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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 19045/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che con unico motivo si denuncia la violazione di legge per mancanza e apparenza della motivazione, senza, tuttavia, indicare incongruenze o profili critici della motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inamnnissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che con unico motivo si denuncia la violazione di legge per mancanza e apparenza della motivazione, senza, tuttavia, indicare incongruenze o profili critici della motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inamnnissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 19045/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris