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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26902/2026

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ELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP;ritenuto che tutti i motivi sono puramente reiterativi;considerato infatti che il primo motivo è inammissibile posto che il vizio deltravisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nelmateriale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, puòessere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbiariformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppiaconforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sededi legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critichecontenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminatidal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv.243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n.4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438);che l'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. invocata con il secondomotivo è stata respinta dalla sentenza impugnata sulla base di rilievi in fattocirca il valore dei beni sottratti;che l'ultimo motivo in unto qualificazione giuridica è generico ed anche smentitoda una doppia valutazione conforme;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP;ritenuto che tutti i motivi sono puramente reiterativi;considerato infatti che il primo motivo è inammissibile posto che il vizio deltravisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nelmateriale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, puòessere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbiariformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppiaconforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sededi legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critichecontenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminatidal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv.243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n.4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438);che l'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. invocata con il secondomotivo è stata respinta dalla sentenza impugnata sulla base di rilievi in fattocirca il valore dei beni sottratti;che l'ultimo motivo in unto qualificazione giuridica è generico ed anche smentitoda una doppia valutazione conforme;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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