CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33561/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di Cassazione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione settima penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, emessa il 12 novembre 2024, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di usura (art. 644, commi 1 e 5 n. 4, cod. pen., commesso in Pescara dal 18/09/2015 al 12/05/2016). La Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Pescara 1 111 novembre 2019.2. Avverso questa statuizione il condannato propone ricorso straordinario, sostenendo che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo, desumibile ictu ocu/i dagli atti, avallando la decisione della Corte di appello in ordine ai presupposti della revoca della sospensione condizionale della pena, dal momento che non rispondeva al vero la circostanza che il ricorrente avesse beneficiato già per tre volte del beneficio, che per questa ragione era stato revocato dalla sentenza di secondo grado. Al contrario, dal certificato del casellario giudiziale risultava e risulta che il ricorrente aveva beneficiato soltanto per due volte della sospensione condizionale della pena (una prima volta con sentenza del Tribunale di Chieti del 31/01/2013, irrevocabile 1'1/05/20213 ed una seconda volta con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Chieti del 15/03/2013, irrevocabile il 06/05/2013). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nessun dubbio può sorgere, in punto di diritto, sull'applicazione al caso in esame del principio, invero affermato da tempo risalente, secondo il quale, la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese, inflitte con le due precedenti condanne (Sez. 5, n. 1783 del 19/04/1999, Falcone, Rv. 213180-01). Ne consegue che avendo usufruito due volte del beneficio - come pacificamente emerge dalla lettura del certificato del casellario giudiziale agli atti - il ricorrente non poteva ottenerlo una terza volta. La terza concessione - quella disposta, nella specie, dal Tribunale di primo grado - doveva essere revocata ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., poiché, alla luce della interpretazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. offerta dalla giurisprudenza prima citata, si aveva indefettibilmente una causa ostativa. 2. Tuttavia, quel che occorre rilevare è che la revoca della sospensione condizionale della pena - beneficio, lo si ripete, concesso illegittimamente dal giudice di primo grado per la terza volta - non poteva essere disposta da parte del giudice di appello (in sede di giudizio di rinvio) in assenza di alcuna devoluzione sul punto, trattandosi di impugnazione in allora proposta dal solo imputato. In proposito, è opportuno citare per esteso quanto contenuto nella motivazione della sentenza resa da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004-01, secondo cui: "Il profilo dirimente è dunque costituito dall'esistenza o meno di un potere di cognizione in capo al giudice di appello in assenza di una devoluzione sul punto della sospensione condizionale. 2Entrambi gli orientamenti in contrasto ritengono, incorrendo nel medesimo errore, che non operino in materia i limiti della devoluzione e si differenziano perché l'uno, quello maggioritario, risolve il potere di decisione in termini di mera facoltà e l'altro, quello minoritario, lo traduce in termini di obbligo. Non va invece trascurato quel che le decisioni delle Sezioni semplici mettono da canto, ossia che il giudice di appello si pronuncia ordinariamente nell'ambito della materia devoluta con l'atto di impugnazione e conosce fuori dei punti della decisione a cui si riferiscono i motivi proposti a condizione che la legge estenda specificamente il suo ambito cognitivo oltre i confini segnati dalla parte impugnante. Una volontà legislativa di attribuire in questa materia una cognizione extra devolutum non è desumibile dalle peculiarità degli aspetti che possono essere a tal fine valorizzati, ossia la pretesa natura meramente dichiarativa del provvedimento che rilevi l'esistenza di cause ostative alla concessione, e revochi pertanto il beneficio, e la concorrente competenza provvedimentale del giudice dell'esecuzione. La natura dichiarativa del provvedimento di revoca non è carattere così significativo, perché molti sono i casi in cui la violazione di legge rileva sulla base di una mera constatazione dell'assenza dei presupposti di legge o della presenza di condizioni impeditive, senza che si debbano operare valutazioni di particolare complessità. Per restare al tema della sospensione condizionale, un regime particolare delle impugnazioni dovrebbe essere riservato, seguendo l'impostazione che qui si critica, anche alle statuizioni di sentenza che applicano la sospensione condizionale in violazione dei limiti di pena irrogata, secondo le previsioni dell'art. 163 cod. pen.; e lo stesso regime in deroga dovrebbe estendersi, come detto, ai più vari provvedimenti soggetti alla ricorrenza di presupposti e condizioni passibili di immediata apprensione. Il fatto poi che l'errore da violazione di legge sia rimediabile in sede esecutiva non implica il superamento dei limiti della devoluzione in appello. Su questo, che è il nodo centrale della questione, si è già detto e ora occorre farsi carico di una obiezione non priva di forza suggestiva. Alla tesi che fa leva sui confini cognitivi del giudice dell'impugnazione si oppone che, una volta attribuito al giudice dell'esecuzione il potere di rimediare all'errore, sarebbe irragionevole, per evidente diseconomia, negare quello stesso potere al giudice di appello per il solo fatto che il punto non sia stato a lui devoluto. Sarebbe fortemente incoerente - questa la critica - restare ancorati all'assunto che si debba attendere la fase esecutiva per correggere un errore rilevabile agevolmente dal giudice di appello, a poco o nulla importando che il pubblico ministero non abbia proposto impugnazione sul punto. Ad una riflessione appena un po' più approfondita, l'argomento però si rivela un paralogismo, nella misura in cui ribalta ingiustificatamente i termini del corretto ragionamento. Anzitutto, trascura l'eventualità che, proprio movendo dalla premessa della devoluzione parziale - con la conseguente possibilità che la parte interessata resti inerte e non interpelli il giudice del controllo -, il legislatore abbia avvertito la necessità di apprestare un rimedio in sede esecutiva, capace di recuperare eventuali carenze del giudizio di cognizione. Quindi, tende ad assegnare all'art. 168, terzo comma, cod. pen. una natura anche processuale, in funzione dell'affrancamento del giudice delle impugnazioni dai limiti della devoluzione, e non si avvede, da un lato, che nessuna disposizione di legge giustifica una tale manipolazione interpretativa e che, dall'altro, l'ampiezza 3della disposizione dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. in tema di intervento del giudice dell'esecuzione orienta decisamente per l'insostenibilità di una restrizione del suo ambito applicativo in conseguenza di una rimodulazione dei poteri in cognizione. A ciò si aggiunga, sulla falsariga di quanto già evidenziato (par. 5, ultimo periodo) in ordine all'impossibilità di desumere l'irrilevanza del devoluto in appello dal profilo della doverosità della revoca della sospensione condizionale, che per l'attribuzione al giudice dell'impugnazione di un potere svincolato dalla devoluzione la legge processuale fa sempre riferimento espresso alla rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento o del processo, della relativa questione (v., in tal senso, artt. 20, comma 1, 21, comma 1, 129, 191, comma 2, 179, comma 1, 591, comma 2, 597, comma 5, 609, comma 2, cod. proc. pen.), e che di simili incisi non vi è traccia nelle disposizioni qui di interesse. Non resta allora che concludere nel senso che, ove avesse inteso tradurre la doverosità dell'intervento di revoca in un potere officioso extra devolutum, il legislatore della novella del 2001 non si sarebbe limitato a interpolare l'art. 674 del codice di rito in tema di attribuzioni del giudice dell'esecuzione e avrebbe esteso la predisposizione dei raccordi della nuova disposizione di natura sostanziale alla disciplina dei poteri del giudice delle impugnazioni. Si consideri inoltre che, se la sovrapposizione di attribuzioni tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione fosse così rilevante per scardinare gli ordinari limiti della devoluzione in appello, si dovrebbe concludere, nel caso inverso di potere di riconoscimento di istituti di favore come continuazione e concorso formale, che il giudice di appello potrebbe o dovrebbe conoscere e decidere, a seconda della impostazione in termini di facoltà o in termini di obbligo, al di fuori del devoluto e quindi con assoluta indifferenza per il diritto dell'imputato di scegliere se interpellare sul tema il giudice dell'esecuzione. Questo diritto invece è stato da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238-01) come di esclusiva spettanza dell'imputato al quale è rimessa la scelta, non altrimenti comprimibile, sul se «invocare il riconoscimento della continuazione nel processo di cognizione ancora in corso ovvero se, dopo la conclusione di questo, attivare un procedimento di esecuzione diretto all'applicazione della disciplina del reato continuato». E questa scelta viene esercitata formulando uno specifico motivo di impugnazione per lamentare la mancata applicazione della continuazione ad opera del giudice di primo grado: in tal modo si obbliga il giudice di appello a pronunciarsi «sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo, espresso dal brocardo tantum devolutum quantum appellatum, è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante». È proprio dalla correlazione tra motivi di impugnazione ed ambito della cognizione e della decisione che si trae la conclusione della impossibilità che il giudice di appello possa omettere di pronunciarsi confidando nell'intervento postumo del giudice dell'esecuzione, e così mettere in non cale la domanda innpugnatoria. Il vero è, ha proseguito Sez. U, Tuzzolino, che il giudice dell'esecuzione ha rispetto al giudice della cognizione - il cui potere di cognizione è modulato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione e il cui esercizio non può disattendere per l'obbligo, una volta interpellato, di dare risposta - «una mera funzione sussidiaria e suppletiva, subordinata all'inesistenza di un preesistente giudicato 4negativo ...». In materia di benefici, sospensione condizionale e non menzione e di attenuanti, il giudice di appello ha un potere di concessione al di là del devoluto, per espressa previsione di legge contenuta nell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. La disposizione, però, è di -Stretta interpretazione nella misura in cui comporta una eccezione alla regola generale dell'effetto devolutivo e, come tale, non può essere applicata oltre i casi in essa considerati, come compiutamente argomentato da ultimo da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125- 01. Non può dunque farsi leva su questa disposizione per argomentare che, come il giudice di appello può concedere la sospensione, pur quando la cognizione sul punto non gli sia stata devoluta, così può revocarla oltre il devoluto quando sia stata illegittimamente applicata". Tali princìpi sono stati seguìti da Sez. 2, n. 36267 del 09/10/2025, Abdelrahman, Rv. 28888-01, secondo cui, in tema di giudizio di appello, viola il divieto di "reformatio in peius" la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso, .disposta in assenza di impugnazione del pubblico ministero, comportando la lesione del principio devolutivo e di quello del "favor rei". 3. Applicando tali regole giuridiche al caso in esame, si rileva che la revoca della sospensione condizionale della pena non poteva essere adottata dalla Corte di appello, competendo al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. Sicché, la censura dell'imputato non poteva essere stata adeguatamente "valutata dai giudici di merito" (come si legge nell'ordinanza impugnata) sulla base di una qualche allegazione difensiva, per il semplice fatto che la revoca della sospensione condizionale della pena si era avuta con una statuizione d'ufficio da parte della Corte di appello, intervenuta nel giudizio di rinvio (d'altra parte, si era avuta impugnazione sempre e solo da parte dell'imputato, che non aveva alcun interesse a sollevare la questione della revoca). In secondo luogo, il motivo di ricorso per cassazione, in allora proposto, non era "manifestamente infondato", perché, in effetti, la revoca non poteva aver luogo per le ragioni prima dette, sicché non era giustificata, come sostiene l'ordinanza impugnata, "in ragione delle risultanze del casellario giudiziale". Nel che, le statuizioni di cui al dispositivo. P.Q.M. P.Q.MCosì deciso, il 25/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] P llegrino [OSCURATO:PERSONA] 1 5 SET, 2026 [OSCURATO:PERSONA] • I G [OSCURATO:PERSONA] Ciaud a P i