CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 36594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di tentato furto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 6 e n. 7, cod. pen.; Rilevato che, mediante l'unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta, innanzi tutto, l'applicazione della contestata recidiva; Considerato che tale censura non risulta proposta anche con l'appello e quindi è inammissibile; Rilevato che nella seconda parte lo stesso motivo deduce carente motivazione sulla ritenuta equivalenza e non prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata ha congruamente giustificato tale decisione (pag. 3- 4) e ricordato che, peraltro, il giudizio di comparazione fra opposte implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ne consegue, ulteriormente, l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione della querela, in omaggio al principio espresso da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec