CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29349/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte d'appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e ha depositato conclusioni scritte (nel predetto senso) e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 06/07/2020 del Tribunale di Palermo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sette mesi di reclusione ed C 200,00 di multa ciascuno per il reato di appropriazione indebita continuata e aggravata (ex art. 61, n. 11, cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e dei due soci di tale società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il capo d'imputazione (come integrato dal pubblico ministero nel corso delle udienze del 04/07/2017 e del 07/10/2019 davanti al Tribunale di Palermo), tale reato era stato contestato ai due imputati «perché in concorso tra loro [OSCURATO:PERSONA] quale socio della soc. "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].", [OSCURATO:PERSONA] quale dipendente della stessa ed entrambi addetti alle vendite presso l'esercizio di via dei Nebrodi 59/E al fine di procurarsi un ingiusto profitto, indebitamente, si appropriavano di somme di denaro incassate per la vendita di merci di importo pari ad almeno euro 637,30, un pari danno per la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui amministratore unico la sig. [OSCURATO:PERSONA] e per gli stessi soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di merci giacenti in magazzino del tipo cassette porta valori, cilindri, serrature per un valore di euro 2.190,56 (pari al costo di acquisto al netto IVA). [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Palermo, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto e per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidati a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge, in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello di Palermo emesso la sentenza impugnata all'esito di un'udienza che si era svolta - ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, «come successivamente modificato e prorogato dalle Leggi di conversione 176/2020 e dall'art. 16 del D.L. 228/2021» - in forma pubblica e alla presenza dei soli sostituto procuratore generale e difensore delle parti civili, senza che agli imputati fosse stata comunicato che, a seguito della richiesta di discussione orale formulata dalle parti civili, il processo sarebbe stato trattato in presenza e in pubblica udienza. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione alle lett. b) ed e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110, 627, 646 e 131-bis cod. pen., nonché dell'art. 192 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello di Palermo «ritenuto la sussistenza della fattispecie delittuosa del reato di appropriazione indebita indistintamente in capo agli imputati, escludendo la causa di non punibilità per esiguità del fatto». I ricorrenti rappresentano al riguardo che la Corte d'appello di Palermo, senza fornire adeguata risposta ai motivi di appello: a) avrebbe omesso di considerare la prova documentale costituita dalla lettera del 6 febbraio 2014 di «"licenziamento per chiusura del punto vendita", con l'offerta del "pagamento della indennità di preavviso"», documento «incompatibile con il recesso per giusta causa ex art.2119 c.c. e con le asserite condotte irregolari "registrate" a carico degli imputati dipendenti»; b) non avrebbe tenuto conto che del fatto che, «[non] essendo mai stato opposto alcun diniego alla restituzione, per una richiesta che mai fu avanzata, è evidentemente erroneo o "presuntivo" ricondurre nell'alveo della norma ex art. 646 c.p. una qualsiasi condotta irregolare o sottrattiva registrata in seno ad un controverso rapporto civilistico»; c) avrebbe ritenuto il concorso nel reato di [OSCURATO:PERSONA] «in quanto cogestore del negozio di via dei Nebrodi. Ciò con palese errore sia sulla qualifica effettivamente rivestita dal giovane nel negozio sia sullo schema di gestione del negozio di via dei Nebrodi e, persino, sulla natura dei rapporti intercorrenti tra lo stesso e le altre parti in seno alle mansioni espletate»; d) non avrebbe considerato che, attesa la qualità di [OSCURATO:PERSONA] di socio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la condotta a lui ascritta avrebbe dovuto essere qualificata come reato di sottrazione di cose comuni, di cui all'art. 627 cod. pen. (all'epoca vigente), e avrebbe dovuto essere ritenuta non punibile ai sensi del secondo comma dello stesso art. 627 cod. pen.; e) avrebbe negato l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., con una motivazione incongrua rispetto «alle connotazioni oggettive della vicenda, alle condizioni personali degli imputati, l'intensità dell'elemento soggettivo, il danno patito e le disponibilità finanziarie della società parte offesa», nonché rispetto al fatto che il Tribunale di Palermo aveva concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e non aveva espresso «alcun giudizio sulla entità del danno tale da escluderne pacificamente la particolare tenuità». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso congiunto degli imputati è fondato. 1. Dall'esame degli atti (che il collegio anche in sede di legittimità ha l'obbligo di consultare quando sia chiamato a risolvere una questione di carattere processuale) emerge con evidenza che, come dedotto, gli imputati non hanno ricevuto comunicazione dell'accoglimento della richiesta della parte civile di procedere in appello con trattazione partecipata, e non meramente cartolare. 1.1. Giova precisare che nessun rilievo può attribuirsi alla presenza, nell'udienza di appello "partecipata", di un difensore di ufficio designato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., rimasto silente quanto al vizio sussistente. Deve, infatti, ritenersi che, nella vigenza della disciplina emanata per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, l'omesso avviso ai difensori di fiducia degli imputati dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., poiché il rito predetto prevede la presenza obbligatoria dei predetti difensori, e, conseguentemente, a nulla rileva che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., poiché, nel caso in cui, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, risulta comunque leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto anche dall'art. 6, par. terzo, lett. c), Convenzione EDU (cfr., pur in riferimento a fattispecie diversa, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). La disciplina di cui all'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. postula, infatti, come presupposto indefettibile, la regolarità degli adempimenti di rito in favore dei difensori (di fiducia o di ufficio) la cui nomina rituale risulti ex actis. 2. li vizio accertato, che assorbe ogni ulteriore deduzione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi