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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 19501/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / 7 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Livorno - con la quale l'imputata era stata ritenuta colpevole dei reati di cui agli artt. 624 bis e 337 cod. pen.- ha rideterminato la pena in relazione all'aumento riconosciuto ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il delitto di resistenza.

Considerato che il primo motivo - con cui la ricorrente solleva una questione di legittimità costituzionale sull'art. 581 comma 1 ter e 1 quater cod. proc. pen.- non è rilevante ai fini della presente decisione.

Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità laddove ha valorizzato le modalità della condotta rivelatrici della particolare intensità del dolo della imputata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 ere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / 7 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Livorno - con la quale l'imputata era stata ritenuta colpevole dei reati di cui agli artt. 624 bis e 337 cod. pen.- ha rideterminato la pena in relazione all'aumento riconosciuto ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il delitto di resistenza. Considerato che il primo motivo - con cui la ricorrente solleva una questione di legittimità costituzionale sull'art. 581 comma 1 ter e 1 quater cod. proc. pen.- non è rilevante ai fini della presente decisione. Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità laddove ha valorizzato le modalità della condotta rivelatrici della particolare intensità del dolo della imputata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 ere estensore I
Sentenza Cassazione n. 19501/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris