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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 47310/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi lé.inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 20/2/2018 dal Tribunale di Perugia in relazione a fattispecie di rapina.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, HUDORIVIC Fabio, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità e in conseguenza del fatto che - a tali fini - sono stati utilizzate le dichiarazioni e il riconoscimento effettuato dalla persona offesa deceduta prima del dibattimento.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità e in conseguenza del fatto che tali dichiarazioni non risulterebbero comunque inattendibili perché • i fatti si sono svolti in condizioni di luce non ottimali, con modalità concitate e in un brevissimo lasso di tempo, • gli autori del fatto indossavano sciarpe e cappelli che ne rendevano difficoltoso il riconoscimento • quattro delle otto fotografie sottoposte alla persona offesa erano dei fratelli HUDOROVIC • la teste BETTI avrebbe smentito la persona offesa perché collocava il ricorrente alla guida dell'auto mentre la persona offesa lo individuava come uno dei trasportati.

Per altro ve la motivazione del provvedimento impugnato risulterebbe illogica e sganciata dall'effettivo contenuto del fascicolo processuale.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato che la sopravvenuta e imprevedibile irreperibilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite prima del dibattimento rientra nei casi di "accertata impossibilità oggettiva" che derogano alla regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti.

In particolare, l'art. 111, comma 5, Cost. prevede espressamente che la regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti può essere, per legge, derogata nei casi di "accertata impossibilità di natura oggettiva", fra i quali rientra la sopravvenuta e imprevedibile irreperibilità di soggetti dei quali siano già state ritualmente acquisite dichiarazioni e dei quali non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale (Cass.pen., Sez. 6, n. 9665 del 25/02/2011, Rv. 249594; Sez. 5, n. 16269 del 16/03/2010.

Rv. 247258).

2.1. Di conseguenza, in caso di decesso, sono pacificamente acquisibili ex art.512 cod. proc. pen., le sommarie informazioni testimoniali rese dal deceduto alla polizia giudiziaria così come lo svolto riconoscimento fotografico. 2.1.1.

Al proposito, la Corte EDU ha ritenuto, secondo principi ampiamente recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte, che, se manca per motivi oggettivi la possibilità per l'imputato di controinterrogare il teste a carico, tale dichiarazione non può costituire fonte unica o preponderante della prova della responsabilità, perché ne deriverebbe un processo non equo (cfr. 'Isgrò c/Italia'; A.M. c/Italia, n.37019/76, 25; CEDU -1999-9; Sardi c/Francia, sent. del 20/09/1993, serie A n. 261-C, pp. 56-57, 43-44; Martelli c/Italia del 12/04/2007; Kolcaku c/Italia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Carta c/Italia 20/04/2006).

In sostanza, le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio possono essere acquisite ma non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale (Cass.pen., Sez.

U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, Rv. 250199; Sez. 5, n. 21877 del 26/03/2010, Rv. 247446).

2.1. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata esclude espressamente che le dichiarazioni della persona offesa fungano da unica prova dei fatti contestati.

Infatti, l'argomentazione probatoria è costruita attribuendo rilievo centrale alle dichiarazioni della persona offesa (della quale è vagliata l'attendibilità) ma valutando anche le deposizioni di diversi testimoni (BETTI e TITTARELLI) e i profili di coerenza estrinseca costituiti da ulteriori elementi forniti dalle videoregistrazioni in atti.

Ne consegue la piena legittimità della utilizzazione di tale contributo dichiarativo.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che esso risulta mera riproposizione di censure dedotte in appello, esplicitamente affrontate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, con l'aggiunta di frasi incidentali di contestazione, della sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche (Sez. 6, Sent. n. 34521 del 27/06/2013 Rv. 256133) .

3.1. La valutazione del contenuto del fascicolo processuale operata dalla Corte territoriale risulta logica, lineare, congrua e - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.

Infatti, vi è una considerazione complessiva degli elementi probatori che evidenzia come le diverse testimonianze palesino ampi profili di coerenza e si riscontrino l'un l'altra.

Nemmeno sussistono le illogicità lamentate dalla difesa, peraltro con formulazione meramente fattuale.

In particolare: • le modalità del riconoscimento in relazione alla presenza di sciarpe e cappelli e in relazione alle modalità del fatto sono state esaurientemente esaminate e risolte dalla Corte territoriale (p. 6 ss.) con giudizio ampiamente logico anche in considerazione del riscontro offerto dai testi BETTI e TITTARELLI che avevano visto - nelle stesse condizioni di tempo e di luogo - imputato e automobile utilizzata; • tale riscontro supera anche i dubbi sulla scelta delle fotografie all'atto del riconoscimento fotografico • la presenza di discrasia sulla posizione in auto del ricorrente risulta del tutto secondaria e per altro verso risulta spiegabile in considerazione del fatto che - stando alla ricostruzione giudiziale, incontestata sul punto - i testi ulteriori non hanno assistito direttamente alla rapina ma a fasi immediatamente prossime.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi lé.inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 20/2/2018 dal Tribunale di Perugia in relazione a fattispecie di rapina. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, HUDORIVIC Fabio, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità e in conseguenza del fatto che - a tali fini - sono stati utilizzate le dichiarazioni e il riconoscimento effettuato dalla persona offesa deceduta prima del dibattimento. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità e in conseguenza del fatto che tali dichiarazioni non risulterebbero comunque inattendibili perché • i fatti si sono svolti in condizioni di luce non ottimali, con modalità concitate e in un brevissimo lasso di tempo, • gli autori del fatto indossavano sciarpe e cappelli che ne rendevano difficoltoso il riconoscimento • quattro delle otto fotografie sottoposte alla persona offesa erano dei fratelli HUDOROVIC • la teste BETTI avrebbe smentito la persona offesa perché collocava il ricorrente alla guida dell'auto mentre la persona offesa lo individuava come uno dei trasportati. Per altro ve la motivazione del provvedimento impugnato risulterebbe illogica e sganciata dall'effettivo contenuto del fascicolo processuale. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato che la sopravvenuta e imprevedibile irreperibilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite prima del dibattimento rientra nei casi di "accertata impossibilità oggettiva" che derogano alla regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti. In particolare, l'art. 111, comma 5, Cost. prevede espressamente che la regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti può essere, per legge, derogata nei casi di "accertata impossibilità di natura oggettiva", fra i quali rientra la sopravvenuta e imprevedibile irreperibilità di soggetti dei quali siano già state ritualmente acquisite dichiarazioni e dei quali non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale (Cass.pen., Sez. 6, n. 9665 del 25/02/2011, Rv. 249594; Sez. 5, n. 16269 del 16/03/2010. Rv. 247258). 2.1. Di conseguenza, in caso di decesso, sono pacificamente acquisibili ex art.512 cod. proc. pen., le sommarie informazioni testimoniali rese dal deceduto alla polizia giudiziaria così come lo svolto riconoscimento fotografico. 2.1.1. Al proposito, la Corte EDU ha ritenuto, secondo principi ampiamente recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte, che, se manca per motivi oggettivi la possibilità per l'imputato di controinterrogare il teste a carico, tale dichiarazione non può costituire fonte unica o preponderante della prova della responsabilità, perché ne deriverebbe un processo non equo (cfr. 'Isgrò c/Italia'; A.M. c/Italia, n.37019/76, 25; CEDU -1999-9; Sardi c/Francia, sent. del 20/09/1993, serie A n. 261-C, pp. 56-57, 43-44; Martelli c/Italia del 12/04/2007; Kolcaku c/Italia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Carta c/Italia 20/04/2006). In sostanza, le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio possono essere acquisite ma non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale (Cass.pen., Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, Rv. 250199; Sez. 5, n. 21877 del 26/03/2010, Rv. 247446). 2.1. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata esclude espressamente che le dichiarazioni della persona offesa fungano da unica prova dei fatti contestati. Infatti, l'argomentazione probatoria è costruita attribuendo rilievo centrale alle dichiarazioni della persona offesa (della quale è vagliata l'attendibilità) ma valutando anche le deposizioni di diversi testimoni (BETTI e TITTARELLI) e i profili di coerenza estrinseca costituiti da ulteriori elementi forniti dalle videoregistrazioni in atti. Ne consegue la piena legittimità della utilizzazione di tale contributo dichiarativo. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che esso risulta mera riproposizione di censure dedotte in appello, esplicitamente affrontate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, con l'aggiunta di frasi incidentali di contestazione, della sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche (Sez. 6, Sent. n. 34521 del 27/06/2013 Rv. 256133) . 3.1. La valutazione del contenuto del fascicolo processuale operata dalla Corte territoriale risulta logica, lineare, congrua e - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. Infatti, vi è una considerazione complessiva degli elementi probatori che evidenzia come le diverse testimonianze palesino ampi profili di coerenza e si riscontrino l'un l'altra. Nemmeno sussistono le illogicità lamentate dalla difesa, peraltro con formulazione meramente fattuale. In particolare: • le modalità del riconoscimento in relazione alla presenza di sciarpe e cappelli e in relazione alle modalità del fatto sono state esaurientemente esaminate e risolte dalla Corte territoriale (p. 6 ss.) con giudizio ampiamente logico anche in considerazione del riscontro offerto dai testi BETTI e TITTARELLI che avevano visto - nelle stesse condizioni di tempo e di luogo - imputato e automobile utilizzata; • tale riscontro supera anche i dubbi sulla scelta delle fotografie all'atto del riconoscimento fotografico • la presenza di discrasia sulla posizione in auto del ricorrente risulta del tutto secondaria e per altro verso risulta spiegabile in considerazione del fatto che - stando alla ricostruzione giudiziale, incontestata sul punto - i testi ulteriori non hanno assistito direttamente alla rapina ma a fasi immediatamente prossime. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Decreto Cassazione n. 47310/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris