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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 31518/2026

Testo disponibile della fonte

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bblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore dei ricorrenti, avv.to [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione delcodifensore [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento della impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 13 aprile 2026, confermava (limitatamenteall’accertamento della responsabilità per i delitti di ricettazione contestati in continuazione traloro) nei confronti degli odierni ricorrenti la sentenza di primo grado, che li aveva ritenuticolpevoli dei più delitti di ricettazione contestati, escluse le frazioni di pena irrogate per i reatioggetto di proscioglimento e calcolato (in mesi due di reclusione ed euro 50 di multa) l’aumentoper la continuazione tra le due fattispecie omogenee.2.

Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, aministero dei difensori abilitati, i seguenti motivi:2.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen., in quanto sono state erroneamenteritenute integrate più autonome fattispecie di reato (ricettazione), laddove la medesimezza delcontesto ricettivo di più autonome res illecite, provento di diversi delitti presupposto, avrebbedovuto indurre i giudici del merito a configurare un unico reato di ricettazione, con laconseguente necessaria eliminazione dell’aumento disposto per la continuazione con il reatosatellite omogeneo.2.2.

Vizi di motivazione per mancanza, manifesta illogicità ed intima contraddizione quantoalle omesse ragioni della misura del disposto aumento per la continuazione riconosciuta tra piùfattispecie di ricettazione.

I medesimi vizi si annidano nella scelta -non argomentata- di nonoperare la riduzione per circostanze attenuanti generiche nella massima estensione possibile enon in soli mesi sei di reclusione oltre la riduzione della multa.3.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in diritto, oltre che del tutto aspecifici,in quanto reiterativi delle censure di merito già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale.3.1.

Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondatosu motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour,Rv. 277710-01; da ultimo, Sez. 2, n. 28452 del 25/06/2026, Voci, in motivazione, non mass.).In particolare, quanto al primo motivo, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che, puressendo stati rinvenuti -i beni di provenienza delittuosa- in un unico contesto spazio-temporale,si tratta di beni provenienti da delitti diversi, prodotto di distinti delitti presupposto; ergo, non sitratta di unico reato di ricettazione, ma di più fattispecie omogenee unificate sotto il profilosanzionatorio dalla continuazione.

La Corte territoriale ha fatto dunque corretta applicazione delprincipio di diritto secondo il quale «In tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralitàdi beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa,realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solofatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessapersona» (Sez. 2 n. 11024 del 12/11/2019, dep. 2020, Alì, Rv. 278514-01; seguita, più direcente, da Sez. 2, n. 22959 del 22/06/2026, Cisse, non mass., in motivazione sub 7, pag. 11).3.2.

Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale, ha applicato per il reato satellite unaumento per continuazione (mesi due di reclusione ed euro 50 di multa) contenuto in meno diun decimo della pena edittale minima, il che esime il giudice del merito dall’onere di sostenerela decisione ponderale con congruo apparato argomentativo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).4.

Alla manifesta infondatezza ed aspecificità dei motivi consegue l’inammissibilità dellaimpugnazione, con le conseguenze di legge (art. 616 cod. proc. pen.), tanto in tema di condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che di condanna al pagamento di una sommadi denaro, che si stima congrua nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delleammende, quanto in tema di decorrenza del termine di prescrizione successivamente alla datadella decisone impugnata.Nella fattispecie, invero, l’ipotizzata maturazione dell'effetto estintivo si sarebbe verificatatra il momento della decisione di appello e quello della decisione della Corte di legittimità.

Ora,è noto che in tale intervallo cronologico il procedimento penale è in una fase di pendenza«condizionata», posto che in tanto rilevano gli accadimenti intermedi, successivi alla primadecisione (come il decorso del tempo) in quanto la parte eserciti validamente (Sez.

U, n. 33542del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531-01) il potere di impugnazione conferito dall'ordinamento,mediante la proposizione di un atto di impugnazione conforme al modello legale.

Ove ciò nonaccada, e dunque nei casi di ricorso inammissibile, il rapporto impugnatorio non si perfeziona,con la conseguenza che il tempo decorso tra la emissione del dispositivo e l'esercizio del poteredi impugnazione diventa irrilevante a fini di prescrizione del reato (in tal senso anche Sez.

U n.12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819-01, ove si precisa che è consentito proporre comemotivo unico di ricorso per cassazione l'intervenuta prescrizione solo se, essendo maturatol'effetto estintivo prima della decisione impugnata sia riconoscibile un vizio della decisione stessa,consistente nella omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.).5.

L’applicazione di princìpi di diritto consolidati nell’esperienza della Corte e la prontasoluzione dei quesiti posti con i motivi di ricorso, consigliano la redazione della sentenza conmotivazione semplificata.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 14 luglio 2026Il consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore dei ricorrenti, avv.to [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione delcodifensore [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento della impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 13 aprile 2026, confermava (limitatamenteall’accertamento della responsabilità per i delitti di ricettazione contestati in continuazione traloro) nei confronti degli odierni ricorrenti la sentenza di primo grado, che li aveva ritenuticolpevoli dei più delitti di ricettazione contestati, escluse le frazioni di pena irrogate per i reatioggetto di proscioglimento e calcolato (in mesi due di reclusione ed euro 50 di multa) l’aumentoper la continuazione tra le due fattispecie omogenee.2. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, aministero dei difensori abilitati, i seguenti motivi:2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen., in quanto sono state erroneamenteritenute integrate più autonome fattispecie di reato (ricettazione), laddove la medesimezza delcontesto ricettivo di più autonome res illecite, provento di diversi delitti presupposto, avrebbedovuto indurre i giudici del merito a configurare un unico reato di ricettazione, con laconseguente necessaria eliminazione dell’aumento disposto per la continuazione con il reatosatellite omogeneo.2.2. Vizi di motivazione per mancanza, manifesta illogicità ed intima contraddizione quantoalle omesse ragioni della misura del disposto aumento per la continuazione riconosciuta tra piùfattispecie di ricettazione. I medesimi vizi si annidano nella scelta -non argomentata- di nonoperare la riduzione per circostanze attenuanti generiche nella massima estensione possibile enon in soli mesi sei di reclusione oltre la riduzione della multa.3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in diritto, oltre che del tutto aspecifici,in quanto reiterativi delle censure di merito già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale.3.1. Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondatosu motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour,Rv. 277710-01; da ultimo, Sez. 2, n. 28452 del 25/06/2026, Voci, in motivazione, non mass.).In particolare, quanto al primo motivo, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che, puressendo stati rinvenuti -i beni di provenienza delittuosa- in un unico contesto spazio-temporale,si tratta di beni provenienti da delitti diversi, prodotto di distinti delitti presupposto; ergo, non sitratta di unico reato di ricettazione, ma di più fattispecie omogenee unificate sotto il profilosanzionatorio dalla continuazione. La Corte territoriale ha fatto dunque corretta applicazione delprincipio di diritto secondo il quale «In tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralitàdi beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa,realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solofatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessapersona» (Sez. 2 n. 11024 del 12/11/2019, dep. 2020, Alì, Rv. 278514-01; seguita, più direcente, da Sez. 2, n. 22959 del 22/06/2026, Cisse, non mass., in motivazione sub 7, pag. 11).3.2. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale, ha applicato per il reato satellite unaumento per continuazione (mesi due di reclusione ed euro 50 di multa) contenuto in meno diun decimo della pena edittale minima, il che esime il giudice del merito dall’onere di sostenerela decisione ponderale con congruo apparato argomentativo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).4. Alla manifesta infondatezza ed aspecificità dei motivi consegue l’inammissibilità dellaimpugnazione, con le conseguenze di legge (art. 616 cod. proc. pen.), tanto in tema di condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che di condanna al pagamento di una sommadi denaro, che si stima congrua nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delleammende, quanto in tema di decorrenza del termine di prescrizione successivamente alla datadella decisone impugnata.Nella fattispecie, invero, l’ipotizzata maturazione dell'effetto estintivo si sarebbe verificatatra il momento della decisione di appello e quello della decisione della Corte di legittimità. Ora,è noto che in tale intervallo cronologico il procedimento penale è in una fase di pendenza«condizionata», posto che in tanto rilevano gli accadimenti intermedi, successivi alla primadecisione (come il decorso del tempo) in quanto la parte eserciti validamente (Sez. U, n. 33542del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531-01) il potere di impugnazione conferito dall'ordinamento,mediante la proposizione di un atto di impugnazione conforme al modello legale. Ove ciò nonaccada, e dunque nei casi di ricorso inammissibile, il rapporto impugnatorio non si perfeziona,con la conseguenza che il tempo decorso tra la emissione del dispositivo e l'esercizio del poteredi impugnazione diventa irrilevante a fini di prescrizione del reato (in tal senso anche Sez. U n.12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819-01, ove si precisa che è consentito proporre comemotivo unico di ricorso per cassazione l'intervenuta prescrizione solo se, essendo maturatol'effetto estintivo prima della decisione impugnata sia riconoscibile un vizio della decisione stessa,consistente nella omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.).5. L’applicazione di princìpi di diritto consolidati nell’esperienza della Corte e la prontasoluzione dei quesiti posti con i motivi di ricorso, consigliano la redazione della sentenza conmotivazione semplificata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 14 luglio 2026Il consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]
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