Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 13605/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13221/2022 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il decreto n. cron. 787 /20 22 del TRIBUNALE DI L’AQUILAdepositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 13221/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con decreto reso in data 3/5/2022, il Tribunale di L ’Aquila ha accolto la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 3 Cedue dell’art 35 - ter della legge n. 35 4 /75, diretta alla condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento, in proprio favore, dei danni subitia causa delle condizioni non rispettose dei diri tti della persona ch’ebberoa caratterizzare la detenzione in carcere subita dal Giove, in Teramo,tra il settembre del 2018 e l’ottobre del 2020; afondamento della decisione assunta, il giudice a quo ha rilevato come,a fronte delle denunciate condizioni ‘inumane’ della detenzione subita dal Giove, l’amministrazione convenuta non avesse fornito alcunaprova idonea a contrastarne il rilievo, atteso che, in presenza di uno spazio utile a disposizione del detenuto all’interno della propria cella di poco supe riore a tre metri quadrati, le restanti condizioni di detenzionesi erano rivelate comunque scadenti e, nel loro complesso, inidoneea compensare le rilevate criticità; avversola sentenza d’appello, il Ministero della Giustizia propone ricorsoper cassazi one sulla base di un unico motivo d’impugnazione; PasqualeGiove non ha svolto difese in questa sede; consideratoche, conl’unico motivo di impugnazione proposto, il Ministero ricorrente censurail provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) e degli artt. 3 Cedu e 35 - ter della legge n. 354/75 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.),per avere il T ribunale erroneamente interpretato gli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio, con particolare riguardo ai contenuti della relazione depositata in giudizio dalla medesimaamministrazione convenuta, dalla quale era emerso come al Giove fossero state comunque assicurate condizioni di detenzione Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 13221/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri complessivamente congrue in relazione al rispetto dei relativi diritti, conla conseguente insussistenza dei presupposti per il risarcimento dei dannidallo stesso rivendicati in questa sede; ilmotivo è inammissibile; osservaal riguardo il Collegio come, attraverso la ce nsura in esame (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), l’amministrazionericorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la C orte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limitidel giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione; inparticolare, sotto il profilo della violazione di legge, il Ministero ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denunciadi un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360,n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente il Ministero nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa (con particolareriguardo alle concrete condizioni di detenzione sofferte dal Giove),rispetto a quanto operato dal giudice a quo ; nel caso di spe cie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno Ministero ricorrente deve piuttosto individuarsi nell a negata congruità dell’interpretazione fornita dal Tribunale d i L’[OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 13221/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamenteacquisiti e dei fatti di causa; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza dir etta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sare bbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale il provvedimentoimpugnato doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppuresoddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 ) c.p.c. aifini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omessoesame di fatti decisivi controversi tra le parti; atale ultimo riguardo, è appena il caso di sottolineare come il vizio descritto dall’art. 360 n. 5 c.p.c. possa rite nersi denunciabile per cassazione,unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo del provvedimentoimpugnato o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussion e tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); sulpunto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente de ve indicare il fatto storico,il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 13221/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri oggettodi discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di t utte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028- 01); pertanto,dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la C orte di legi ttimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del Ministero ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit. (avendo il giudice di merito espressamente pres o in considerazione i contenuti della relazione depositata in giudizio dall’amministrazione ricorrente), bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nel provvedimentoimpugnato con riguardo all'intero materiale probatorio, che,viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguatacoerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica un icamente rilevanti in questasede; sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della inammissibilitàdel ricorso; nonvi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in relazione alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimatosvolto difese in questa sede .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13221/2022 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il decreto n. cron. 787 /20 22 del TRIBUNALE DI L’AQUILAdepositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 13221/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con decreto reso in data 3/5/2022, il Tribunale di L ’Aquila ha accolto la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 3 Cedue dell’art 35 - ter della legge n. 35 4 /75, diretta alla condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento, in proprio favore, dei danni subitia causa delle condizioni non rispettose dei diri tti della persona ch’ebberoa caratterizzare la detenzione in carcere subita dal Giove, in Teramo,tra il settembre del 2018 e l’ottobre del 2020; afondamento della decisione assunta, il giudice a quo ha rilevato come,a fronte delle denunciate condizioni ‘inumane’ della detenzione subita dal Giove, l’amministrazione convenuta non avesse fornito alcunaprova idonea a contrastarne il rilievo, atteso che, in presenza di uno spazio utile a disposizione del detenuto all’interno della propria cella di poco supe riore a tre metri quadrati, le restanti condizioni di detenzionesi erano rivelate comunque scadenti e, nel loro complesso, inidoneea compensare le rilevate criticità; avversola sentenza d’appello, il Ministero della Giustizia propone ricorsoper cassazi one sulla base di un unico motivo d’impugnazione; PasqualeGiove non ha svolto difese in questa sede; consideratoche, conl’unico motivo di impugnazione proposto, il Ministero ricorrente censurail provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) e degli artt. 3 Cedu e 35 - ter della legge n. 354/75 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.),per avere il T ribunale erroneamente interpretato gli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio, con particolare riguardo ai contenuti della relazione depositata in giudizio dalla medesimaamministrazione convenuta, dalla quale era emerso come al Giove fossero state comunque assicurate condizioni di detenzione Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 13221/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri complessivamente congrue in relazione al rispetto dei relativi diritti, conla conseguente insussistenza dei presupposti per il risarcimento dei dannidallo stesso rivendicati in questa sede; ilmotivo è inammissibile; osservaal riguardo il Collegio come, attraverso la ce nsura in esame (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), l’amministrazionericorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la C orte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limitidel giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione; inparticolare, sotto il profilo della violazione di legge, il Ministero ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denunciadi un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360,n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente il Ministero nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa (con particolareriguardo alle concrete condizioni di detenzione sofferte dal Giove),rispetto a quanto operato dal giudice a quo ; nel caso di spe cie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno Ministero ricorrente deve piuttosto individuarsi nell a negata congruità dell’interpretazione fornita dal Tribunale d i L’[OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 13221/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamenteacquisiti e dei fatti di causa; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza dir etta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sare bbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale il provvedimentoimpugnato doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppuresoddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 ) c.p.c. aifini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omessoesame di fatti decisivi controversi tra le parti; atale ultimo riguardo, è appena il caso di sottolineare come il vizio descritto dall’art. 360 n. 5 c.p.c. possa rite nersi denunciabile per cassazione,unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo del provvedimentoimpugnato o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussion e tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); sulpunto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente de ve indicare il fatto storico,il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 13221/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri oggettodi discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di t utte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028- 01); pertanto,dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la C orte di legi ttimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del Ministero ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit. (avendo il giudice di merito espressamente pres o in considerazione i contenuti della relazione depositata in giudizio dall’amministrazione ricorrente), bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nel provvedimentoimpugnato con riguardo all'intero materiale probatorio, che,viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguatacoerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica un icamente rilevanti in questasede; sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della inammissibilitàdel ricorso; nonvi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in relazione alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimatosvolto difese in questa sede .
Decreto Cassazione n. 13605/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris