CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30324/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SabrinaPassafiume che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, - insede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezionepenale, con la sentenza n. 271 del 2025 di annullamento della sentenza delTribunale di Salerno n. 3817 del 2024 - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli art. 624, 625, secondo e settimo comma, cod.pen., applicandole la pena di anni due di reclusione ed euro 1000,00 di multa.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] GiovannaManzella per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo tre motivi di ricorso, di seguito enunciati.2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione pertravisamento del fatto, per aver fondato la responsabilità della ricorrente sultravisamento della prova e su dati non esistenti nel processo.In primo luogo, la difesa deduce che l’affermazione contenuta nella pagina 5della sentenza impugnata, secondo la quale il misuratore elettrico era concessoin comodato d’uso alla ricorrente e che la medesima era colei che utilizzaval’appartamento, non troverebbero alcun fondamento negli atti del processo, nonrisultando dalle dichiarazioni del tecnico [OSCURATO:PERSONA], come da verbaletrascrittivo allegato al ricorso; in particolare, si sostiene che il teste haspecificato di non essere a conoscenza della data in cui l’intestatario delcontatore [OSCURATO:PERSONA] fosse defunto e che la casa era sempre vuota tanto daaver dovuto fare più di un sopralluogo, evidenziando che la ricorrente avevadichiarato che non abitava lì, ma ad Eboli. Di conseguenza si è erroneamenteaffermata la circostanza che la ricorrente sia stata l’unica persona disponibile adaprire la porta, individuandola in colei che usava l’appartamento e che aveva incomodato d’uso l’appartamento.L’istruttoria dibattimentale, ad avviso della difesa, non ha accertato che tipodi relazione avesse la ricorrente con il proprietario e da quanto tempo questofosse deceduto e se fosse effettivamente deceduto e le ragioni per le quali laricorrente detenesse le chiavi; né i giudici di appello hanno attribuito ilnecessario rilievo alla circostanza che la ricorrente si è trovata nell’abitazione aseguito dell’appuntamento concordato con i tecnici.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’inosservanza e l’erroneaapplicazione della legge penale in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc.pen., nella parte in cui la condotta furtiva viene ascritta alla ricorrente, pur inassenza di parametri temporali e quantitativi.Deduce la difesa che il teste escusso ha chiarito di non essere in grado né diquantificare eventuali ammanchi di energia, né di stabilire se tali ammanchi sifossero effettivamente verificati, trattandosi di accertamenti estranei alle suecompetenze. Nonostante ciò, si osserva nel ricorso, la sentenza richiama unabolletta di importo pari a euro 7.786,37, la cui origine non risulta da attiformatisi nel contraddittorio dibattimentale, provenendo tale dato evidentementedal verbale di contestazione, atto inutilizzabile ai fini della decisione di merito edunque inidoneo a fondare un giudizio di colpevolezza.L’assenza di una verifica attendibile sulla differenza tra l’energiaeffettivamente pagata e quella che si assume sottratta impedisce di accertarel’elemento oggettivo del reato di furto, ossia l’effettivo impossessamento di unbene e la sua sottrazione al legittimo titolare.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art.625, comma primo, n. 7 cod. pen., anche alla luce delle modifiche introdottedalla riforma Cartabia, sostenendo che la condotta ascritta non integral’aggravante del furto su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità eche, conseguentemente, il reato non è procedibile d’ufficio.Si evidenzia che l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod.pen. presuppone infatti un nesso funzionale tra il bene sottratto e l’erogazione diun servizio pubblico, nel senso che il bene deve essere necessario o comunqueutile al soddisfacimento di bisogni della collettività.Nel caso di specie tale nesso difetterebbe, poiché l’energia sottratta sarebbestata utilizzata esclusivamente per fini domestici privati, senza alcuna incidenzasull’erogazione di un servizio pubblico. Pertanto, l’aggravante non potrebbeessere riconosciuta automaticamente e, in mancanza di querela, il l’azionepenale risulterebbe improcedibile.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, SabrinaPassafiume, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, deducendo censure generiche easpecifiche,sono manifestamente infondati, giacché non si confrontano con lepuntuali argomentazioni della sentenza impugnata in punto di riconducibilitàdella disponibilità dell’immobile alla ricorrente.La Corte di appello, previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentalemediante l’escussione del tecnico [OSCURATO:PERSONA], redattore del verbale diaccertamento, ha evidenziato come dalle dichiarazioni del teste fosse emerso chela ricorrente era l’unica persona ad avere l’esclusiva disponibilità dell’abitazione,sviluppata su due livelli e servita dal contatore Enel oggetto di manomissione,benché la fornitura risultasse formalmente intestata al defunto [OSCURATO:PERSONA]. Lamedesima prova dichiarativa ha inoltre consentito di accertare che la verifica deiconsumi era stata eseguita soltanto previo appuntamento concordato con lastessa ricorrente, circostanza resa necessaria dal fatto che il misuratore eracollocato immediatamente dietro la porta d’ingresso dell’immobile, costituito daun’unica unità abitativa distribuita su due piani e non da un appartamentoinserito in un contesto condominiale.Tanto premesso deve rilevarsi che, a fronte della accertata disponibilità dellechiavi dell’abitazione in capo alla ricorrente, dell’avere la stessa personalmenteconcordato l’appuntamento con il tecnico incaricato della verifica e dellacircostanza che l’allaccio abusivo era destinato a servire esclusivamentel’immobile alla cui disponibilità la ricorrente aveva accesso, il ricorso non offrealcun elemento idoneo a incrinare la tenuta logica e giuridica del percorsoargomentativo seguito dai Giudici di appello.Questi ultimi, infatti, valorizzando in modo coerente e logico i richiamati datiprobatori, hanno correttamente ricondotto alla ricorrente la disponibilitàdell’immobile interessato dall’abusivo prelievo di energia elettrica, pervenendo auna conclusione che si sottrae alle censure difensive, risolvendosi queste ultimenella prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio nonconsentita in sede di legittimità, nonché in rilievi privi di decisività ai fini dellaconfutazione dell'affermazione di responsabilità.Priva di pregio è poi la doglianza con la quale si è eccepito che la bolletta diimporto pari a euro 7.786,37, non risultando da atto formatosi nelcontraddittorio dibattimentale, non poteva essere posta a fondamento dellaprova dell’effettiva sottrazione della stessa nèdella quantificazione dell’energiasottratta.Posto che la censura si dimostra generica in quanto non dà conto delleragioni per cui la stessa rileverebbe sulla tenuta dell’affermazione diresponsabilità in ordine al reato di furto aggravato, va rilevato che la bollettarecante l’indicazione dei consumi illecitamente sottratti a [OSCURATO:SOCIETA] per euro7.786,37, pari a Kwh 27420 di energia elettrica, in quanto atto formatosi al difuori del procedimento, ha natura di documento recante i dati relativi allamisurazione dei Kwh consumati, acquisibile, pertanto, ex art. 234 cod. proc.pen., senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art.189 cod. proc. pen.In conclusione, deve affermarsi che la Corte di appello di Bologna, aprescindere dalla individuazione dell’autore materiale della accertatamanomissione del contatore, ha correttamente ritenuto integrato l’elementooggettivo e soggettivo del reato a carico dell’imputata, dal momento chel'allaccio abusivo è risultato funzionale alla alimentazione elettrica dell’immobilericondotto, sulla base dei plurimi elementi complessivamente valutati, alladisponibilità esclusiva della ricorrente.Va, dunque ribadito il principio affermato da questa Corte, secondo cui laconsapevole fruizione illecita di energia elettrica integra gli estremi del reatoascritto anche qualora l'allaccio abusivo sia stato materialmente realizzato daterzi poiché la circostanza di avere la disponibilità esclusiva dell’immobilealimentato illecitamente (indipendentemente dal fatto, poi, di risiedervistabilmente) determina l'interesse personale, diretto e concreto al prelievoirregolare di energia elettrica (in tal senso, cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 24592 del30/04/2021 Rv. 281440 - 01; Sez. 5, n. 1353 del 23/3/1999, Bonfim, Rv.213121).3. Anche il terzo motivo, con il quale si contesta la correttezza dellacontestazione dell’aggravante di cui all’art. 625 primo comma, n. 7 cod. pen., èmanifestamente infondatoTale profilo è già stato vagliato dalla sentenza rescindente, secondo cuiessaemerge dalla lettura del capo di imputazione, in cui il pubblico ministero «hafatto esplicito riferimento alla condotta di furto di energia elettrica posta inessere in danno dell'ENEL, mediante alterazione del misuratore elettrico dell'enteerogatore collegato alla rete di distribuzione, rete, che, per l'appunto, fornisce un"servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numeroindeterminato di persone, per soddisfare un'evidente e oggettiva esigenza dirilevanza "pubblica" (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv.286291; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943; Sez. 5, n. 37142 del12/06/2024, Rv. 287060).Pertanto, la sentenza ha rilevato il palese errore nel quale è incorsa lapronuncia impugnata, «in quanto il giudice di merito, pur in presenza diun'adeguata contestazione della circostanza aggravante in esame, idonea arendere il reato perseguibile di ufficio, ha invece erroneamente ritenuto che nelcaso di specie la stessa mancasse, omettendo di valutare il contenuto del capod'imputazione alla luce dei principi in precedenza indicati». E, sulla base dellesvolte considerazioni, ha affermato che «la ragione dell'accoglimento del ricorsodel pubblico ministero è nel caso concreto da individuare nella ritenuta attitudinedella originaria contestazione di reato a renderlo procedibile di ufficio, lasentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla corte di appello diSalerno per nuovo giudizio».Il profilo della procedibilità di ufficio, costituendo espressione del principiodi diritto della sentenza rescindente, è stato correttamente applicato dallasentenza rescissoria.4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro temila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]