CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 1952
Cassazione n. 12821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ROVERETOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/1952 avverso la sentenza del 31/10/2018 del TRIBUNALE di ROVERETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità della impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2018 il Tribunale di Rovereto ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 612 comma 2 cod.pen., dopo aver escluso l'aggravante contestata, per.intervenuta estinzione del reato a seguito della remissione di querela. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto. Con l'impugnazione il Pubblico Ministero ha denunziato l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel non riconoscere l'aggravante dell'uso dell'arma, tenuto conto del contenuto della denunzia - querela presentata dalla persona offesa e delle risultanze delle indagini preliminari.3. Con ordinanza del 18 dicembre 2020, la Corte di appello di Trento, dopo aver rilevato che la sentenza impugnata è inappellabile perché emessa in sede pre-dibattimentale, ha trasmesso gli atti a questa Corte in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli atti vanno restituiti alla Corte di appello di Trento per il giudizio, giacchè correttamente il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza di primo grado con l'appello. 2. Come emerge dagli atti, la sentenza impugnata è stata emessa dopo la costituzione delle parti in dibattimento e prima della dichiarazione di apertura di quest'ultimo. Non si tratta, dunque, di provvedimento emesso ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. Come si rileva dalla informazione provvisoria n. 17/2021 nel processo a carico di Lafleur, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: —La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge" (udienza 28 ottobre 2021). 3. L'impugnazione va dunque qualificata come appello e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Trento perché proceda al relativo giudizio. PQM Qualificata l'impugnazione come appello, dispone restituirsi gli atti alla Corte di appello di Trento. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2022 Consigliere estensor