Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 25232/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7088 /201 9 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in at ti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Romapresso l’avv.

Va leria Santagata nel suo studio in via M. Clementi n.51; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore entrambirappresentati e difesi c ome per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio , sez. staccata di Latina , n. 4879 / 18 / 1 8 depositata in data 01 / 0 7 /201 8 , nonnotificata; Oggetto :c.d.

“raddoppio”dei termini Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli perl’anno 200 8 con il quale erano disconosciuti costi, con recupero della relativa iva, in quanto riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti; - la CTP accoglieva il ricorso ritenendo fondat a l’eccezione relativa alla mancata indicazione nell’atto impositivo della pr oroga dei terminiper l’accertamento; appellava l’Ufficio; - con la pronuncia gravata la CTR del Lazio accoglieva l’appello ; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattro motivi; - l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazionenonché ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della L. n. 212 del 2000 per avere la CTR erroneamente ritenuto l'atto di accertamento impugnatomunito di delega alla sottoscrizione da parte del capo dell’Ufficio, mentre la stessa era del tutto generica e priva di specificità in quanto non vi erano indicati ambiti e limiti di competenza ben definiti ed esattamente tali da ind ividuare l’incaricato e l’oggetto dell’incarico delegato , oltre che il nominativodel medesimo ; - il motivo è infondato; - con riguardo al profilo di doglianza relativo alla mancata indicazionedel nominativo del funzionario delegato, questa Corte da tempo rit iene ( tra numerose pronunce, si veda Cass. Sez.5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019) che tale del ega conferitadal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 delnominativo del soggetto delegato, né della durata delladelega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmentesottoscritto l'atto; - pertanto, poiché l'avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditie sul valore aggiunto, sottoscritto da parte di un funzionario delegatodal capo dell'ufficio, è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n.600 del 1973 e dell'ar t. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, solo ove ilcontenuto della delega di firma emessa dal capo dell'ufficio in via generale non sia stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto,nel presente caso l’atto è scevro dal vizio denunciato; - è stato poi sp ecificato, quanto alla motivazione della delega di firma,che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art. 17, c. 1 bis, del d.

Lgs. n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate(cfr. Cass.n. 8814/2019); - nel caso per cui è processo, come parte ricorrente stessa chiarisce a pag. 4 del proprio ricorso, vi è in atti l’indicazione del “funzionario capoarea con ordine di servizio n. 27”; tale circostanzarende l’atto di delega legittimo; - il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazione o falsa applicazione ex art. 360 c. 1 n. 3, 4 , 5 in relazioneall’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 per avere il giudice Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dell’appello reso motivazione apparente in ordine all’eccezione relativaalla violazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 e comunque erroneamente ritenuto rispettato il termine previsto dalladisposizione sopra detta; - il motivo va rigettato; - quanto al primo profilo, esso è infondato in quanto la CTR ha in realtà reso del tutto manifeste le ragioni poste a base della decisione, esplicitando l’iter logico giuridico che l’ha condotta al propriodecisum; la motivazione è quindi ben al di sopra del c.d.

“minimocostituzionale”; come è noto (tra molte, valga il rimando a Cass.

S ez. 1 , Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020 ) lamotivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazionedeve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astrattadelle norme che regola la fattispeci e dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.: il chenel presente caso, come detto, non si ver ifica; - con riguardo al secondo profilo, il motivo è privo di fondamento; - invero, come la CTR ha accertato, l’Ufficio ha in questo caso “annullato l’accertamento notificato prima dello spirare del terminee lo ha nuovamente emesso, riconoscendo il termine p er controdedurre”(pag. 3 ultimo periodo della pronuncia gravata); - trova applicazione al presente caso, quindi, la gi urisprudenza di questa Corte già formatasi e ormai consolidata, oggetto di adesione da parte del Collegio, secondo la quale (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 21820 de l 20/09/2017 ; in argomento anche Cass.Sez. 5 , Ordinanza n. 33501 del 27/12/2018 ) nel caso in cui l'avviso di accertamento sia annullato in via di autotutela, in quanto illegittimamente adottato senza rispettare il termine dilatoriodi cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (nel testovigente "ratione temporis"), la rinnovazione dell'avviso resta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 soggetta solo all'originario termine decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, non potendosi far deco rrere un nuovo terminedalla rimozione dell'atto ; - benera quindi possibile per l’Erario procedere così come esso ha operato;non risultando peraltro poste questioni relative al dies a quo di decorrenza del termine, correttamente la CTR ha ritenuto sanato i l vizio relativo al mancato rispetto del contraddittorio endo-procedimentale con l’emissione di nuovo avviso di accertamento secondo scadenza rispettosa del termine di sessantagiorni dal rilascio del PVC ; - il terzo motivo si incentra sulla violazione o falsa applicazione ex art.360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c. in relazione all’art. 43 c. 1 del d.P.R. n.600 del 1973 , 25 del d.

Lgs. n. 446 del 1997 e 57 c. 1 del d.P.R. n.633 del 1972 per avere la CTR motivato in modo apparente il rigetto dell’eccezione di int empestività dell’azione di accertamento, non applicandosi al presente caso il c.d.

“raddoppio”dei termini di cui all’art. 37 del d.

L. n. 223 del 2006 in quanto l’atto impugnato non riportava né la denuncia penale presentata,né i riferimenti alla normati va in materia; - il motivo va rigettato; - in primo luogo, quanto alla mancata indicazione nell’atto impugnatodella normativa in tema di c.d.

“raddoppio” dei termini diaccertamento, il motivo è inammissibile in quanto cozza contro l’accertamentodi fatto ope rato della CTR secondo il quale “a pag. 17 dell’avviso di accertamento impugnato , dopo aver precisato che l'accertamento viene emesso per l'annualità 2008 in quanto contenenterilievi penali tributari di cui all'art . 2 del d.

Lgs. n. 74 del 2000, oggetto d i denuncia ex art . 331 c.p.p. da parte dell'agenziaalla Procura della Repubblica competente , inviato in data06/12/2013, si legge che l'accertamento viene notificato al contribuentenel termine decadenziale di 8 anni dalla data in cui avrebbedovuto prese ntare la dichiarazione ai fini IVA e delle IIDD, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 secondo quanto previsto dagli art t. 43 DPR n. 600/73 e DPR n. 633 /72, in conformità all'orientamento assunto dalla Corte costituzionalecon la sentenza n. 247/2011.

L a notizia è pertanto completa e circostanziata e tale da porre il destinatario nella condizionedi potersi compiutamente difendersi” ; - le indicazioni relative alle ragioni fondanti il c.d.

“raddoppio” erano quindiben indicate nell’atto impositivo , rendendo del tutto chiare al contribuent e le ragioni in forza delle quali l’Ufficio procedeva all’accertamentonei suoi confronti nel termine di otto anni anziché neltermine ordinario; - il quarto motivo di impugnazione denuncia la violazione o falsa applicazioneex art. 360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c . in relazione all’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché in relazione all’art. 36 d.Lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 132 c.p.c. per avere la CTR del tutto omesso di pronunciarsi e quindi di motivare in ordine all'eccezionerelativa alla violazione della disposizione di cui all'art . 37 bis sul richiamato che prevede l'emissione dell'avviso di accertamento appena di nullità previa richiesta al contribuente ancheper lettera raccomandata a/r di chiarimenti da inviare per iscrittoentro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta ; - ferma restando l’inconferenza dell’eccezione, applicabile in casi di elusionetributaria o abuso del diritto, non nel presente caso in cui sidiscute di evasione tributaria, come correttamente eccepito in controricorso,il motivo è comunque inammissibile; - a fronte del totale silenzio della CTR in ordine all’eccezione che si assumepretermessa nell’esame e ignorata in sede di motivazione, eraonere del contribuente trascrivere in ricorso per cassazione gli attidei gradi di merito nei quali essa era stata dapprima proposta tempestivamente e in quei termini di fronte alla CTP, quindi debitamenterinnovata in appello; - come questa Corte ritiene costantemente e ormai da tempo (si vedano Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021 ; Cass. Sez.2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015 , nonché anche Cass.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013) n el giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art.112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito siastato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabilie ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente ripor tate nel ricorsoper cassazione nei loro esatti termini e non genericamente oper riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì,dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde co nsentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo,della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processua le", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principiodi autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittim ata a procedere ad un'autonomaricerca, ma solo alla verifica degli stess i; - pertanto, difettando evidenza della avvenuta proposizione nei gradidi merito della censura che si assume ignorata dalla CTR, la stessanon può essere oggetto di scrutinio di front e a questa Corte eil motivo così formulato va dichiarato inammissibile; - conclusivamente, il ricorso è integral men te rigettato ; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro5.800 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensidell'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7088 /201 9 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in at ti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Romapresso l’avv. Va leria Santagata nel suo studio in via M. Clementi n.51; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore entrambirappresentati e difesi c ome per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio , sez. staccata di Latina , n. 4879 / 18 / 1 8 depositata in data 01 / 0 7 /201 8 , nonnotificata; Oggetto :c.d. “raddoppio”dei termini Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli perl’anno 200 8 con il quale erano disconosciuti costi, con recupero della relativa iva, in quanto riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti; - la CTP accoglieva il ricorso ritenendo fondat a l’eccezione relativa alla mancata indicazione nell’atto impositivo della pr oroga dei terminiper l’accertamento; appellava l’Ufficio; - con la pronuncia gravata la CTR del Lazio accoglieva l’appello ; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattro motivi; - l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazionenonché ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della L. n. 212 del 2000 per avere la CTR erroneamente ritenuto l'atto di accertamento impugnatomunito di delega alla sottoscrizione da parte del capo dell’Ufficio, mentre la stessa era del tutto generica e priva di specificità in quanto non vi erano indicati ambiti e limiti di competenza ben definiti ed esattamente tali da ind ividuare l’incaricato e l’oggetto dell’incarico delegato , oltre che il nominativodel medesimo ; - il motivo è infondato; - con riguardo al profilo di doglianza relativo alla mancata indicazionedel nominativo del funzionario delegato, questa Corte da tempo rit iene ( tra numerose pronunce, si veda Cass. Sez.5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019) che tale del ega conferitadal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 delnominativo del soggetto delegato, né della durata delladelega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmentesottoscritto l'atto; - pertanto, poiché l'avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditie sul valore aggiunto, sottoscritto da parte di un funzionario delegatodal capo dell'ufficio, è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n.600 del 1973 e dell'ar t. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, solo ove ilcontenuto della delega di firma emessa dal capo dell'ufficio in via generale non sia stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto,nel presente caso l’atto è scevro dal vizio denunciato; - è stato poi sp ecificato, quanto alla motivazione della delega di firma,che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art. 17, c. 1 bis, del d. Lgs. n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate(cfr. Cass.n. 8814/2019); - nel caso per cui è processo, come parte ricorrente stessa chiarisce a pag. 4 del proprio ricorso, vi è in atti l’indicazione del “funzionario capoarea con ordine di servizio n. 27”; tale circostanzarende l’atto di delega legittimo; - il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazione o falsa applicazione ex art. 360 c. 1 n. 3, 4 , 5 in relazioneall’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 per avere il giudice Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dell’appello reso motivazione apparente in ordine all’eccezione relativaalla violazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 e comunque erroneamente ritenuto rispettato il termine previsto dalladisposizione sopra detta; - il motivo va rigettato; - quanto al primo profilo, esso è infondato in quanto la CTR ha in realtà reso del tutto manifeste le ragioni poste a base della decisione, esplicitando l’iter logico giuridico che l’ha condotta al propriodecisum; la motivazione è quindi ben al di sopra del c.d. “minimocostituzionale”; come è noto (tra molte, valga il rimando a Cass. S ez. 1 , Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020 ) lamotivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazionedeve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astrattadelle norme che regola la fattispeci e dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.: il chenel presente caso, come detto, non si ver ifica; - con riguardo al secondo profilo, il motivo è privo di fondamento; - invero, come la CTR ha accertato, l’Ufficio ha in questo caso “annullato l’accertamento notificato prima dello spirare del terminee lo ha nuovamente emesso, riconoscendo il termine p er controdedurre”(pag. 3 ultimo periodo della pronuncia gravata); - trova applicazione al presente caso, quindi, la gi urisprudenza di questa Corte già formatasi e ormai consolidata, oggetto di adesione da parte del Collegio, secondo la quale (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 21820 de l 20/09/2017 ; in argomento anche Cass.Sez. 5 , Ordinanza n. 33501 del 27/12/2018 ) nel caso in cui l'avviso di accertamento sia annullato in via di autotutela, in quanto illegittimamente adottato senza rispettare il termine dilatoriodi cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (nel testovigente "ratione temporis"), la rinnovazione dell'avviso resta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 soggetta solo all'originario termine decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, non potendosi far deco rrere un nuovo terminedalla rimozione dell'atto ; - benera quindi possibile per l’Erario procedere così come esso ha operato;non risultando peraltro poste questioni relative al dies a quo di decorrenza del termine, correttamente la CTR ha ritenuto sanato i l vizio relativo al mancato rispetto del contraddittorio endo-procedimentale con l’emissione di nuovo avviso di accertamento secondo scadenza rispettosa del termine di sessantagiorni dal rilascio del PVC ; - il terzo motivo si incentra sulla violazione o falsa applicazione ex art.360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c. in relazione all’art. 43 c. 1 del d.P.R. n.600 del 1973 , 25 del d. Lgs. n. 446 del 1997 e 57 c. 1 del d.P.R. n.633 del 1972 per avere la CTR motivato in modo apparente il rigetto dell’eccezione di int empestività dell’azione di accertamento, non applicandosi al presente caso il c.d. “raddoppio”dei termini di cui all’art. 37 del d. L. n. 223 del 2006 in quanto l’atto impugnato non riportava né la denuncia penale presentata,né i riferimenti alla normati va in materia; - il motivo va rigettato; - in primo luogo, quanto alla mancata indicazione nell’atto impugnatodella normativa in tema di c.d. “raddoppio” dei termini diaccertamento, il motivo è inammissibile in quanto cozza contro l’accertamentodi fatto ope rato della CTR secondo il quale “a pag. 17 dell’avviso di accertamento impugnato , dopo aver precisato che l'accertamento viene emesso per l'annualità 2008 in quanto contenenterilievi penali tributari di cui all'art . 2 del d. Lgs. n. 74 del 2000, oggetto d i denuncia ex art . 331 c.p.p. da parte dell'agenziaalla Procura della Repubblica competente , inviato in data06/12/2013, si legge che l'accertamento viene notificato al contribuentenel termine decadenziale di 8 anni dalla data in cui avrebbedovuto prese ntare la dichiarazione ai fini IVA e delle IIDD, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 secondo quanto previsto dagli art t. 43 DPR n. 600/73 e DPR n. 633 /72, in conformità all'orientamento assunto dalla Corte costituzionalecon la sentenza n. 247/2011. L a notizia è pertanto completa e circostanziata e tale da porre il destinatario nella condizionedi potersi compiutamente difendersi” ; - le indicazioni relative alle ragioni fondanti il c.d. “raddoppio” erano quindiben indicate nell’atto impositivo , rendendo del tutto chiare al contribuent e le ragioni in forza delle quali l’Ufficio procedeva all’accertamentonei suoi confronti nel termine di otto anni anziché neltermine ordinario; - il quarto motivo di impugnazione denuncia la violazione o falsa applicazioneex art. 360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c . in relazione all’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché in relazione all’art. 36 d.Lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 132 c.p.c. per avere la CTR del tutto omesso di pronunciarsi e quindi di motivare in ordine all'eccezionerelativa alla violazione della disposizione di cui all'art . 37 bis sul richiamato che prevede l'emissione dell'avviso di accertamento appena di nullità previa richiesta al contribuente ancheper lettera raccomandata a/r di chiarimenti da inviare per iscrittoentro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta ; - ferma restando l’inconferenza dell’eccezione, applicabile in casi di elusionetributaria o abuso del diritto, non nel presente caso in cui sidiscute di evasione tributaria, come correttamente eccepito in controricorso,il motivo è comunque inammissibile; - a fronte del totale silenzio della CTR in ordine all’eccezione che si assumepretermessa nell’esame e ignorata in sede di motivazione, eraonere del contribuente trascrivere in ricorso per cassazione gli attidei gradi di merito nei quali essa era stata dapprima proposta tempestivamente e in quei termini di fronte alla CTP, quindi debitamenterinnovata in appello; - come questa Corte ritiene costantemente e ormai da tempo (si vedano Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021 ; Cass. Sez.2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015 , nonché anche Cass. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013) n el giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art.112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito siastato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabilie ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente ripor tate nel ricorsoper cassazione nei loro esatti termini e non genericamente oper riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì,dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde co nsentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo,della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processua le", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principiodi autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittim ata a procedere ad un'autonomaricerca, ma solo alla verifica degli stess i; - pertanto, difettando evidenza della avvenuta proposizione nei gradidi merito della censura che si assume ignorata dalla CTR, la stessanon può essere oggetto di scrutinio di front e a questa Corte eil motivo così formulato va dichiarato inammissibile; - conclusivamente, il ricorso è integral men te rigettato ; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro5.800 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensidell'a
Sentenza Cassazione n. 25232/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris