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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 32605/2025

Testo disponibile della fonte

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sul ricorso 88/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.; Prefettura di Pescara –[OSCURATO:PERSONA] del Governo, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti- avversol’ordinanza adottata dal giudice di pace di Pescara, depositata in data 12.11.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pubblicata il 12.11.2024 il giudice di pacedi Pescara ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, avverso il decreto d’espulsione emessodal Prefetto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], osservando che: “In data 10.09.2024 la Questura di Pescara emetteva decreto di rifiuto del permesso di soggiorno nei confronti del ricorrente, provvedimento che non risulta né impugnato né annullato.

Pertanto, a seguito di notifica del suindicato decreto di diniego, non ravvisandosi cause ostative all’espulsione rientranti tra i casi previsti dall’art. 19 del D.lgs. 286/98 , in data 11.09.2024, il cittadino straniero veniva munito di decreto di espulsione emesso dal Perfetto di Pescara ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett.

Bdel D.lgs. 286/98 che, novellato dal D L. n. 89 del 23.06.2011, recependo in toto la Direttiva del [OSCURATO:PERSONA], prevede che l’espulsione è disposta dal Prefetto, caso per caso, quando lo straniero “ … si è trattenuto nel territorio dello Stato … ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato…”.

Dalla documentazione in atti è emersa l’insussistenza dei requisiti per il rimpatrio volontario, dallo stesso ricorrente rifiutato durante la compilazione dell’apposito “foglio notizie” debitamente sottoscritto.

Il provvedimento impugnato, pertanto, si configura come atto dovuto essendo venuti meno in capo al ricorrente i requisiti per la sua ulteriore permanenza sul [OSCURATO:PERSONA].

In riferimento all’adozione del provvedimento di espulsione contestualmente alla notifica del decreto di rifiuto del Questore di Pescara, si richiama la legge del 5 maggio 2023 n. 50 che, con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 12 del D.P.R. 394/1999, ha soppresso il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notifica allo straniero di rifiuto/revoca del permesso di soggiorno, in quanto superato dalle norme dell’Unione Europea in materia di rimpatrio.

In tale prospettiva, il Questore deve necessariamente, all’atto della notifica del decreto di diniego e previa verifica della sussistenza dei presupposti, proporre al Prefetto l’adozione dell’espulsione di cui all’art. 13 del [OSCURATO:PERSONA].

In merito, infine, al divieto di reingresso in Italia, si osserva che ai sensi dell’art. 13 comma 13 del D.lgs. 286/98 il divieto di reingresso non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell’art. 29.

Ne consegue che il ricorrente, qualora dimostri di essere in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare potrà fare nuovo ingresso sul [OSCURATO:PERSONA] previo rilascio del relativo nulla osta a cura dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Immigrazione e del visto rilasciato dalla competente autorità consolare, con conseguente cancellazione del decreto di espulsione e del divieto di rientro in Italia”.

Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta ordinanza, con unico motivo.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato nota per partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione, ex art. 360, comma 1 n. 3, e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1 del D.P.R. 394/1999,assumendo che non era affatto vero che il Questore, all’atto del rigettodella domanda di rilascio del permesso di soggiorno “deve necessariamente” avviare la procedura per l’espulsione.

Infatti, l’art. 12, comma 1, in questione di s pone : “… Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico”.

Prima della novella intervenuta ad opera del D.L. 10.03.2023 n. 20, il secondo comma del predetto art. 12 prescriveva che il questore invitasse lo straniero a lasciare il territorio nazionaleentro 15 giorni.

Ora, dato cheil legislatore ha abrogato il comma 2, il ricorrente assume che interpretarlo nel senso che, in assenza del termine di cui al comma abrogato, la Questura sia legittimata a procedere direttamente con l’espulsione,sia palesemente ill egittimo e contrario al diritto di difesa costituzionalmente rilevante, ma anche illogico perché la soppressione da parte del legislatore del comma contenente il termine per la partenza volontarianon significa che all’atto del rigetto debba essere disposta l’espulsione, come reso evidente dal fatto che il comma 1 dell’art. 12 inizia proprio con una clausola di salvezza “s alvo che non debba immediatamente disporsi l’espulsione”.

Peraltro, il ricorrente evidenzia che è stato da più parti ricordato che l’art. 1, Protocollo 7 CEDU prescrive che uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione.

Il ricorso è inammissibile.

In linea generale, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, nel caso di richiesta dipermesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella versione anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il diniego di protezione da parte del Questore non può avere immediata attuazione attraverso l'accompagnamento coattivo alla frontiera per l'espulsione poiché, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, solo alla scadenza del termine per l'impugnazione sorge l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale (Cass., n. 16420/2025; n. 8378/2025; n. 9196/2025).

In effetti, aseguito della riforma di cui al D.L. 10.03.2023 n. 20 - che ha abrogato,come detto, il secondo comma del predetto art. 12 D.P.R. 394/1999a tenore del quale il questore invita va lo straniero a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni- non si è mancato di osservare che, se è vero che l’art. 6, par. 1, direttiva 2008/115/CE prevede che gli Stati adottano una decisione di rimpatrio quando cessa la regolarità di soggiorno, l’abrogata norma regolamentare era conforme al successivo art. 7, par. 1, della stessa direttiva, secondo cui –di norma – gli Stati danno un periodo compreso tra i 7 e i 30 giorni per la partenza volontaria.

Secondo tale orientamento ne deriverebbe, allora, un grave ostacolo all’esercizio del diritto di difesa ed all’accesso ad un rimedio effettivo avverso i provvedimenti di diniego delle autorizzazioni al soggiorno, stante l’autonomia del giudizio avverso l’espulsione rispetto a quello avverso l’atto presupposto.In questa prospettiva, è stata prospettata un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente conforme del vigente sistema, nel senso che ogni provvedimento amministrativo di espulsione di uno straniero già regolarmente soggiornante, ma il cui titolo di soggiorno sia stato revocato, annullato o non rinnovato, non potrebbe essere adottata ed eseguita prima che gli sia fornita la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale.Al riguardo, è stato evidenziato che la riduzione del termine stabilito per la partenza volontaria –termine completamente eliminato dal novellatore del 2023 –può ammettersi, in base al “considerando 10” proprio della direttiva 2008/115/CE, solo in presenza di circostanze precise, che vanno provate caso per caso dall’amministrazione procedente, e non in maniera automatica per tutte le persone che ricevano la notifica del diniego di una richiesta di permesso di soggiorno.

Nella specie, tuttavia, in disparte da quanto premesso, appare dirimente la circostanza che il rifiuto del permesso di soggiorno non è stato impugnato.

A ciò aggiungasi che, come precisato dal Prefetto di Pescara nel provvedimento che disponeva l’accompagnamento dello straniero alla frontiera, non sussistevano i presupposti per la concessione del termine per il rimpatrio volontario, in quanto il ricorrente aveva dichiarato che non intendeva ritornare nel proprio paese d’origine.

Al riguardo, appare tardiva e poco persuasiva la dichiarazione di senso opposto fatta dal ricorrente nel ricorso innanzi al giudice di pace, a tenore della quale, se lo stesso avesse meglio conosciuto le norme sull’immigrazione, avrebbe invece lasciato volontariamente il territorio nazionale.

Ne consegue che la suddetta dichiarazione di non voler ritornare in Albania rende irrilevante la predetta questione sul termine da concedere allo straniero, attinto dal provvedimento d’espulsione e da quello successivo di accompagnamento alla frontiera, per esercitare il diritto di difesa, pur a seguito dell’abrogazione del citato comma 2 dell’art. 19d.lgs. n. 286/1999.

Infatti, in tal caso, non viene in rilievo il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell'espulsione.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione rituale dell’Avvocatura Generale dello Stato.

La causa è esente dal doppio contributo.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 88/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.; Prefettura di Pescara –[OSCURATO:PERSONA] del Governo, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti- avversol’ordinanza adottata dal giudice di pace di Pescara, depositata in data 12.11.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pubblicata il 12.11.2024 il giudice di pacedi Pescara ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, avverso il decreto d’espulsione emessodal Prefetto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], osservando che: “In data 10.09.2024 la Questura di Pescara emetteva decreto di rifiuto del permesso di soggiorno nei confronti del ricorrente, provvedimento che non risulta né impugnato né annullato. Pertanto, a seguito di notifica del suindicato decreto di diniego, non ravvisandosi cause ostative all’espulsione rientranti tra i casi previsti dall’art. 19 del D.lgs. 286/98 , in data 11.09.2024, il cittadino straniero veniva munito di decreto di espulsione emesso dal Perfetto di Pescara ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. Bdel D.lgs. 286/98 che, novellato dal D L. n. 89 del 23.06.2011, recependo in toto la Direttiva del [OSCURATO:PERSONA], prevede che l’espulsione è disposta dal Prefetto, caso per caso, quando lo straniero “ … si è trattenuto nel territorio dello Stato … ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato…”. Dalla documentazione in atti è emersa l’insussistenza dei requisiti per il rimpatrio volontario, dallo stesso ricorrente rifiutato durante la compilazione dell’apposito “foglio notizie” debitamente sottoscritto. Il provvedimento impugnato, pertanto, si configura come atto dovuto essendo venuti meno in capo al ricorrente i requisiti per la sua ulteriore permanenza sul [OSCURATO:PERSONA]. In riferimento all’adozione del provvedimento di espulsione contestualmente alla notifica del decreto di rifiuto del Questore di Pescara, si richiama la legge del 5 maggio 2023 n. 50 che, con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 12 del D.P.R. 394/1999, ha soppresso il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notifica allo straniero di rifiuto/revoca del permesso di soggiorno, in quanto superato dalle norme dell’Unione Europea in materia di rimpatrio. In tale prospettiva, il Questore deve necessariamente, all’atto della notifica del decreto di diniego e previa verifica della sussistenza dei presupposti, proporre al Prefetto l’adozione dell’espulsione di cui all’art. 13 del [OSCURATO:PERSONA]. In merito, infine, al divieto di reingresso in Italia, si osserva che ai sensi dell’art. 13 comma 13 del D.lgs. 286/98 il divieto di reingresso non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell’art. 29. Ne consegue che il ricorrente, qualora dimostri di essere in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare potrà fare nuovo ingresso sul [OSCURATO:PERSONA] previo rilascio del relativo nulla osta a cura dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Immigrazione e del visto rilasciato dalla competente autorità consolare, con conseguente cancellazione del decreto di espulsione e del divieto di rientro in Italia”. Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta ordinanza, con unico motivo. L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato nota per partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione, ex art. 360, comma 1 n. 3, e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1 del D.P.R. 394/1999,assumendo che non era affatto vero che il Questore, all’atto del rigettodella domanda di rilascio del permesso di soggiorno “deve necessariamente” avviare la procedura per l’espulsione. Infatti, l’art. 12, comma 1, in questione di s pone : “… Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico”. Prima della novella intervenuta ad opera del D.L. 10.03.2023 n. 20, il secondo comma del predetto art. 12 prescriveva che il questore invitasse lo straniero a lasciare il territorio nazionaleentro 15 giorni. Ora, dato cheil legislatore ha abrogato il comma 2, il ricorrente assume che interpretarlo nel senso che, in assenza del termine di cui al comma abrogato, la Questura sia legittimata a procedere direttamente con l’espulsione,sia palesemente ill egittimo e contrario al diritto di difesa costituzionalmente rilevante, ma anche illogico perché la soppressione da parte del legislatore del comma contenente il termine per la partenza volontarianon significa che all’atto del rigetto debba essere disposta l’espulsione, come reso evidente dal fatto che il comma 1 dell’art. 12 inizia proprio con una clausola di salvezza “s alvo che non debba immediatamente disporsi l’espulsione”. Peraltro, il ricorrente evidenzia che è stato da più parti ricordato che l’art. 1, Protocollo 7 CEDU prescrive che uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione. Il ricorso è inammissibile. In linea generale, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, nel caso di richiesta dipermesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella versione anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il diniego di protezione da parte del Questore non può avere immediata attuazione attraverso l'accompagnamento coattivo alla frontiera per l'espulsione poiché, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, solo alla scadenza del termine per l'impugnazione sorge l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale (Cass., n. 16420/2025; n. 8378/2025; n. 9196/2025). In effetti, aseguito della riforma di cui al D.L. 10.03.2023 n. 20 - che ha abrogato,come detto, il secondo comma del predetto art. 12 D.P.R. 394/1999a tenore del quale il questore invita va lo straniero a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni- non si è mancato di osservare che, se è vero che l’art. 6, par. 1, direttiva 2008/115/CE prevede che gli Stati adottano una decisione di rimpatrio quando cessa la regolarità di soggiorno, l’abrogata norma regolamentare era conforme al successivo art. 7, par. 1, della stessa direttiva, secondo cui –di norma – gli Stati danno un periodo compreso tra i 7 e i 30 giorni per la partenza volontaria. Secondo tale orientamento ne deriverebbe, allora, un grave ostacolo all’esercizio del diritto di difesa ed all’accesso ad un rimedio effettivo avverso i provvedimenti di diniego delle autorizzazioni al soggiorno, stante l’autonomia del giudizio avverso l’espulsione rispetto a quello avverso l’atto presupposto.In questa prospettiva, è stata prospettata un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente conforme del vigente sistema, nel senso che ogni provvedimento amministrativo di espulsione di uno straniero già regolarmente soggiornante, ma il cui titolo di soggiorno sia stato revocato, annullato o non rinnovato, non potrebbe essere adottata ed eseguita prima che gli sia fornita la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale.Al riguardo, è stato evidenziato che la riduzione del termine stabilito per la partenza volontaria –termine completamente eliminato dal novellatore del 2023 –può ammettersi, in base al “considerando 10” proprio della direttiva 2008/115/CE, solo in presenza di circostanze precise, che vanno provate caso per caso dall’amministrazione procedente, e non in maniera automatica per tutte le persone che ricevano la notifica del diniego di una richiesta di permesso di soggiorno. Nella specie, tuttavia, in disparte da quanto premesso, appare dirimente la circostanza che il rifiuto del permesso di soggiorno non è stato impugnato. A ciò aggiungasi che, come precisato dal Prefetto di Pescara nel provvedimento che disponeva l’accompagnamento dello straniero alla frontiera, non sussistevano i presupposti per la concessione del termine per il rimpatrio volontario, in quanto il ricorrente aveva dichiarato che non intendeva ritornare nel proprio paese d’origine. Al riguardo, appare tardiva e poco persuasiva la dichiarazione di senso opposto fatta dal ricorrente nel ricorso innanzi al giudice di pace, a tenore della quale, se lo stesso avesse meglio conosciuto le norme sull’immigrazione, avrebbe invece lasciato volontariamente il territorio nazionale. Ne consegue che la suddetta dichiarazione di non voler ritornare in Albania rende irrilevante la predetta questione sul termine da concedere allo straniero, attinto dal provvedimento d’espulsione e da quello successivo di accompagnamento alla frontiera, per esercitare il diritto di difesa, pur a seguito dell’abrogazione del citato comma 2 dell’art. 19d.lgs. n. 286/1999. Infatti, in tal caso, non viene in rilievo il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell'espulsione. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione rituale dell’Avvocatura Generale dello Stato. La causa è esente dal doppio contributo. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]
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