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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 45216/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18 febbraio 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Bologna in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bologna il 14 settembre 2015.

Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile e comunque manifestamente infondato.

La doglianza è meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e tende a sottoporre a questa Corte una inammissibile diversa interpretazione del compendio probatorio, avendo i giudici di merito dato conto in maniera esaustiva e coerente della condotta dell'imputato consistita nel nascondere la droga nel cestino dei rifiuti ove poi era stata rinvenuta dagli operanti (pag 3 sentenza impugnata) Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18 febbraio 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Bologna in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bologna il 14 settembre 2015. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile e comunque manifestamente infondato. La doglianza è meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e tende a sottoporre a questa Corte una inammissibile diversa interpretazione del compendio probatorio, avendo i giudici di merito dato conto in maniera esaustiva e coerente della condotta dell'imputato consistita nel nascondere la droga nel cestino dei rifiuti ove poi era stata rinvenuta dagli operanti (pag 3 sentenza impugnata) Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45216/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris