.

Franzoni rv 240763, con orientamento ripreso, tra le molte, da Sez.

IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile) .

Ancora, più di recente è tornata sul tema Sez.

VI n. 45506 del 27.4.2023, rv 285548 ove si è ribadito che il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica.

3. Ora, tutto quanto sinora esposto porta alla affermazione di infondatezza del primo motivo di ricorso.

Si tratta di doglianza «valutabile» ma infondata, posto che da un lato le circostanze di fatto del rinvenimento dell’arma sono state logicamente apprezzate, in sede di merito, come altamente indicative della disponibilità di fatto in capo all’attuale ricorrente (arma carica occultata nel garage dell’abitazione), dall’altro la ipotesi alternativa (esclusiva riferibilità a [OSCURATO:PERSONA]) è stata ritenuta priva di ragionevolezza con solidi argomenti logici.

Non vi è, infatti, alcun dato probatorio che sostenga simile ipotesi, atteso che la morte di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta molti anni prima del rinvenimento (nel corso del 2007, come si evince dalla certificazione allegata al ricorso) e la pistola non era mai stata da costui denunziata ([OSCURATO:PERSONA] era titolare di licenza per porto di fucile, come da produzione difensiva).

Si tratta dunque di una allegazione difensiva del tutto inidonea a determinare – in ambito processuale – la insorgenza di un dubbio ragionevole circa l’ attribuzione dell’oggetto a [OSCURATO:PERSONA].

4. Il secondo motivo è – come si è detto – fondato.

Il capo di imputazione non ricomprende né in modo espresso né in modo implicito la munizione calibro 12.7 (indicata, peraltro, al punto 45 del verbale di sequestro), unico oggetto balistico per cui l’imputato è stato condannato.

L’azione penale è stata esercitata in riferimento alle 106 munizioni calibro 7.62 di cui al punto 44 del verbale di sequestro ed in riferimento ai bossoli.

Le munizioni calibro 7.62 in letteratura sono, peraltro, munizioni da guerra di produzione sovietica (armamento per fucili da assalto) e ciò spiega la attestazione ..munizioni da guerra.. che si legge nel capo di imputazione subito dopo .. 106 munizioni calibro 7.62.. .

La Corte di Appello realizza un evidente travisamento dei dati letterali quando, in sentenza, parla di munizioni calibro 7.65 e da tale erronea lettura argomenta che il riferimento alle munizioni da guerra possa riguardare altro.

E’ esatto affermare, dunque, che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal giudice di primo grado (e non vi è impugnazione della pubblica accusa) in riferimento al possesso delle 106 munizioni calibro 7.62 e dei bossoli, mentre è stato condannato per il possesso di una munizione calibro 12.7 che non è in alcun modo evocata nel capo di imputazione ma risulta esclusivamente dal verbale di sequestro.

La disciplina di legge applicabile al caso è quella degli articoli 521 e 522 cod.proc.pen., posto che il possesso della munizione calibro 12.7 è – senza dubbio alcuno – da ritenersi fatto «nuovo» rispetto alla contestazione introdotta dall’organo dell’accusa.

Le munizioni contestate erano, infatti, esclusivamente quelle calibro 7.62, come si è detto, né può farsi applicazione dell’orientamento giurisprudenziale risalente a Sez.

U 2010 Carelli, secondo cui in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

Nel caso in esame vi è infatti una aggiunta ‘abusiva e imprevista’ ai contenuti fattuali della imputazione che non può dirsi ‘giustificata’ dalla conoscenza del verbale di sequestro o dei contenuti della perizia, atteso che per quello specifico oggetto (la munizione cal. 12.7) l’azione penale non è stata mai esercitata.

Va pronunziato dunque – quanto a detto capo D – l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con eliminazione della relativa pena pari a mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e con trasmissione degli atti alla Procura competente.

Per il solo reato di cui al capo C la pena va pertanto indicata in quella di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

5. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Le argomentazioni espresse dalla Corte di Appello in tema di trattamento sanzionatorio, per quanto sintetiche, non sono illogiche e non contengono vizi in diritto.

In riferimento alla recidiva va infatti rilevato che il precedente, seppur risalente al 2002, è per concorso in omicidio volontario ed il possesso, oggi contestato, di un’ arma in stato di efficienza e carica appare obiettivamente una forma di riattivazione della pericolosità soggettiva.

Da ciò derivano anche le ulteriori statuizioni, ivi compreso il rigetto della domanda di pena sostitutiva.

Ed invero questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che se da un lato la previsione di legge di cui all’art. 20 bis cod.pen. individua esclusivamente i limiti di pena detentiva che possono dar luogo alla sostituzione con le «pene sostitutive», dall’altro contiene un espresso rinvio alla disciplina contenuta nel capo III della legge n.689 del 1981.

Dunque la disciplina regolativa è dettata in parte nel codice penale e in parte negli articoli 53 e ss. della legge n.689 del 1981.

Da ciò deriva che: a)sono di certo applicabili alla decisione su tale punto le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 della legge n.689 del 1981; b)vi è dunque doverosa necessità di dare applicazione ai parametri regolativi di esercizio del potere discrezionale del giudice (art. 58), così come di tener conto delle ipotesi di inapplicabilità ex lege (art. 59).

Ciò posto, va ulteriormente rilevato che il primo aspetto di cui il giudice investito della domanda deve tener conto, ai sensi del citato art.58, è proprio quello della «idoneità» della pena sostitutiva a realizzare le condizioni per la rieducazione del condannato, in una con la valutazione di «affidabilità» del destinatario della decisione.

Ciò perché la pena sostitutiva non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui emerga la esistenza di un profilo di pericolosità sociale tale da richiedere necessariamente un suo contenimento con la detenzione (il legislatore impone che la pena sostitutiva sia comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati) aspetto che emerge anche dalla necessaria valutazione sulla capacità di autocontrollo da parte del soggetto eventualmente sottoposto alla misura di favore.

Dunque la valutazione negativa sulla personalità del ricorrente sostiene anche il diniego di commutazione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, come si è esplicitato in sede di merito, in modo immune da vizi in diritto.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo d) e alla munizione cal. 12,7 perche' fatto nuovo non contestato ed elimina la relativa pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Ridetermina la pena per il residuo reato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso, per tutte v. Sez. I n.3282 del 17.11.2011, dep. 2012) . Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l' affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato da Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv 240763, con orientamento ripreso, tra le molte, da Sez. IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile) . Ancora, più di recente è tornata sul tema Sez. VI n. 45506 del 27.4.2023, rv 285548 ove si è ribadito che il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica. 3. Ora, tutto quanto sinora esposto porta alla affermazione di infondatezza del primo motivo di ricorso. Si tratta di doglianza «valutabile» ma infondata, posto che da un lato le circostanze di fatto del rinvenimento dell’arma sono state logicamente apprezzate, in sede di merito, come altamente indicative della disponibilità di fatto in capo all’attuale ricorrente (arma carica occultata nel garage dell’abitazione), dall’altro la ipotesi alternativa (esclusiva riferibilità a [OSCURATO:PERSONA]) è stata ritenuta priva di ragionevolezza con solidi argomenti logici. Non vi è, infatti, alcun dato probatorio che sostenga simile ipotesi, atteso che la morte di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta molti anni prima del rinvenimento (nel corso del 2007, come si evince dalla certificazione allegata al ricorso) e la pistola non era mai stata da costui denunziata ([OSCURATO:PERSONA] era titolare di licenza per porto di fucile, come da produzione difensiva). Si tratta dunque di una allegazione difensiva del tutto inidonea a determinare – in ambito processuale – la insorgenza di un dubbio ragionevole circa l’ attribuzione dell’oggetto a [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il secondo motivo è – come si è detto – fondato. Il capo di imputazione non ricomprende né in modo espresso né in modo implicito la munizione calibro 12.7 (indicata, peraltro, al punto 45 del verbale di sequestro), unico oggetto balistico per cui l’imputato è stato condannato. L’azione penale è stata esercitata in riferimento alle 106 munizioni calibro 7.62 di cui al punto 44 del verbale di sequestro ed in riferimento ai bossoli. Le munizioni calibro 7.62 in letteratura sono, peraltro, munizioni da guerra di produzione sovietica (armamento per fucili da assalto) e ciò spiega la attestazione ..munizioni da guerra.. che si legge nel capo di imputazione subito dopo .. 106 munizioni calibro 7.62.. . La Corte di Appello realizza un evidente travisamento dei dati letterali quando, in sentenza, parla di munizioni calibro 7.65 e da tale erronea lettura argomenta che il riferimento alle munizioni da guerra possa riguardare altro. E’ esatto affermare, dunque, che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal giudice di primo grado (e non vi è impugnazione della pubblica accusa) in riferimento al possesso delle 106 munizioni calibro 7.62 e dei bossoli, mentre è stato condannato per il possesso di una munizione calibro 12.7 che non è in alcun modo evocata nel capo di imputazione ma risulta esclusivamente dal verbale di sequestro. La disciplina di legge applicabile al caso è quella degli articoli 521 e 522 cod.proc.pen., posto che il possesso della munizione calibro 12.7 è – senza dubbio alcuno – da ritenersi fatto «nuovo» rispetto alla contestazione introdotta dall’organo dell’accusa. Le munizioni contestate erano, infatti, esclusivamente quelle calibro 7.62, come si è detto, né può farsi applicazione dell’orientamento giurisprudenziale risalente a Sez. U 2010 Carelli, secondo cui in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nel caso in esame vi è infatti una aggiunta ‘abusiva e imprevista’ ai contenuti fattuali della imputazione che non può dirsi ‘giustificata’ dalla conoscenza del verbale di sequestro o dei contenuti della perizia, atteso che per quello specifico oggetto (la munizione cal. 12.7) l’azione penale non è stata mai esercitata. Va pronunziato dunque – quanto a detto capo D – l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con eliminazione della relativa pena pari a mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e con trasmissione degli atti alla Procura competente. Per il solo reato di cui al capo C la pena va pertanto indicata in quella di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 5. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Le argomentazioni espresse dalla Corte di Appello in tema di trattamento sanzionatorio, per quanto sintetiche, non sono illogiche e non contengono vizi in diritto. In riferimento alla recidiva va infatti rilevato che il precedente, seppur risalente al 2002, è per concorso in omicidio volontario ed il possesso, oggi contestato, di un’ arma in stato di efficienza e carica appare obiettivamente una forma di riattivazione della pericolosità soggettiva. Da ciò derivano anche le ulteriori statuizioni, ivi compreso il rigetto della domanda di pena sostitutiva. Ed invero questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che se da un lato la previsione di legge di cui all’art. 20 bis cod.pen. individua esclusivamente i limiti di pena detentiva che possono dar luogo alla sostituzione con le «pene sostitutive», dall’altro contiene un espresso rinvio alla disciplina contenuta nel capo III della legge n.689 del 1981. Dunque la disciplina regolativa è dettata in parte nel codice penale e in parte negli articoli 53 e ss. della legge n.689 del 1981. Da ciò deriva che: a)sono di certo applicabili alla decisione su tale punto le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 della legge n.689 del 1981; b)vi è dunque doverosa necessità di dare applicazione ai parametri regolativi di esercizio del potere discrezionale del giudice (art. 58), così come di tener conto delle ipotesi di inapplicabilità ex lege (art. 59). Ciò posto, va ulteriormente rilevato che il primo aspetto di cui il giudice investito della domanda deve tener conto, ai sensi del citato art.58, è proprio quello della «idoneità» della pena sostitutiva a realizzare le condizioni per la rieducazione del condannato, in una con la valutazione di «affidabilità» del destinatario della decisione. Ciò perché la pena sostitutiva non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui emerga la esistenza di un profilo di pericolosità sociale tale da richiedere necessariamente un suo contenimento con la detenzione (il legislatore impone che la pena sostitutiva sia comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati) aspetto che emerge anche dalla necessaria valutazione sulla capacità di autocontrollo da parte del soggetto eventualmente sottoposto alla misura di favore. Dunque la valutazione negativa sulla personalità del ricorrente sostiene anche il diniego di commutazione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, come si è esplicitato in sede di merito, in modo immune da vizi in diritto. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo d) e alla munizione cal. 12,7 perche' fatto nuovo non contestato ed elimina la relativa pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa. Ridetermina la pena per il residuo reato
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