CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] CATANIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa in data 16 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza di affidamento in prova, rilevando la gravità dei reati in espiazione (associazione a delinquere, usura, plurime estorsioni), l'esistenza di informazioni di polizia negative (in ordine ai collegamenti con la criminalità operante nei paesi limitrofi), il mancato risarcimento del danno in favore delle vittime.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente evidenzia che il Tribunale di sorveglianza, in contrasto con la finalità dell'istituto, ha attribuito rilievo alla gravità dei reati per cui vi è condanna, ha comunque errato nella individuazione dei reati per cui vi è condanna perché il ricorrente è stato assolto dalla contestazione di associazione a delinquere, essendo stato condannato solo per tre reati di usura ed uno di estorsione, ed in ogni caso non ha adeguatamente considerato la proposta lavorativa documentata in atti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza impugnata è l'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 che, con riferimento al provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, dispone: "il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati". Le valutazioni che normativamente il tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova sono, pertanto, due: che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo"). Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perché il condannato venga ammesso a questo tipo di espiazione della pena. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha ritenuto non possibile formulare questa doppia prognosi favorevole, attesa la gravità dei reati A in espiazione, l'esistenza di informazioni di polizia negative, il mancato risarcimento del danno in favore delle vittime. Si tratta di parametri di valutazione che trovano, in effetti, fondamento nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui tra le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza deve valutare per effettuare questo doppio giudizio prognostico vi sono anche la gravità del reato commesso (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01), le informazioni di polizia Sez. 1, Sentenza n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01), il risarcimento dei danni alle vittime del reato (Sez. 1, Sentenza n. 39266 del 15/6/2017, Miele, Rv. 271226 - 01). Nel ricorso non si contesta la mancanza risarcimento del danno alle vittime dei reati di usura ed estorsione per cui il ricorrente è stato condannato, ma si attribuisce più importanza ad altri parametri di valutazione che sarebbero favorevoli al condannato, tra cui l'esistenza di una proposta lavorativa. Però, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma soltanto di verificare che gli stessi abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Va anche osservato, peraltro, che il risarcimento dei danni alle vittime del reato di usura ed estorsione è tutelato nell'ordinamento in modo qualificato e differenziato rispetto alla generale tutela delle vittime del reato, essendo stato oggetto di diverse normative speciali che si sono succedute, a partire dall'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 4, che ha istituito il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, che ha introdotto il relativo regolamento, fino alla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che lo ha fatto confluire nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. Ne consegue che del tutto correttamente il Tribunale di sorveglianza, nel giudizio di bilanciamento degli elementi di valutazione a sua disposizione, ha attribuito rilevanza particolare al mancato risarcimento del danno alle vittime dei reati per cui il ricorrente è stato condannato. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe