CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36563/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 395/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -controricorrente- nonchécontro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) R.G. 395/2022 Cron. Rep. C.C. 27/11/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CAGLIARI – [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI n. 231/2021 depositata i l 18/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] propose querela di falso in via incidentale, nel corso del giudizio davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Sassari, sostenendo che le relate di notifica e gli avvisi ricevimento delle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle entrate e degli avvisi di addebito notificati dall’INPS erano falsi, perché la sottoscrizione degli avvisi di cui all’art. 140 cod. proc. civ. non era a lui riconducibile; che, ammessa la querela dal Tribunale del lavoro e trasmessi gli atti al Tribunale della medesima sede per l’istruzione della causa e la decisione in composizione collegiale, quest’ultimo rigettò la domanda; che la sentenza è stata impugnata dal Papa e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi; che resiste l’Agenzia delle entrate riscossione con controricorso; che l’INPS ha depositato un mero atto di costituzione. Considerato che, con atto del 16 ottobre 2023, sottoscritto dalla parte e dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, data l’intervenuta definizione di tutte le liti pendenti con l’Amministrazione finanziaria; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; che nessuna accettazione o presa d’atto è intervenuta da parte dell’Agenzia delle entrate, per cui le spese del giudizio di cassazione devono essere poste a carico del ricorrente; che, viceversa, nulla va disposto sulle spese in relazione all’INPS, posto che tale ente non ha depositato un controricorso; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima. P.Q.M. La Corte dichiaraestinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dello stesso, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di