CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 17801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/09/2021, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, con sentenza n. 20128 del 20/04/2021, la Corte d'appello di Roma, preso atto dell'ormai definitiva affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., in tal modo confermando la decisione di primo grado. 2. Nell'interesse del Riso viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della menzionata circostanza aggravante, rilevando: a) che a pochi metri di distanza dal luogo del fatto è presente un mercato rionale, prossimo all'apertura in considerazione dell'ora del delitto; b) che all'identificazione del Riso i militari erano pervenuti proprio perché poche ore prima, intorno alle 3 di notte, avevano controllato e segnalato il Riso quale pusher operante nella zona; c) che nella zona, proprio per finalità investigative, erano state installate quattro telecamere finalizzate al controllo del territorio; d) che il Riso non aveva agito approfittando delle circostanze obiettive, anche perché l'azione si era svolta in modo del tutto estemporaneo, a causa della esagerata reazione del Valenzano a causa del ritardo nella conclusione di una cessione di stupefacenti. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01). Il ricorrente deduce che «a pochi metri di distanza dal luogo del fatto è presente un mercato rionale [... ] prossimo all'apertura in considerazione dell'ora dell'attentato». L'affermazione è del tutto assertiva e comunque formulata in termini generici, nel senso che, a parte il riferimento dimostrativo alla street view, non viene neppure indicata l'esatta collocazione del mercato né l'ora di inizio delle attività commerciali, se non in termini di inammissibile approssimazione. Così come la presenza di telecamere destinate a riprendere le piazze di spaccio non dimostra in alcun modo - e la genericità del ricorso non chiarisce il punto - che esse fossero concretamente idonee a riprendere il luogo nel quale si svolse l'inseguimento e, all'esito, l'aggressione: anzi, sul punto, la sentenza impugnata osserva, a riprova del contrario, che i carabinieri intervennero solo a seguito della telefonata di una persona che stava rientrando a casa e che si trovò ad assistere all'episodio (in questi termini si esprime la sentenza rescindente). Il fatto che il Riso, poche ore prima, fosse stato identificato è un dato irrilevante nei termini generici nei quali la deduzione è formulata. In definitiva, non vengono forniti elementi in grado di scardinare la tenuta argonnentativa della decisione, che ha sottolineato come l'inseguimento e l'aggressione, con le modalità eclatanti nelle quali avvennero, non avrebbero facilmente potuto realizzarsi, nelle stesse condizioni, di giorno e in un luogo frequentato. D'altra parte, il carattere estemporaneo della decisione degli aggressori non è logicamente incompatibile con il consapevole approfittannento delle propizie circostanze di tempo e di luogo in grado di menomare le possibilità di difesa. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sten [OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE PENAL