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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26375/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: sent. 225/2018 del Trib. di Caltanissetta, irrevocabile il 22/11/2019, reato art. 73, co. 5 DPR 309/1990 commesso il 15/3/2016; sent. 847/2016 Trib.

Caltanissetta, irrevocabile il 10/12/2019, art. 73 DPR 309/1990 e 697 cod. pen. commessi il 30/11/2013; sent. 854/2000 CA Caltanissetta del 28/11/2019 irrevocabile il 12/5/2021, art. 73 DPR 309/1990 commesso il 1/4/2014; Rilevato che il giudice ha respinto la richiesta evidenziando che l'istanza era formulata in termini generici e, comunque, che la distanza temporale tra i fatti è tale da evidenziare che i reati siano il risultato di una scelta di uno stile di vita e non di un medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione evidenziando che l'omogeneità dei reati sarebbe significativa dell'esistenza della continuazione; Rilevato\irgiudice dell'esecuzione ha coerentemente e correttamente fondato il proprio giudizio sulla distanza temporale, elemento questo che esclude in termini radicali e assoluti l'esistenza di un medesimo disegno criminoso (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso, peraltro formulato in termini generici, è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: sent. 225/2018 del Trib. di Caltanissetta, irrevocabile il 22/11/2019, reato art. 73, co. 5 DPR 309/1990 commesso il 15/3/2016; sent. 847/2016 Trib. Caltanissetta, irrevocabile il 10/12/2019, art. 73 DPR 309/1990 e 697 cod. pen. commessi il 30/11/2013; sent. 854/2000 CA Caltanissetta del 28/11/2019 irrevocabile il 12/5/2021, art. 73 DPR 309/1990 commesso il 1/4/2014; Rilevato che il giudice ha respinto la richiesta evidenziando che l'istanza era formulata in termini generici e, comunque, che la distanza temporale tra i fatti è tale da evidenziare che i reati siano il risultato di una scelta di uno stile di vita e non di un medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione evidenziando che l'omogeneità dei reati sarebbe significativa dell'esistenza della continuazione; Rilevato\irgiudice dell'esecuzione ha coerentemente e correttamente fondato il proprio giudizio sulla distanza temporale, elemento questo che esclude in termini radicali e assoluti l'esistenza di un medesimo disegno criminoso (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso, peraltro formulato in termini generici, è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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