CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04097/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui è stata denunciata l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. - essendo stato dalla difesa sostenuto che la condotta violenta del ricorrente non fosse stata finalizzata ad impedire l'azione dei pubblici ufficiali, trattandosi di comportamento tenuto nel corso di una lite con altro soggetto, e che pertanto fosse mancante l'elemento psicologico del reato - risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito: entrambe le sentenze di merito, con congrua motivazione, hanno evidenziato come dalla ricostruzione della vicenda fosse emerso che il ricorrente, interrotta la lite con il suo precedente antagonista, aveva rivolto la sua azione violenta nei confronti dei pubblici ufficiali per neutralizzare l'azione che gli stessi avevano avviato per interrompere la precedente aggressione e identificare i soggetti interessati alla disputa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0