CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 gennaio 2025
Cassazione n. 00313/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2165/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n.769/2017 depositata il 15/12/2017. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 07/01/2025