Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27140/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1992Pietragalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Moretto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Terella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Piras [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Siliato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/12/2025 della Corte d'appello di SalernoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.Letta la memoria presentata nell’interesse della parte civile, [OSCURATO:SOCIETA].,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 12 dicembre 2025, la Corte di Appello di Salerno, inparziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti diPIETRAGALLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – che liaveva dichiarati colpevoli dei reati loro contestati - ha dichiarato non doversiprocedere nei riguardi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], PIETRAGALLAAntonietta, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], limitatamente aireati previsti dagli artt. 494 e 640 cod. pen., loro attribuiti con l'imputazione sub 2)- in assenza di contestazione della recidiva nei loro confronti – per essersi essiestinti per intervenuta prescrizione e per l'effetto, previo scioglimento delladichiarata continuazione, ha ridotto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inquella di anni 1 e mesi 9 di reclusione ciascuno, confermando nei resto la sentenza,comprese le statuizioni civili per tutti i i reati come originariamente contestati.A tutti i suindicati imputati, ai sensi degli agli artt. 81 cpv., 110 e 112 n. 1 cod.pen., in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegnocriminoso, erano ascritti i seguenti reati.1.reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 497-bis, comma 2, 494 cod. pen., perché, al finedi eseguire il reato di cui al capo 2), dopo aver contraffatto, o, comunque, concorsoa contraffare due carte di identità, in particolare in ordine alla proroga di validità edal timbro dell'[OSCURATO:PERSONA], aventi nn.

AY4635055 e AN4635031 edapparentemente rilasciate a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],rispettivamente dal Comune di Gragnano e dal Comune di Pellezzano, sulle quali,inoltre, apponevano e, comunque, facevano apporre la fotografia di PIETRAGALLARaffaele, che, in tal modo, illegittimamente si sostitutiva al [OSCURATO:PERSONA],ne facevano uso per ottenere la stipulazione, a nome del [OSCURATO:PERSONA], di uncontratto di finanziamento n. 288871 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'importo di euro 24.667,71dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. filiale di Salerno, esibendo la falsa carta di identità n.AN4635031, e per accendere, sempre a nome di [OSCURATO:PERSONA], presso laDeutsche [OSCURATO:PERSONA], filiale di Gragnano, un conto carta di credito ricaricabile n. 187910,sul quale è stato "caricato", previo ordine di bonifico, il finanziamento, esibendo lafalsa carta di identità n.

AY4635055, inducendo la società in errore riguardol'identità della persona contraente. [OSCURATO:PERSONA] e Gragnano nelle date dell'1 e del 13marzo 2017.2. reato p. e p. dall'art. 640 cod. pen. perché, con artifici e raggiri consistiti nellacondotta di cui al capo 1) inducendo la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] errore circa l'identità del cliente stipulante il contratto di finanziamento n.288871 e l'apertura del conto carta di credito ricaricabile n. 187910, nonché circa laserietà ed affidabilità dell'impegno, si procuravano, con pari danno di rilevanteentità per la società erogatrice del finanziamento, l'ingiusto profitto di euro24.669,71 erogato a titolo di finanziamento dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sul conto n.187910 della [OSCURATO:PERSONA] e successivamente trasmigrato dagli indagati, tuttiparenti tra loro, su n. 8 carte PostePay intestate a [OSCURATO:PERSONA], TerellaPasqualina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] esuccessivamente dichiarate smarrite dai medesimi mediante denuncia aiCarabinieri. [OSCURATO:PERSONA] e Gragnano.

Nelle date dell'1 e del 13 marzo 2017.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramitei rispettivi difensori di fiducia.3.

I ricorsi proposti, con distinti atti dal medesimo contenuto, nell’interesse diPietragalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SiliatoMarco deducono quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deducono la nullità dell'impugnata sentenza ex art. 606lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per mancanza dimotivazione, comunque generica, contraddittoria ed apparente.Si tratta del motivo di appello con il quale, in relazione al riconoscimentofotografico operato dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata devoluta alla Corte d'Appellola necessità di verificare, attraverso la diretta visione delle prove documentali inPietragalla [OSCURATO:PERSONA], differenze fisiognomiche che sono state indicate in modospecifico nell'atto di gravame - del [OSCURATO:PERSONA] -, e fondate sull'esamediretto dei documenti contenenti le fotografie.Che la specifica questione fosse stata devoluta alla Corte d'Appello, risulta daltesto dell'atto di appello del [OSCURATO:PERSONA], che di seguito si riporta:« È inquesto passaggio fondamentale del processo che il Magistrato, a seguito dell'erroregrave compiuto dal Luogotenente dei [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] consistitonell'errato riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA], anziché verificare lacorrispondenza delle foto sottolinea anche Lei la corrispondenza del riconoscimento.In realtà, dall'esame delle foto del sedicente [OSCURATO:PERSONA] e apposte sulle carte di identità, la N. AN4635031 rilasciata dal Comune di Pellezzano, e la N.AY4635055 rilasciata dal comune di Gragnano, e dall'esame della foto di PietragallaRaffaele (depositata in atti e mostrata naturalmente anche ai testimoni escussiAliano e [OSCURATO:PERSONA]) si ricava agevolmente, ictu oculi, che la foto della personaapposta sulle due carte di identità presentate per il prestito raffigurano una personacompletamente diversa da [OSCURATO:PERSONA].

La evidente differenza tra i volti aconfronto si ricava agevolmente dal confronto della parte superiore dei nasi. quellodel sedicente truffatore è ampio quello di [OSCURATO:PERSONA] è stretto.

Inoltre, confrontandole sopracciglia si può notare senza alcun dubbio che si distinguono facilmente,sedicente truffatore hanno una andatura circolare».Orbene nella motivazione della impugnata sentenza non si ravvisa l'esito di unesame diretto delle fotografie, vale dire l’esame diretto dei documenti, e laconseguente esposizione delle ragioni ad eventuale confutazione della tesi difensivasostenuta nel gravame.2.2.Col secondo motivo deducono la nullità dell'impugnata sentenza ex art.606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per mancanzadi motivazione, comunque generica, contraddittoria ed apparente in relazione almotivo di appello che contestava la prova del dolo.Nel percorso argomentativo seguito nella motivazione della sentenza sonovalorizzati, quali prove dimostrative del concorso di persona: A) la ricezione dellasomma oggetto di truffa sui conti loro intestati; B) la provenienza dei bonifici dalconto sul quale la persona offesa ha versato la somma oggetto di truffa; C) leconoscenze o rapporti personali con l'autore della truffa; D) le denunce dismarrimento della carte PostePay.La motivazione chiarisce, inoltre, di aver utilizzato il criterio del ''cui prodest'',e di aver considerato il dolo generico del delitto di truffa e di aver quindi valorizzatola ''accettazione del rischio" di provenienza illecita delle somme.

Occorre subitoevidenziare che la condotta di ricezione del bonifico non può logicamente costituire,di per sé, un atto di accettazione del rischio di illecita provenienza, in quanto persostenere tale affermazione è necessaria la motivazione con la quale, nel verificarela gravità e precisione dell'indizio, si proceda alla esclusione della ipotesi alternativeimprobabili - altrimenti si è in presenza di un indizio generico.In secondo luogo, l'atto di ''accettazione del rischio" della illecita provenienzadi un bonifico e il dolo generico eventuale nel concorso di persona in truffa - di cuial capo 2) -, non giustificano anche il dolo concorsuale nel diverso delitto ex art.497-bis cod. pen. in quanto la conoscenza, della possibile provenienza illecita deldenaro, non implica, sul piano logico, anche la conoscenza che la truffa sia stataeffettuata attraverso l'utilizzo di documenti falsificati, vale a dire il reato per cui siprocede, ciò, quanto meno, in mancanza della ragionevole esposizione deglispecifici motivi.L'impugnata sentenza, pertanto, estende eccessivamente ed illogicamente laportata del dolo eventuale del concorrente nel reato, perché mentre appareplausibile ritenere che il bonifico possa derivare da un reato contro il patrimonio - latruffa -, non si comprende invece, in mancanza di ragionevole spiegazione, comepossa ritenersi plausibile che la ricezione di un bonifico sia indicativa del doloeventuale del concorrente nel delitto ex art. 497-bis cod. pen.In relazione alla affermazione del dolo eventuale dei concorrenti manca ilpassaggio logico con il quale il dolo eventuale dei concorrenti - evinto dallaricezione dei bonifici - sia dimostrativo della conoscenza dell'utilizzo dei documentifalsi di cui al delitto contestato al capo 1).Nella motivazione della sentenza, stilata in relazione alla posizione degliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma estesa espressamente alla posizione deiricorrenti, è affermato quanto segue: «...ritiene questa Corte che il silenzio serbatodagli imputati — titolari delle carte Postepay su cui sono confluiti i numerosi bonificiche hanno svuotato in poche ore il conto ove la parte civile aveva fatto confluirel'importo finanziato — in ordine a possibili ragioni giustificative della loro posizioneprocessuale possa dimostrare la loro responsabilità dolosa adoperando il criteriologico del cui prodest....".Viene applicato, pertanto, il criterio del “cui prodest” e si attribuisce rilevanzaalla mancata partecipazione al processo da parte degli imputati, atteso che da ciòderiva la mancanza di ipotesi alternative alla ricostruzione operata in sentenza.2.3.Col terzo motivo deducono la nullità dell'impugnata sentenza ex art. 606lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen., per mancanza dimotivazione, comunque generica, contraddittoria ed apparente.La motivazione resa in punto di recidiva risulta illogica in quanto, in definitiva,oltre a rilevare i precedenti penali del ricorrente, si limita a valutare il rapporto tra ilreato per cui si procede con il reato di foglio firmato in bianco, l'unico rientrante nelquinquennio di riferimento avente ad oggetto il medesimo bene giuridico.Manca illogicamente il confronto con gli altri precedenti penali, in particolare lavalutazione del rapporto tra il nuovo reato con la gravità di quelli anteriori, e con laloro lontananza nel tempo, al fine di inferire, attraverso una valutazionecomplessiva, se effettivamente il nuovo reato sia sintomatico di una maggioratapericolosità sociale.Certamente il fatto per cui si procede appare meno grave, in considerazionedelle pene edittali, dei delitti in materia di stupefacenti, del furto e dellaricettazione; pertanto risulta manifesta la illogicità della motivazione nella parte incui limita i rilievi soltanto al più recente dei precedenti senza una espressavalutazione del rapporto del nuovo reato con gli ulteriori reati risultanti dalcasellario, diversi dal foglio firmato in bianco.2.4.Col quarto motivo deducono la nullità dell’impugnata sentenza ex art. 606lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen., per mancanza dimotivazione, comunque generica, contraddittoria ed apparente.Con riferimento al secondo motivo di appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] a oggetto la richiesta di disapplicazione dell'aggravante della recidiva ex art.99, comma 4, cod. pen., l'impugnata sentenza, a pag. 42, nel rigettare il gravame,si limita a riportare una serie di pure formule di stile, una motivazione generica equindi apparente dalla quale non si evince l'esame del rapporto del nuovo reato coni precedenti penali.In appello si era in particolare evidenziato che “...dall'esame del certificatopenale di [OSCURATO:PERSONA] si evince che l'ultimo reato commesso è maggio 2003 perfalso e sostituzione di persona e poi vi sono due ricettazioni rispettivamente del2000 e del 2002 e di conseguenza la recidiva è contestata erroneamente senza chevi siano i presupposti per la corretta applicazione...."4.

I ricorsi proposti, con un unico atto, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diTerella [OSCURATO:PERSONA] deducono due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deducono violazione di legge, dell'art 606 lettere b) cod.proc. pen. in riferimento all'art 192 cod. proc. pen., per mancanza e genericità dellamotivazione, motivazione apparente.Nel processo, tra le altre imputazioni, era contestata la violazione di cui all'art.497-bis, comma 2, cod. pen. che testualmente recita "Chiunque è trovato inpossesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione dadue a cinque anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo allametà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuoridei casi di uso personale".Sin dalle battute iniziali, sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello competenti,tale imputazione è stata ascritta a titolo di concorso anche ai presunti autori dellatruffa, autonomamente contestata al capo 2 dell'imputazione, benché in entrambele decisioni non si ravveda un percorso logico motivazionale che, partendo dai datiprobatori effettivamente raccolti, consenta di accertare il concorso di [OSCURATO:PERSONA] e DiSilvio nel reato previsto all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen.Ai ricorrenti è imputato il concorso in possesso di documenti di identificazionefalsi, sostituzione di persona e truffa previsti dagli artt. 110 e 497-bis, 494 e 640cod. pen.

In più, nelle sentenze è ritenuto accertato, con riferimento alla residuaimputazione, l'apporto materiale di [OSCURATO:PERSONA] avendo questi, secondo entrambi igiudicanti, apposto la propria fotografia sulla carta d'identità falsificata.Ed allora delle due l'una: o è riconosciuto "sic et simpliciter" il reato cosi comeascritto in fase di indagini preliminari previsto al comma 2 dell'art. 497-bis, ovvero,come testualmente ribadito dalla sentenza della Corte di Appello impugnata, lacondotta di possesso, che è invece punita al comma 1 dello stesso articolo, proprioperché le ipotesi, autonome fra loro, puniscono condotte diverse e quello cheimputa la Corte di Appello di Salerno è, come dalla stessa esteso per iscritto, il"concorso in possesso".

Ma proprio in virtù di tale circostanza, è evidente che non èravvisabile nella sentenza impugnata nessun riferimento ad elementi probatori chepossano dimostrare che la condotta contestata sia stata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] oDi [OSCURATO:PERSONA], quantomeno a livello anche dì una minima compartecipazione allafalsificazione del documento; né sono presenti elementi indizianti circa talecompartecipazione.Il criterio logico del "cui prodest", utilizzato dalla Corte per ravvisare altricollegamenti tra le condotte ascritte agli imputati e quelle presuntivamente poste inessere da [OSCURATO:PERSONA], nel quadro di pochi indizi giuridicamente insufficienti, non èidoneo a sostenere un legittimo convincimento del Giudice ai fini di una concretadecisione di condanna.

Il semplice fatto di avere ricevuto dei bonifici, peraltro condelle causali specifiche che dirotterebbero di fatto dal sospetto di unaconsapevolezza dei correi, non può automaticamente assurgere a rango di prova.Nello stesso senso, il silenzio degli imputati non può essere considerato datonegativo a loro carico, avendo essi semplicemente esercitato un diritto che inquesto caso non ha effetto né negativo né positivo sull'istruttoria bensì èindifferente alla stessa.Non è stata apportata in giudizio nessuna prova circa eventuali "agevolazionimorali o rafforzamenti dell'altrui decisione criminosa".Pertanto, non aver offerto prospettazioni alternative non può costituire un datoin negativo a carico degli imputati: se accogliessimo sempre tale ragionamento unimputato estraneo integralmente ad un delitto non potrebbe mai offirre unaricostruzione alternativa.

Né mai potrebbe essere assolto per non aver commesso ilfatto.Invero, l'ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 497-bis cod. pen., riconduce adelle condotte tipiche che sono riconducibili a tre dettagliate ipotesi.

Pertanto, non èrappresentabile un'imputazione a titolo di concorso per gli imputati che non hannoposto in essere, alla lettura degli atti, quelle tre condotte specifiche che vanno,invece, ascritte solo ed esclusivamente al materiale responsabile o a chi con questocompartecipa nella formazione dell'atto falso.2.2.Col secondo motivo deducono la nullità per violazione di legge dell'art 606lettera e) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. percontradditorietà della motivazione.Per le stesse argomentazioni, si insiste, altresì, nell'eccezione dicontraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata o della sua illogicità.5.

I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili.Preliminarmente, occorre ricordare che l'esito conforme delle decisioni diprimo e secondo grado, anche nella ipotesi di estinzione dei reati per intervenutaprescrizione per alcuni capi di imputazione, come nel caso di specie, che ha tral’altro visto la conferma delle corrispondenti statuizioni civili, consente di operare lalettura congiunta delle sentenze di merito, trattandosi di motivazioni che si fondonoin un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte.In particolare, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorrela cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami aquest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove,con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamentecostituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. tra tante, Sez. 2, n. 37295del 12/06/2019, E, Rv. 277218).Nel caso di “doppia conforme” nell’affermazione di responsabilità, variconosciuta, in linea di principio, l'ammissibilità della motivazione della sentenzad'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censureformulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomentidiversi da quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice (Sez. 2 n. 18404 del05/04/2024 Ud.

Rv. 286406 – 02, Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv.257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435;Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392).Nel caso di specie la sentenza dopo aver operato un espresso richiamo allasentenza di primo grado, in particolare al complessivo quadro probatorio edargomentativo alla cui stregua il primo giudice ha reso un’ampia ricostruzione dellavicenda, ha fornito una giustificazione propria della decisione e si è confrontata conle deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado dispecificità.D’altra parte, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'itermotivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfonditadi tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ognirisultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso unavalutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi e i punti decisiviindicati nell’atto di appello.Pertanto, in sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il silenzio suuna specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesadalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escluderela ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., cheessa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezionedella prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez.2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018,dep. 2019, Currò, Rv. 275500).Tanto premesso, si passa a valutare i due gruppi di ricorsi propostinell’interesse degli imputati, anticipando sin d’ora che essi non si confrontanoadeguatamente con la unitaria ricostruzione motivazionale come emergente dalleconformi sentenze di merito (in particolare con quella del giudice di primo gradoche aveva gettato solide basi argomentative a sostegno della sussistenza dellecondotte delittuose e dei rispettivi ruoli assunti dagli imputati).2.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], PietragallaAntonietta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1.Il primo motivo riguarda il riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] e lamenta lamancata considerazione delle doglianze mosse al riguardo in appello in cui vi era unpreciso riferimento all'esame diretto delle fotografie versate in atti, con indicazionedi specifici rilievi ad esse attinenti, aventi ad oggetto la conformazione del naso edelle sopracciglia.

Sulla necessità dell’esame diretto da parte del giudice la difesaaveva altresì citato Sez. 2, del 27/04/2017, n. 28391 che ha affermato che ilriconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è provapienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità,anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché,apprezzare compiutamente l‘affidabilità del risultato probatorio, verificando inparticolare il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e lecaratteristiche fisionomiche sia delia persona riconosciuta che delle altre.Tale pronuncia indicherebbe chiaramente la necessità, in relazione alriconoscimento fotografico, che il giudicante operi la diretta visione delle fotografie,al fine di valutare l'affidabilità del risultato probatorio, laddove la Corte di appello,secondo quanto riporta il ricorso, si sarebbe limitata ad evidenziare: «Ebbene, nellafattispecie, rileva questa Corte come, a fronte di un riconoscimento fotograficopieno non si oppongano ricognizioni formali negative ma una successiva (rispetto almomento del riconoscimento) descrizione delle fattezze dell’autore rappresentatadalla Difesa dell'imputato e (asseritamente) non corrispondente appieno allecaratteristiche somatiche dell'imputato riferite precedentemente dall'ufficiale dipolizia giudiziaria escusso nel dibattimento di primo grado, in una sorta diprogressione dichiarativa che l'appellante vorrebbe leggere in termini di incertezzaprobatoria.».

E a proseguire affermando:«...secondo questa Corte, la descrizionefisica dell'imputato fatta dal testimone qualificato è effettuata con un accertamentodi poco successivo ai momenti consumativi dei delitti in esame e la negazionesuccessiva (effettuata solo dalla Difesa dell'imputato, la quale, a ben vedere, silimita a negare che l'imputato avesse un'attaccatura delle sopracciglia e unaconformazione delie narici come quella ritratta in effige adducendone invece ladiversità morfologica), lungi dallo smentire la prima, ben possa trovaregiustificazione alla luce del limitato tempo di osservazione e di palesi ambiti di auto-resistenza in considerazione della perfetta coincidenza della prima con unasuccessiva individuazione fotografica».Ebbene, a differenza di quanto assume la difesa, il percorso argomentativodella Corte di appello è esauriente e soprattutto dimostra che essa non ha, affatto,trascurato di esaminare la doglienza svolta in appello in ordine al riconoscimentofotografico del [OSCURATO:PERSONA].La Corte di merito ha piuttosto ritenuto di superare i rilievi difensivi ritenendoin buona sostanza pienamente affidabile il riconoscimento effettuato dal MarescialloAliano in una fase di poco successiva al fatto.

Il M.llo [OSCURATO:PERSONA], dopo essersiconfrontato con il Comandante della [OSCURATO:PERSONA] di Latina, luogo diresidenza di tutti gli imputati, ha comparato ictu oculi l'effige del soggetto che hamaterialmente perpetrato la truffa ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. con quella appostasulle carte di identità aventi nr.

AY4635055 e AN4635031 apparentementerilasciate a [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente dal Comune di Gragnano (NA) edal Comune di Pellezzano (SA).

La risposta al confronto fra le fotografie -corrispondente all'effige dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - è il risultato di provadella deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] resa nel contraddittorio tra leparti nel corso del processo di primo grado.In particolare, pur utilizzando parzialmente la tecnica del rinvio alprovvedimento di primo grado, comunque integrato mediante considerazioni chedanno conto della condivisione delle conclusioni ivi rassegnate, la Corte di Appelloha chiarito che infondate sono le critiche della difesa in ordine al riconoscimentoeffettuato dal teste di P.g. – definito teste qualificato - il quale ha comparato lefotografie col risultato positivo di corrispondenza tra le effigi; riconoscimento –quello dell’[OSCURATO:PERSONA] - ribadito in sede di istruttoria dibattimentale nel corso della suadeposizione testimoniale e nel pieno contraddittorio tra le parti.La difesa censura tale motivazione assumendo che la valutazione di credibilitàed attendibilità non può prescindere dalla diretta valutazione da parte del Giudicedei documenti utilizzati per il riconoscimento.Ma l’impostazione della Corte di appello è conforme all’orientamentoconsolidato di questa Corte, citato anche dal Procuratore generale nella requisitoriascritta, avendo essa messo in evidenza come l'individuazione fotografica di unsoggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cuiaffidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato lafotografia, si dica certo della sua identificazione.

Le modalità dell'individuazione –ha precisato la Corte di appello - non riguardano la legalità della prova datol'enorme margine di opinabilità che accompagna ogni selezione, ma si riflettono sulsuo valore, che richiede l'apprezzamento della congruenza del percorsoargomentativo utilizzato dal Giudice a fondamento dell'affidabilità delriconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (ha citato al riguardo, la Cortedi merito, ex multis, Sez. 5 n. 9505 del 24/11/2015, Rv. 267562).Va rammentato che secondo concorde orientamento, l’individuazionefotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimoneche nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto laricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenzadelle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio dinon tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamenteapprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e delladeposizione da questi resa (Sez. 1 n. 39406 del 26/09/2025 Rv. 288994).La Corte di Appello, diversamente da quanto afferma la difesa, ha fatto buonuso del principio inspiratore sopra citato e ha ben argomentato, con motivazionetutt’altro che apparente, generica o contraddittoria, in ordine al motivo di appellorelativo al riconoscimento fotografico effettuato da teste di P.G. (M.llo [OSCURATO:PERSONA]) aseguito di comparazione tra foto ritraenti l’imputato.E, quanto all’assunto difensivo secondo cui non si potrebbe prescindere dallavalutazione diretta delle fotografie, oggetto di riconoscimento del terzo, da partedel giudice, si deve osservare che trattandosi di prova atipica, pienamenteutilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, il giudicantedeve essere semplicemente posto in grado di apprezzare compiutamentel'affidabilità del risultato probatorio, verificando il numero e la qualità dellefotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia dellapersona riconosciuta che delle altre (Sez. 5, Sentenza n. 70 del 13/11/2020, Rv.280399 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1943 del 19/12/2025, dep. 19/01/2026, Rv.289104 – 01).

Ciò non significa che egli deve avere poi necessariamente procederead una propria autonoma valutazione delle fotografie allorquando abbia ritenuto giàdi per sé attendibile quella svolta dall’operatore di P.G.La valutazione della Corte territoriale, pertanto, non è censurabile neppure datale punto di vista, avendo essa ritenuto la piena affidabilità del riconoscimentosvolto, evidenziando che l’individuazione fotografica effettuata da teste di PGcostituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità delladeposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certa della suaidentificazione.

E non ha mancato di precisare che su tale “valutazione” non incidenegativamente la circostanza che altro teste ([OSCURATO:PERSONA]) non abbia riconosciuto, nelcorso del processo, l’imputato presente in udienza in colui che aveva in precedenzariconosciuto “in foto”, a causa del notevole lasso di tempo trascorso (circa cinqueanni si legge nella sentenza di primo grado cui rimanda quella di appello).La motivazione della Corte di appello è, in definitiva, immune da censurededucibili in questa sede.2.2.

Anche il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], MorettoPatrizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla prova del dolo, è manifestamenteinfondato.Agli imputati è contestato il concorso di persona ex art. 110 c.p. nel delitto dipossesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsificati, ex art. 497-biscod. pen., per aver materialmente ricevuto, sui conti a loro intestati, i bonificiprovenienti dal conto sul quale la persona offesa aveva trasferito la sommaconseguita attraverso la truffa di cui al capo 2, truffa commessa a mezzo dell'usodei predetti documenti falsificati, di cui al capo 1 – l’uno adoperato per ottenere ilfinanziamento, l’altro per accendere, sempre a nome di [OSCURATO:PERSONA],presso la [OSCURATO:PERSONA] un conto carta di credito ricaricabile sul quale veniva poi"caricato", previo ordine di bonifico, il finanziamento, poi refluito sulle carte deisuindicati imputati.La Corte territoriale, diversamente da quanto afferma la difesa, ha fornitocongrua motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo in capo agliimputati – anche facendo un legittimo rinvio alle valutazioni operate dal giudice diprimo grado – desumendolo, in buona sostanza, dalle concrete circostanze emodalità esecutive della complessiva azione criminosa.

Sicché le considerazioni chesi andranno, qui, a svolgere al riguardo, non possono che valere anche per [OSCURATO:PERSONA] che hanno anch’essi inteso contestare il profilo soggettivo dei reati (i cuiricorsi verranno esaminati infra).In particolare, gli elementi da cui la Corte territoriale, richiamando laricostruzione del primo giudice, ha dedotto la piena consapevolezza, possono cosìsintetizzarsi: a) l’essere gli imputati – nella maggior parte dei casi legati da vincolidi parentela tra loro - destinatari finali dei bonifici, circostanza che nella dinamicacomplessiva della vicenda assume un rilievo dirimente quale tassello prestabilitodell’intera operazione; b) l’essere gli imputati intestatari delle carte PostePay, diquelle stesse carte di cui poi, dopo aver prelevato le somme su esse confluite,denunciavano tutti allo stesso modo lo smarrimento; c) l’effettuazione di bonifici aloro favore a distanza di poco tempo l’uno dall’altro, pochi giorni dopo l’accreditodel finanziamento sul conto apparentemente intestato a [OSCURATO:PERSONA] ma di fattonella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo i raggiri ai danni della societàPitagora, aveva smistato il denaro ottenuto sulle carte Postepay degli altri imputati.Osserva, al riguardo, in particolare il Tribunale che «[l]ogica vuole chenell’accordo criminale il soggetto che ha già agito in prima persona non possaulteriormente figurare, con ciò non escludendosi ovviamente che possa beneficiaredel denaro per interposta persona, tenuto conto del legame esistente tra il primo egli altri soggetti».

Il giudice di primo grado a sua volta aveva, tra l’altro, osservatoche «[d]el resto l’operazione - ben congegnata da parte di soggetti non certo alleprime armi - per poter funzionare richiedeva lo svolgimento del ruolo operativo daparte di uno dei correi mentre gli altri potevano limitarsi a riscuotere il denaro»; enon ha mancato per altro verso di evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazionispontanee, di fatto riconoscendo l'effettività di tutta l'operazione, pur attribuendosila qualità di truffato da parte di un soggetto non meglio identificato, mentre gli altriimputati non hanno ritenuto di fornire versione alternativa dell’accaduto.Da ciò i giudici dell’appello, utilizzando un criterio prognostico-valutativo ariuitroso, hanno, in buona sostanza, dedotto, nel richiamare la ricostruzione delprimo giudice, che con l’accettazione dell'accreditamento di somme di denaro sullecarte PostePay intestate ai suindicati ricorrenti, con le particolari modalità descritteed in assenza di una effettiva causale-ragione giustificativa non rinvenuta dagliinvestigatori (che avevano appurato che gli imputati non svolgessero attivitàcommerciale) – né tanto meno offerta dagli imputati - , gli stessi avessero accettatodi far entrare nel loro patrimonio poste patrimoniali provenienti da un terzo che nongli appartenevano, mostrando di essere pienamente consapevoli – e dunque diavere agito con coscienza e volontà – delle condotte a monte poste in essere;condotte evidentemente realizzate – è il caso di aggiungere - confidando nel loroprezioso contributo, a valle.In altri termini le condotte necessariamente richiedono una valutazionecomplessiva in quanto l’una strettamente connessa all’altra.

E a nulla potrebbeovviamente rilevare che per alcuni imputati – non gravati dalla recidiva qualificata -per le ipotesi di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen. sia intervenuta l’estinzione perprescrizione, con conseguente eliminazione, per essi, dell’affermazione diresponsabilità penale(ferma restando quella agli effetti civili).La Corte territoriale è quindi giunta alla conferma della colpevolezza anchecome ampiamente descritti nella sentenza di primo grado, e sopra in sintesiriportati, che va evidentemente a chiudere il cerchio.D’altra parte, questa Corte, Sez. 3 n. 26527 del 11/04/2024 Rv. 286792, hagià avuto modo di affermare che in tema di adeguatezza della motivazione, non ècensurabile in sede di legittimità la sentenza del giudice di appello che fondi ilgiudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora sia supportato daelementi di fatto ulteriori, di sicuro valore indiziante, certamente sussistenti nelcaso di specie.2.3.

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto entrambi relativi alla riconosciuta recidiva per gliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].I motivi sono entrambi manifestamente infondati.La Corte territoriale ha condiviso le valutazioni operate dal primo giudice;pertanto, in tal senso non possono ritenersi formule di stile, ma di condivisione,quelle in merito alla sussistenza della circostanza aggravante della recidiva specificae reiterata per [OSCURATO:PERSONA] e specifica, reiterata e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha indicato le ragioni della propria condivisione sia intermini oggettivi, alla luce dei precedenti penali che emergono dalla lettura deicasellari, sia in termini “soggettivi” ritenendo che i precedenti penali sonoespressione di una maggiore attitudine a delinquere e offensività del reo.

D’ altraparte per [OSCURATO:PERSONA] già il Tribunale aveva messo in evidenza come lo stesso risultassegravato da quattro precedenti, di cui uno proprio per falso e sostituzione dipersona.

E, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della recidivareiterata, specifica e infraquinquennale, ravvisata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], haevidenziato la Corte di merito come il casellario giudiziario di questi attesti chel'imputato ha commesso tre reati contro il patrimonio (due furti e una ricettazionenel 1997 e nel 2001) e, dopo una serie di delitti per detenzione a fini di spaccio evendita di stupefacenti, ha commesso l'ultimo reato di falsità su foglio firmato inbianco giudicato con decreto penale di condanna del Giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di Latina divenuto irrevocabile il 15/9/2025 per fatticommessi in Latina il 7/8/2015.

E ha quindi concluso la Corte di appello che ilnuovo delitto è stato commesso contro il medesimo bene giuridico di quelloprecedentemente perpetrato entro i cinque anni addietro, ed è stato in concretoespressione di una maggiore colpevolezza del reo, tenuto conto delia natura deireati, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delie condotte, edel livello di omogeneità esistente tra loro.4.

I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e TerellaPasqualina possono essere trattati congiuntamente.4.1 La difesa sostanziamene lamenta – col primo motivo sotto il profilo dellaviolazione di legge e col secondo del vizio di motivazione - sia l’assenza di unacondotta materiale attribuibile agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e TerellaPasqualina, sia l’assenza dell’elemento soggettivo, in quanto non vi sarebbe provadella consapevolezza della condotta loro attribuita.Si contesta, inoltre, il ricorso al “cui prodest” e alla valorizzazione del silenziodegli imputati.I motivi sono entrambi manifestamente infondati.Diversamente da quanto affermano i ricorsi, i giudici di merito, nelle conformipronunce di primo e secondo grado, hanno indicato gli elementi dai quali hannodedotto il contributo degli imputati, la piena consapevolezza delle loro azioni, nellatruffa con contraffazione e sostituzione di persona, che ha consentito al [OSCURATO:PERSONA],dominus indiscusso della operazione, di impossessarsi del denaro illecitamentesottratto alla [OSCURATO:SOCIETA]. e poi fatto refluire, attraverso la suddivisione in tantepiccole somme – evidentemente finalizzata a far perdere le tracce del maltolto -sulle carte di Postepay anche dei due coniugi imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Non possono che valere le considerazioni già sopra svolte con riferimento alleposizioni dei correi a cui è attribuito di avere agito nel medesimo ruolo di destinatarifinali delle somme sottratte.4.2.

E’ solo il caso di ribadire che, al riguardo, la Corte di appello haevidenziato che il giudizio può ritenersi supportato dalla certa intestazione dellecarte PostePay agli imputati e dalla circostanza che i bonifici sono stati effettuati abreve distanza l’uno dall’altro, accadimento in ordine al quale nessuno dei due hafornito spiegazione o lettura alternativa.Né potrebbe, infine, rilevare, come pare volere affermare la difesa, sia che alnetto della intervenuta prescrizione dei reati di cui all’art 640 e 494 cod. pen.residui il solo reato di cui all’art 497-bis cod. pen., né che il contributo dei dueimputati non abbia riguardato materialmente la contraffazione dei documenti diidentità valido per l’espatrio, che costituiva evidentemente la premessa dell’agiredel correo, dominus dell’intera vicenda, a cui erano agganciate conseguenzialmentema imprescindibilmente le condotte di coloro che a valle avrebbero poi dovutoricevere ciascuno, per una parte, il profitto della truffa.Trattasi, come già detto, di vicenda unitaria che presupponeva un accordo benpreciso a monte tra tutti per realizzare la truffa ai danni della società erogatrice delfinanziamento, materialmente posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] attraverso quella cheera l’unica modalità per celare la propria identità, l’utilizzo di una carta di identitàfalsa.4.3.È infine anche il caso di precisare che i giudici di merito, a differenza diquanto assumono tutti i ricorsi, non hanno tratto elementi di prova dal silenziolegittimamente serbato dagli imputati essendosi limitati a dover rilevare che, inmancanza di una prospettazione alternativa non offerta nel caso di specie, laricostruzione accusatoria non risultava messa in crisi neppure da tale punto di vista.5.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità deiricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.Nulla può essere riconosciuto alla parte civile per le spese di cui alla notulaallegata, essendo la memoria conclusiva pervenuta, tardivamente, solo in data28.4.2026 ovvero senza l’osservanza del termine di quindici giorni previsto dall’art.611 cod. proc. pen.A ciò si aggiunge che non risultano esplicitate le ragioni poste a sostegno dellerichieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria (cfr. Sez.

U del14.7.2022, Sacchettino, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione haaffermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale nonpartecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle speseprocessuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memoriescritte, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propriinteressi di natura civile e risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione).

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Nulla per le spese di pare civile.Così deciso il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1992Pietragalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Moretto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Terella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Piras [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Siliato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/12/2025 della Corte d'appello di SalernoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.Letta la memoria presentata nell’interesse della parte civile, [OSCURATO:SOCIETA].,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 12 dicembre 2025, la Corte di Appello di Salerno, inparziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti diPIETRAGALLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – che liaveva dichiarati colpevoli dei reati loro contestati - ha dichiarato non doversiprocedere nei riguardi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], PIETRAGALLAAntonietta, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], limitatamente aireati previsti dagli artt. 494 e 640 cod. pen., loro attribuiti con l'imputazione sub 2)- in assenza di contestazione della recidiva nei loro confronti – per essersi essiestinti per intervenuta prescrizione e per l'effetto, previo scioglimento delladichiarata continuazione, ha ridotto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inquella di anni 1 e mesi 9 di reclusione ciascuno, confermando nei resto la sentenza,comprese le statuizioni civili per tutti i i reati come originariamente contestati.A tutti i suindicati imputati, ai sensi degli agli artt. 81 cpv., 110 e 112 n. 1 cod.pen., in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegnocriminoso, erano ascritti i seguenti reati.1.reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 497-bis, comma 2, 494 cod. pen., perché, al finedi eseguire il reato di cui al capo 2), dopo aver contraffatto, o, comunque, concorsoa contraffare due carte di identità, in particolare in ordine alla proroga di validità edal timbro dell'[OSCURATO:PERSONA], aventi nn. AY4635055 e AN4635031 edapparentemente rilasciate a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],rispettivamente dal Comune di Gragnano e dal Comune di Pellezzano, sulle quali,inoltre, apponevano e, comunque, facevano apporre la fotografia di PIETRAGALLARaffaele, che, in tal modo, illegittimamente si sostitutiva al [OSCURATO:PERSONA],ne facevano uso per ottenere la stipulazione, a nome del [OSCURATO:PERSONA], di uncontratto di finanziamento n. 288871 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'importo di euro 24.667,71dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. filiale di Salerno, esibendo la falsa carta di identità n.AN4635031, e per accendere, sempre a nome di [OSCURATO:PERSONA], presso laDeutsche [OSCURATO:PERSONA], filiale di Gragnano, un conto carta di credito ricaricabile n. 187910,sul quale è stato "caricato", previo ordine di bonifico, il finanziamento, esibendo lafalsa carta di identità n. AY4635055, inducendo la società in errore riguardol'identità della persona contraente. [OSCURATO:PERSONA] e Gragnano nelle date dell'1 e del 13marzo 2017.2. reato p. e p. dall'art. 640 cod. pen. perché, con artifici e raggiri consistiti nellacondotta di cui al capo 1) inducendo la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] errore circa l'identità del cliente stipulante il contratto di finanziamento n.288871 e l'apertura del conto carta di credito ricaricabile n. 187910, nonché circa laserietà ed affidabilità dell'impegno, si procuravano, con pari danno di rilevanteentità per la società erogatrice del finanziamento, l'ingiusto profitto di euro24.669,71 erogato a titolo di finanziamento dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sul conto n.187910 della [OSCURATO:PERSONA] e successivamente trasmigrato dagli indagati, tuttiparenti tra loro, su n. 8 carte PostePay intestate a [OSCURATO:PERSONA], TerellaPasqualina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] esuccessivamente dichiarate smarrite dai medesimi mediante denuncia aiCarabinieri. [OSCURATO:PERSONA] e Gragnano. Nelle date dell'1 e del 13 marzo 2017.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramitei rispettivi difensori di fiducia.3. I ricorsi proposti, con distinti atti dal medesimo contenuto, nell’interesse diPietragalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SiliatoMarco deducono quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deducono la nullità dell'impugnata sentenza ex art. 606lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per mancanza dimotivazione, comunque generica, contraddittoria ed apparente.Si tratta del motivo di appello con il quale, in relazione al riconoscimentofotografico operato dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata devoluta alla Corte d'Appellola necessità di verificare, attraverso la diretta visione delle prove documentali inPietragalla [OSCURATO:PERSONA], differenze fisiognomiche che sono state indicate in modospecifico nell'atto di gravame - del [OSCURATO:PERSONA] -, e fondate sull'esamediretto dei documenti contenenti le fotografie.Che la specifica questione fosse stata devoluta alla Corte d'Appello, risulta daltesto dell'atto di appello del [OSCURATO:PERSONA], che di seguito si riporta:« È inquesto passaggio fondamentale del processo che il Magistrato, a seguito dell'erroregrave compiuto dal Luogotenente dei [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] consistitonell'errato riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA], anziché verificare lacorrispondenza delle foto sottolinea anche Lei la corrispondenza del riconoscimento.In realtà, dall'esame delle foto del sedicente [OSCURATO:PERSONA] e apposte sulle carte di identità, la N. AN4635031 rilasciata dal Comune di Pellezzano, e la N.AY4635055 rilasciata dal comune di Gragnano, e dall'esame della foto di PietragallaRaffaele (depositata in atti e mostrata naturalmente anche ai testimoni escussiAliano e [OSCURATO:PERSONA]) si ricava agevolmente, ictu oculi, che la foto della personaapposta sulle due carte di identità presentate per il prestito raffigurano una personacompletamente diversa da [OSCURATO:PERSONA]. La evidente differenza tra i volti aconfronto si ricava agevolmente dal confronto della parte superiore dei nasi. quellodel sedicente truffatore è ampio quello di [OSCURATO:PERSONA] è stretto. Inoltre, confrontandole sopracciglia si può notare senza alcun dubbio che si distinguono facilmente,sedicente truffatore hanno una andatura circolare».Orbene nella motivazione della impugnata sentenza non si ravvisa l'esito di unesame diretto delle fotografie, vale dire l’esame diretto dei documenti, e laconseguente esposizione delle ragioni ad eventuale confutazione della tesi difensivasostenuta nel gravame.2.2.Col secondo motivo deducono la nullità dell'impugnata sentenza ex art.606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per mancanzadi motivazione, comunque generica, contraddittoria ed apparente in relazione almotivo di appello che contestava la prova del dolo.Nel percorso argomentativo seguito nella motivazione della sentenza sonovalorizzati, quali prove dimostrative del concorso di persona: A) la ricezione dellasomma oggetto di truffa sui conti loro intestati; B) la provenienza dei bonifici dalconto sul quale la persona offesa ha versato la somma oggetto di truffa; C) leconoscenze o rapporti personali con l'autore della truffa; D) le denunce dismarrimento della carte PostePay.La motivazione chiarisce, inoltre, di aver utilizzato il criterio del ''cui prodest'',e di aver considerato il dolo generico del delitto di truffa e di aver quindi valorizzatola ''accettazione del rischio" di provenienza illecita delle somme. Occorre subitoevidenziare che la condotta di ricezione del bonifico non può logicamente costituire,di per sé, un atto di accettazione del rischio di illecita provenienza, in quanto persostenere tale affermazione è necessaria la motivazione con la quale, nel verificarela gravità e precisione dell'indizio, si proceda alla esclusione della ipotesi alternativeimprobabili - altrimenti si è in presenza di un indizio generico.In secondo luogo, l'atto di ''accettazione del rischio" della illecita provenienzadi un bonifico e il dolo generico eventuale nel concorso di persona in truffa - di cuial capo 2) -, non giustificano anche il dolo concorsuale nel diverso delitto ex art.497-bis cod. pen. in quanto la conoscenza, della possibile provenienza illecita deldenaro, non implica, sul piano logico, anche la conoscenza che la truffa sia stataeffettuata attraverso l'utilizzo di documenti falsificati, vale a dire il reato per cui siprocede, ciò, quanto meno, in mancanza della ragionevole esposizione deglispecifici motivi.L'impugnata sentenza, pertanto, estende eccessivamente ed illogicamente laportata del dolo eventuale del concorrente nel reato, perché mentre appareplausibile ritenere che il bonifico possa derivare da un reato contro il patrimonio - latruffa -, non si comprende invece, in mancanza di ragionevole spiegazione, comepossa ritenersi plausibile che la ricezione di un bonifico sia indicativa del doloeventuale del concorrente nel delitto ex art. 497-bis cod. pen.In relazione alla affermazione del dolo eventuale dei concorrenti manca ilpassaggio logico con il quale il dolo eventuale dei concorrenti - evinto dallaricezione dei bonifici - sia dimostrativo della conoscenza dell'utilizzo dei documentifalsi di cui al delitto contestato al capo 1).Nella motivazione della sentenza, stilata in relazione alla posizione degliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma estesa espressamente alla posizione deiricorrenti, è affermato quanto segue: «...ritiene questa Corte che il silenzio serbatodagli imputati — titolari delle carte Postepay su cui sono confluiti i numerosi bonificiche hanno svuotato in poche ore il conto ove la parte civile aveva fatto confluirel'importo finanziato — in ordine a possibili ragioni giustificative della loro posizioneprocessuale possa dimostrare la loro responsabilità dolosa adoperando il criteriologico del cui prodest....".Viene applicato, pertanto, il criterio del “cui prodest” e si attribuisce rilevanzaalla mancata partecipazione al processo da parte degli imputati, atteso che da ciòderiva la mancanza di ipotesi alternative alla ricostruzione operata in sentenza.2.3.Col terzo motivo deducono la nullità dell'impugnata sentenza ex art. 606lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen., per mancanza dimotivazione, comunque generica, contraddittoria ed apparente.La motivazione resa in punto di recidiva risulta illogica in quanto, in definitiva,oltre a rilevare i precedenti penali del ricorrente, si limita a valutare il rapporto tra ilreato per cui si procede con il reato di foglio firmato in bianco, l'unico rientrante nelquinquennio di riferimento avente ad oggetto il medesimo bene giuridico.Manca illogicamente il confronto con gli altri precedenti penali, in particolare lavalutazione del rapporto tra il nuovo reato con la gravità di quelli anteriori, e con laloro lontananza nel tempo, al fine di inferire, attraverso una valutazionecomplessiva, se effettivamente il nuovo reato sia sintomatico di una maggioratapericolosità sociale.Certamente il fatto per cui si procede appare meno grave, in considerazionedelle pene edittali, dei delitti in materia di stupefacenti, del furto e dellaricettazione; pertanto risulta manifesta la illogicità della motivazione nella parte incui limita i rilievi soltanto al più recente dei precedenti senza una espressavalutazione del rapporto del nuovo reato con gli ulteriori reati risultanti dalcasellario, diversi dal foglio firmato in bianco.2.4.Col quarto motivo deducono la nullità dell’impugnata sentenza ex art. 606lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen., per mancanza dimotivazione, comunque generica, contraddittoria ed apparente.Con riferimento al secondo motivo di appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] a oggetto la richiesta di disapplicazione dell'aggravante della recidiva ex art.99, comma 4, cod. pen., l'impugnata sentenza, a pag. 42, nel rigettare il gravame,si limita a riportare una serie di pure formule di stile, una motivazione generica equindi apparente dalla quale non si evince l'esame del rapporto del nuovo reato coni precedenti penali.In appello si era in particolare evidenziato che “...dall'esame del certificatopenale di [OSCURATO:PERSONA] si evince che l'ultimo reato commesso è maggio 2003 perfalso e sostituzione di persona e poi vi sono due ricettazioni rispettivamente del2000 e del 2002 e di conseguenza la recidiva è contestata erroneamente senza chevi siano i presupposti per la corretta applicazione...."4. I ricorsi proposti, con un unico atto, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diTerella [OSCURATO:PERSONA] deducono due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deducono violazione di legge, dell'art 606 lettere b) cod.proc. pen. in riferimento all'art 192 cod. proc. pen., per mancanza e genericità dellamotivazione, motivazione apparente.Nel processo, tra le altre imputazioni, era contestata la violazione di cui all'art.497-bis, comma 2, cod. pen. che testualmente recita "Chiunque è trovato inpossesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione dadue a cinque anni. La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo allametà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuoridei casi di uso personale".Sin dalle battute iniziali, sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello competenti,tale imputazione è stata ascritta a titolo di concorso anche ai presunti autori dellatruffa, autonomamente contestata al capo 2 dell'imputazione, benché in entrambele decisioni non si ravveda un percorso logico motivazionale che, partendo dai datiprobatori effettivamente raccolti, consenta di accertare il concorso di [OSCURATO:PERSONA] e DiSilvio nel reato previsto all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen.Ai ricorrenti è imputato il concorso in possesso di documenti di identificazionefalsi, sostituzione di persona e truffa previsti dagli artt. 110 e 497-bis, 494 e 640cod. pen. In più, nelle sentenze è ritenuto accertato, con riferimento alla residuaimputazione, l'apporto materiale di [OSCURATO:PERSONA] avendo questi, secondo entrambi igiudicanti, apposto la propria fotografia sulla carta d'identità falsificata.Ed allora delle due l'una: o è riconosciuto "sic et simpliciter" il reato cosi comeascritto in fase di indagini preliminari previsto al comma 2 dell'art. 497-bis, ovvero,come testualmente ribadito dalla sentenza della Corte di Appello impugnata, lacondotta di possesso, che è invece punita al comma 1 dello stesso articolo, proprioperché le ipotesi, autonome fra loro, puniscono condotte diverse e quello cheimputa la Corte di Appello di Salerno è, come dalla stessa esteso per iscritto, il"concorso in possesso". Ma proprio in virtù di tale circostanza, è evidente che non èravvisabile nella sentenza impugnata nessun riferimento ad elementi probatori chepossano dimostrare che la condotta contestata sia stata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] oDi [OSCURATO:PERSONA], quantomeno a livello anche dì una minima compartecipazione allafalsificazione del documento; né sono presenti elementi indizianti circa talecompartecipazione.Il criterio logico del "cui prodest", utilizzato dalla Corte per ravvisare altricollegamenti tra le condotte ascritte agli imputati e quelle presuntivamente poste inessere da [OSCURATO:PERSONA], nel quadro di pochi indizi giuridicamente insufficienti, non èidoneo a sostenere un legittimo convincimento del Giudice ai fini di una concretadecisione di condanna. Il semplice fatto di avere ricevuto dei bonifici, peraltro condelle causali specifiche che dirotterebbero di fatto dal sospetto di unaconsapevolezza dei correi, non può automaticamente assurgere a rango di prova.Nello stesso senso, il silenzio degli imputati non può essere considerato datonegativo a loro carico, avendo essi semplicemente esercitato un diritto che inquesto caso non ha effetto né negativo né positivo sull'istruttoria bensì èindifferente alla stessa.Non è stata apportata in giudizio nessuna prova circa eventuali "agevolazionimorali o rafforzamenti dell'altrui decisione criminosa".Pertanto, non aver offerto prospettazioni alternative non può costituire un datoin negativo a carico degli imputati: se accogliessimo sempre tale ragionamento unimputato estraneo integralmente ad un delitto non potrebbe mai offirre unaricostruzione alternativa. Né mai potrebbe essere assolto per non aver commesso ilfatto.Invero, l'ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 497-bis cod. pen., riconduce adelle condotte tipiche che sono riconducibili a tre dettagliate ipotesi. Pertanto, non èrappresentabile un'imputazione a titolo di concorso per gli imputati che non hannoposto in essere, alla lettura degli atti, quelle tre condotte specifiche che vanno,invece, ascritte solo ed esclusivamente al materiale responsabile o a chi con questocompartecipa nella formazione dell'atto falso.2.2.Col secondo motivo deducono la nullità per violazione di legge dell'art 606lettera e) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. percontradditorietà della motivazione.Per le stesse argomentazioni, si insiste, altresì, nell'eccezione dicontraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata o della sua illogicità.5. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili.Preliminarmente, occorre ricordare che l'esito conforme delle decisioni diprimo e secondo grado, anche nella ipotesi di estinzione dei reati per intervenutaprescrizione per alcuni capi di imputazione, come nel caso di specie, che ha tral’altro visto la conferma delle corrispondenti statuizioni civili, consente di operare lalettura congiunta delle sentenze di merito, trattandosi di motivazioni che si fondonoin un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte.In particolare, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorrela cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami aquest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove,con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamentecostituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. tra tante, Sez. 2, n. 37295del 12/06/2019, E, Rv. 277218).Nel caso di “doppia conforme” nell’affermazione di responsabilità, variconosciuta, in linea di principio, l'ammissibilità della motivazione della sentenzad'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censureformulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomentidiversi da quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice (Sez. 2 n. 18404 del05/04/2024 Ud. Rv. 286406 – 02, Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv.257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435;Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392).Nel caso di specie la sentenza dopo aver operato un espresso richiamo allasentenza di primo grado, in particolare al complessivo quadro probatorio edargomentativo alla cui stregua il primo giudice ha reso un’ampia ricostruzione dellavicenda, ha fornito una giustificazione propria della decisione e si è confrontata conle deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado dispecificità.D’altra parte, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'itermotivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfonditadi tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ognirisultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso unavalutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi e i punti decisiviindicati nell’atto di appello.Pertanto, in sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il silenzio suuna specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesadalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escluderela ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., cheessa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezionedella prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez.2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018,dep. 2019, Currò, Rv. 275500).Tanto premesso, si passa a valutare i due gruppi di ricorsi propostinell’interesse degli imputati, anticipando sin d’ora che essi non si confrontanoadeguatamente con la unitaria ricostruzione motivazionale come emergente dalleconformi sentenze di merito (in particolare con quella del giudice di primo gradoche aveva gettato solide basi argomentative a sostegno della sussistenza dellecondotte delittuose e dei rispettivi ruoli assunti dagli imputati).2.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], PietragallaAntonietta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1.Il primo motivo riguarda il riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] e lamenta lamancata considerazione delle doglianze mosse al riguardo in appello in cui vi era unpreciso riferimento all'esame diretto delle fotografie versate in atti, con indicazionedi specifici rilievi ad esse attinenti, aventi ad oggetto la conformazione del naso edelle sopracciglia. Sulla necessità dell’esame diretto da parte del giudice la difesaaveva altresì citato Sez. 2, del 27/04/2017, n. 28391 che ha affermato che ilriconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è provapienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità,anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché,apprezzare compiutamente l‘affidabilità del risultato probatorio, verificando inparticolare il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e lecaratteristiche fisionomiche sia delia persona riconosciuta che delle altre.Tale pronuncia indicherebbe chiaramente la necessità, in relazione alriconoscimento fotografico, che il giudicante operi la diretta visione delle fotografie,al fine di valutare l'affidabilità del risultato probatorio, laddove la Corte di appello,secondo quanto riporta il ricorso, si sarebbe limitata ad evidenziare: «Ebbene, nellafattispecie, rileva questa Corte come, a fronte di un riconoscimento fotograficopieno non si oppongano ricognizioni formali negative ma una successiva (rispetto almomento del riconoscimento) descrizione delle fattezze dell’autore rappresentatadalla Difesa dell'imputato e (asseritamente) non corrispondente appieno allecaratteristiche somatiche dell'imputato riferite precedentemente dall'ufficiale dipolizia giudiziaria escusso nel dibattimento di primo grado, in una sorta diprogressione dichiarativa che l'appellante vorrebbe leggere in termini di incertezzaprobatoria.». E a proseguire affermando:«...secondo questa Corte, la descrizionefisica dell'imputato fatta dal testimone qualificato è effettuata con un accertamentodi poco successivo ai momenti consumativi dei delitti in esame e la negazionesuccessiva (effettuata solo dalla Difesa dell'imputato, la quale, a ben vedere, silimita a negare che l'imputato avesse un'attaccatura delle sopracciglia e unaconformazione delie narici come quella ritratta in effige adducendone invece ladiversità morfologica), lungi dallo smentire la prima, ben possa trovaregiustificazione alla luce del limitato tempo di osservazione e di palesi ambiti di auto-resistenza in considerazione della perfetta coincidenza della prima con unasuccessiva individuazione fotografica».Ebbene, a differenza di quanto assume la difesa, il percorso argomentativodella Corte di appello è esauriente e soprattutto dimostra che essa non ha, affatto,trascurato di esaminare la doglienza svolta in appello in ordine al riconoscimentofotografico del [OSCURATO:PERSONA].La Corte di merito ha piuttosto ritenuto di superare i rilievi difensivi ritenendoin buona sostanza pienamente affidabile il riconoscimento effettuato dal MarescialloAliano in una fase di poco successiva al fatto. Il M.llo [OSCURATO:PERSONA], dopo essersiconfrontato con il Comandante della [OSCURATO:PERSONA] di Latina, luogo diresidenza di tutti gli imputati, ha comparato ictu oculi l'effige del soggetto che hamaterialmente perpetrato la truffa ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. con quella appostasulle carte di identità aventi nr. AY4635055 e AN4635031 apparentementerilasciate a [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente dal Comune di Gragnano (NA) edal Comune di Pellezzano (SA). La risposta al confronto fra le fotografie -corrispondente all'effige dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - è il risultato di provadella deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] resa nel contraddittorio tra leparti nel corso del processo di primo grado.In particolare, pur utilizzando parzialmente la tecnica del rinvio alprovvedimento di primo grado, comunque integrato mediante considerazioni chedanno conto della condivisione delle conclusioni ivi rassegnate, la Corte di Appelloha chiarito che infondate sono le critiche della difesa in ordine al riconoscimentoeffettuato dal teste di P.g. – definito teste qualificato - il quale ha comparato lefotografie col risultato positivo di corrispondenza tra le effigi; riconoscimento –quello dell’[OSCURATO:PERSONA] - ribadito in sede di istruttoria dibattimentale nel corso della suadeposizione testimoniale e nel pieno contraddittorio tra le parti.La difesa censura tale motivazione assumendo che la valutazione di credibilitàed attendibilità non può prescindere dalla diretta valutazione da parte del Giudicedei documenti utilizzati per il riconoscimento.Ma l’impostazione della Corte di appello è conforme all’orientamentoconsolidato di questa Corte, citato anche dal Procuratore generale nella requisitoriascritta, avendo essa messo in evidenza come l'individuazione fotografica di unsoggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cuiaffidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato lafotografia, si dica certo della sua identificazione. Le modalità dell'individuazione –ha precisato la Corte di appello - non riguardano la legalità della prova datol'enorme margine di opinabilità che accompagna ogni selezione, ma si riflettono sulsuo valore, che richiede l'apprezzamento della congruenza del percorsoargomentativo utilizzato dal Giudice a fondamento dell'affidabilità delriconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (ha citato al riguardo, la Cortedi merito, ex multis, Sez. 5 n. 9505 del 24/11/2015, Rv. 267562).Va rammentato che secondo concorde orientamento, l’individuazionefotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimoneche nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto laricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenzadelle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio dinon tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamenteapprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e delladeposizione da questi resa (Sez. 1 n. 39406 del 26/09/2025 Rv. 288994).La Corte di Appello, diversamente da quanto afferma la difesa, ha fatto buonuso del principio inspiratore sopra citato e ha ben argomentato, con motivazionetutt’altro che apparente, generica o contraddittoria, in ordine al motivo di appellorelativo al riconoscimento fotografico effettuato da teste di P.G. (M.llo [OSCURATO:PERSONA]) aseguito di comparazione tra foto ritraenti l’imputato.E, quanto all’assunto difensivo secondo cui non si potrebbe prescindere dallavalutazione diretta delle fotografie, oggetto di riconoscimento del terzo, da partedel giudice, si deve osservare che trattandosi di prova atipica, pienamenteutilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, il giudicantedeve essere semplicemente posto in grado di apprezzare compiutamentel'affidabilità del risultato probatorio, verificando il numero e la qualità dellefotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia dellapersona riconosciuta che delle altre (Sez. 5, Sentenza n. 70 del 13/11/2020, Rv.280399 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1943 del 19/12/2025, dep. 19/01/2026, Rv.289104 – 01). Ciò non significa che egli deve avere poi necessariamente procederead una propria autonoma valutazione delle fotografie allorquando abbia ritenuto giàdi per sé attendibile quella svolta dall’operatore di P.G.La valutazione della Corte territoriale, pertanto, non è censurabile neppure datale punto di vista, avendo essa ritenuto la piena affidabilità del riconoscimentosvolto, evidenziando che l’individuazione fotografica effettuata da teste di PGcostituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità delladeposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certa della suaidentificazione. E non ha mancato di precisare che su tale “valutazione” non incidenegativamente la circostanza che altro teste ([OSCURATO:PERSONA]) non abbia riconosciuto, nelcorso del processo, l’imputato presente in udienza in colui che aveva in precedenzariconosciuto “in foto”, a causa del notevole lasso di tempo trascorso (circa cinqueanni si legge nella sentenza di primo grado cui rimanda quella di appello).La motivazione della Corte di appello è, in definitiva, immune da censurededucibili in questa sede.2.2. Anche il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], MorettoPatrizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla prova del dolo, è manifestamenteinfondato.Agli imputati è contestato il concorso di persona ex art. 110 c.p. nel delitto dipossesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsificati, ex art. 497-biscod. pen., per aver materialmente ricevuto, sui conti a loro intestati, i bonificiprovenienti dal conto sul quale la persona offesa aveva trasferito la sommaconseguita attraverso la truffa di cui al capo 2, truffa commessa a mezzo dell'usodei predetti documenti falsificati, di cui al capo 1 – l’uno adoperato per ottenere ilfinanziamento, l’altro per accendere, sempre a nome di [OSCURATO:PERSONA],presso la [OSCURATO:PERSONA] un conto carta di credito ricaricabile sul quale veniva poi"caricato", previo ordine di bonifico, il finanziamento, poi refluito sulle carte deisuindicati imputati.La Corte territoriale, diversamente da quanto afferma la difesa, ha fornitocongrua motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo in capo agliimputati – anche facendo un legittimo rinvio alle valutazioni operate dal giudice diprimo grado – desumendolo, in buona sostanza, dalle concrete circostanze emodalità esecutive della complessiva azione criminosa. Sicché le considerazioni chesi andranno, qui, a svolgere al riguardo, non possono che valere anche per [OSCURATO:PERSONA] che hanno anch’essi inteso contestare il profilo soggettivo dei reati (i cuiricorsi verranno esaminati infra).In particolare, gli elementi da cui la Corte territoriale, richiamando laricostruzione del primo giudice, ha dedotto la piena consapevolezza, possono cosìsintetizzarsi: a) l’essere gli imputati – nella maggior parte dei casi legati da vincolidi parentela tra loro - destinatari finali dei bonifici, circostanza che nella dinamicacomplessiva della vicenda assume un rilievo dirimente quale tassello prestabilitodell’intera operazione; b) l’essere gli imputati intestatari delle carte PostePay, diquelle stesse carte di cui poi, dopo aver prelevato le somme su esse confluite,denunciavano tutti allo stesso modo lo smarrimento; c) l’effettuazione di bonifici aloro favore a distanza di poco tempo l’uno dall’altro, pochi giorni dopo l’accreditodel finanziamento sul conto apparentemente intestato a [OSCURATO:PERSONA] ma di fattonella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo i raggiri ai danni della societàPitagora, aveva smistato il denaro ottenuto sulle carte Postepay degli altri imputati.Osserva, al riguardo, in particolare il Tribunale che «[l]ogica vuole chenell’accordo criminale il soggetto che ha già agito in prima persona non possaulteriormente figurare, con ciò non escludendosi ovviamente che possa beneficiaredel denaro per interposta persona, tenuto conto del legame esistente tra il primo egli altri soggetti». Il giudice di primo grado a sua volta aveva, tra l’altro, osservatoche «[d]el resto l’operazione - ben congegnata da parte di soggetti non certo alleprime armi - per poter funzionare richiedeva lo svolgimento del ruolo operativo daparte di uno dei correi mentre gli altri potevano limitarsi a riscuotere il denaro»; enon ha mancato per altro verso di evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazionispontanee, di fatto riconoscendo l'effettività di tutta l'operazione, pur attribuendosila qualità di truffato da parte di un soggetto non meglio identificato, mentre gli altriimputati non hanno ritenuto di fornire versione alternativa dell’accaduto.Da ciò i giudici dell’appello, utilizzando un criterio prognostico-valutativo ariuitroso, hanno, in buona sostanza, dedotto, nel richiamare la ricostruzione delprimo giudice, che con l’accettazione dell'accreditamento di somme di denaro sullecarte PostePay intestate ai suindicati ricorrenti, con le particolari modalità descritteed in assenza di una effettiva causale-ragione giustificativa non rinvenuta dagliinvestigatori (che avevano appurato che gli imputati non svolgessero attivitàcommerciale) – né tanto meno offerta dagli imputati - , gli stessi avessero accettatodi far entrare nel loro patrimonio poste patrimoniali provenienti da un terzo che nongli appartenevano, mostrando di essere pienamente consapevoli – e dunque diavere agito con coscienza e volontà – delle condotte a monte poste in essere;condotte evidentemente realizzate – è il caso di aggiungere - confidando nel loroprezioso contributo, a valle.In altri termini le condotte necessariamente richiedono una valutazionecomplessiva in quanto l’una strettamente connessa all’altra. E a nulla potrebbeovviamente rilevare che per alcuni imputati – non gravati dalla recidiva qualificata -per le ipotesi di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen. sia intervenuta l’estinzione perprescrizione, con conseguente eliminazione, per essi, dell’affermazione diresponsabilità penale(ferma restando quella agli effetti civili).La Corte territoriale è quindi giunta alla conferma della colpevolezza anchecome ampiamente descritti nella sentenza di primo grado, e sopra in sintesiriportati, che va evidentemente a chiudere il cerchio.D’altra parte, questa Corte, Sez. 3 n. 26527 del 11/04/2024 Rv. 286792, hagià avuto modo di affermare che in tema di adeguatezza della motivazione, non ècensurabile in sede di legittimità la sentenza del giudice di appello che fondi ilgiudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora sia supportato daelementi di fatto ulteriori, di sicuro valore indiziante, certamente sussistenti nelcaso di specie.2.3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto entrambi relativi alla riconosciuta recidiva per gliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].I motivi sono entrambi manifestamente infondati.La Corte territoriale ha condiviso le valutazioni operate dal primo giudice;pertanto, in tal senso non possono ritenersi formule di stile, ma di condivisione,quelle in merito alla sussistenza della circostanza aggravante della recidiva specificae reiterata per [OSCURATO:PERSONA] e specifica, reiterata e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha indicato le ragioni della propria condivisione sia intermini oggettivi, alla luce dei precedenti penali che emergono dalla lettura deicasellari, sia in termini “soggettivi” ritenendo che i precedenti penali sonoespressione di una maggiore attitudine a delinquere e offensività del reo. D’ altraparte per [OSCURATO:PERSONA] già il Tribunale aveva messo in evidenza come lo stesso risultassegravato da quattro precedenti, di cui uno proprio per falso e sostituzione dipersona. E, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della recidivareiterata, specifica e infraquinquennale, ravvisata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], haevidenziato la Corte di merito come il casellario giudiziario di questi attesti chel'imputato ha commesso tre reati contro il patrimonio (due furti e una ricettazionenel 1997 e nel 2001) e, dopo una serie di delitti per detenzione a fini di spaccio evendita di stupefacenti, ha commesso l'ultimo reato di falsità su foglio firmato inbianco giudicato con decreto penale di condanna del Giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di Latina divenuto irrevocabile il 15/9/2025 per fatticommessi in Latina il 7/8/2015. E ha quindi concluso la Corte di appello che ilnuovo delitto è stato commesso contro il medesimo bene giuridico di quelloprecedentemente perpetrato entro i cinque anni addietro, ed è stato in concretoespressione di una maggiore colpevolezza del reo, tenuto conto delia natura deireati, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delie condotte, edel livello di omogeneità esistente tra loro.4. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e TerellaPasqualina possono essere trattati congiuntamente.4.1 La difesa sostanziamene lamenta – col primo motivo sotto il profilo dellaviolazione di legge e col secondo del vizio di motivazione - sia l’assenza di unacondotta materiale attribuibile agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e TerellaPasqualina, sia l’assenza dell’elemento soggettivo, in quanto non vi sarebbe provadella consapevolezza della condotta loro attribuita.Si contesta, inoltre, il ricorso al “cui prodest” e alla valorizzazione del silenziodegli imputati.I motivi sono entrambi manifestamente infondati.Diversamente da quanto affermano i ricorsi, i giudici di merito, nelle conformipronunce di primo e secondo grado, hanno indicato gli elementi dai quali hannodedotto il contributo degli imputati, la piena consapevolezza delle loro azioni, nellatruffa con contraffazione e sostituzione di persona, che ha consentito al [OSCURATO:PERSONA],dominus indiscusso della operazione, di impossessarsi del denaro illecitamentesottratto alla [OSCURATO:SOCIETA]. e poi fatto refluire, attraverso la suddivisione in tantepiccole somme – evidentemente finalizzata a far perdere le tracce del maltolto -sulle carte di Postepay anche dei due coniugi imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Non possono che valere le considerazioni già sopra svolte con riferimento alleposizioni dei correi a cui è attribuito di avere agito nel medesimo ruolo di destinatarifinali delle somme sottratte.4.2. E’ solo il caso di ribadire che, al riguardo, la Corte di appello haevidenziato che il giudizio può ritenersi supportato dalla certa intestazione dellecarte PostePay agli imputati e dalla circostanza che i bonifici sono stati effettuati abreve distanza l’uno dall’altro, accadimento in ordine al quale nessuno dei due hafornito spiegazione o lettura alternativa.Né potrebbe, infine, rilevare, come pare volere affermare la difesa, sia che alnetto della intervenuta prescrizione dei reati di cui all’art 640 e 494 cod. pen.residui il solo reato di cui all’art 497-bis cod. pen., né che il contributo dei dueimputati non abbia riguardato materialmente la contraffazione dei documenti diidentità valido per l’espatrio, che costituiva evidentemente la premessa dell’agiredel correo, dominus dell’intera vicenda, a cui erano agganciate conseguenzialmentema imprescindibilmente le condotte di coloro che a valle avrebbero poi dovutoricevere ciascuno, per una parte, il profitto della truffa.Trattasi, come già detto, di vicenda unitaria che presupponeva un accordo benpreciso a monte tra tutti per realizzare la truffa ai danni della società erogatrice delfinanziamento, materialmente posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] attraverso quella cheera l’unica modalità per celare la propria identità, l’utilizzo di una carta di identitàfalsa.4.3.È infine anche il caso di precisare che i giudici di merito, a differenza diquanto assumono tutti i ricorsi, non hanno tratto elementi di prova dal silenziolegittimamente serbato dagli imputati essendosi limitati a dover rilevare che, inmancanza di una prospettazione alternativa non offerta nel caso di specie, laricostruzione accusatoria non risultava messa in crisi neppure da tale punto di vista.5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità deiricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.Nulla può essere riconosciuto alla parte civile per le spese di cui alla notulaallegata, essendo la memoria conclusiva pervenuta, tardivamente, solo in data28.4.2026 ovvero senza l’osservanza del termine di quindici giorni previsto dall’art.611 cod. proc. pen.A ciò si aggiunge che non risultano esplicitate le ragioni poste a sostegno dellerichieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria (cfr. Sez. U del14.7.2022, Sacchettino, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione haaffermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale nonpartecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle speseprocessuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memoriescritte, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propriinteressi di natura civile e risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Nulla per le spese di pare civile.Così deciso il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27140/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris