Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37574/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ritiene non necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione quando la pena sia inferiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), e nel caso in esame la pena inflitta in concreto è prossima, sia pure non identica, al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ritiene non necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione quando la pena sia inferiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), e nel caso in esame la pena inflitta in concreto è prossima, sia pure non identica, al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2
Sentenza Cassazione n. 37574/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris