CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e ha depositato, per la parte da lei rappresentata, una memoria difensiva a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], cui il Proc. Gen. si è opposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati atti, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare di Noia che, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di cui agli art. 416 e 455 cod. pen. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della corte territoriale hanno ritenuto la sussistenza del delitto associativo senza procedere a una corretta valutazione e analisi dei singoli motivi d'appello, limitandosi a fornire argomentazioni insufficienti, in quanto meramente ripetitive di quelle illogiche rese dal giudice di primo grado sulla base di un compendio probatorio dimostrativo, al più, di un'ipotesi concorsuale, ma non di un pactum sceleris tra gli imputati, tenuto conto della genericità dell'imputazione in ragione della omessa individuazione: - dei ruoli rivestiti e del contributo reso da ciascuno; - della sede operativa del consesso criminale; - della stabilità del gruppo; - di una strumentazione idonea di consentire la realizzazione di un programma volto alla realizzazione e reiterazione del delitto di cui all'art. 455 cod. pen. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e per vizio di di motivazione, lamenta che i giudici di merito hanno determinato il trattamento sanzionatorio su una pena base ben lontana dal minimo edittale, hanno concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche in misura minima, hanno operato l'aumento per la continuazione in termini consistenti, limitandosi ad affermare la gravità delle condotte. 3. Anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso. 3.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha omesso di rispondere ai motivi d'appello, affermando la sussistenza di una compagine associativa in assenza di un compendio probatorio idoneo a dimostrare non solo l'esistenza di uno stabile e organico consesso criminale - del quale non erano stati individuati la sede, definiti i ruoli, provati gli accordi -, ma anche la consapevole adesione dell'imputato alla stessa, senza considerare, inoltre, l'assenza di indici di partecipazione dello stesso alle linee programmatiche dell'asserita compagine, a fronte dell'unico dato rappresentato da contatti telefonici con il solo [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della corte territoriale, nonostante il ruolo marginale ricoperto dall'imputato, senza procedere a una rigorosa valutazione dei canoni di cui all'art.133 cod. pen., hanno applicato una pena ben lontana dai minimi edittali, che non ha consentito allo stesso di beneficiare della sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La memoria prodotta dalla difesa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è tardiva, in quanto depositata nel corso dell'udienza, in violazione dei termini di legge. 2. I motivi di ricorso sono infondati. 3. Giova premettere che quando le decisioni di merito concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione dì primo grado e che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, qualora siano stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Tale integrazione si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, a maggior ragione quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione di primo grado. 4. Va ricordato, inoltre, che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 5. Il primo motivo articolato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo articolato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi volti a scalfire la configurabilità del delitto di associazione per delinquere e la consapevolezza della stessa da parte degli imputati, stante la genericità dell'imputazione. 6. Quanto all'asserita genericità dell'imputazione, si può affermare che la contestazione risulta formulata in termini tali da consentire l'individuazione dei tratti essenziali del fatto contestato. - 3- Il carattere di sufficienza o meno dell'informazione data all'imputato va commisurato all'effettiva possibilità di sviluppare un corretto contraddittorio ed esercitare appieno la difesa, sicché l'assenza di una peculiare declinazione della contestazione, ovvero dell'apporto causale del singolo correo o, ancora, del tipo di apporto, non è di per sé determinante. Invero anche tali imperfezioni dell'imputazione non escludono di per sé che l'imputato possa agevolmente individuare il fatto che gli è contestato e, quindi, possa difendersi in modo adeguato in relazione a ogni elemento. 6.1 Nel caso di specie, agli imputati sono stati contestati, al capo 1) della rubrica, l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di acquisto, detenzione e spendita di banconote contraffatte, e, al capo 12), il delitto di detenzione e messa in circolazione di banconote false, con formulazione idonea e sufficiente a consentire agli stessi di conoscere i confini entro i quali articolare la difesa a fronte degli esiti investigativi rappresentati: dalle numerose intercettazioni - che davano atto non solo di continui contatti e accordi per incontri tra i due ricorrenti, ma anche tra questi e altri coimputati (nella specie con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]); dalla fibrillazione per l'attesa dell'esito dei test di verifica di spendibilità delle banconote false; dalla disponibilità della strumentazione atta alla realizzazione delle stesse; dal timore di incorrere in controlli; dall'attività di osservazione degli inquirenti che non solo riscontravano gli appuntamenti fissati per telefono, ma che, nel corso degli stessi, constatavano incontri anche con terzi soggetti e movimenti sospetti che terminavano con il sequestro di banconote false. 6.2 Si tratta di elementi dai quali i giudici d'appello hanno desunto la sussistenza di un'associazione, sia pur rudimentale e basica, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di falso, realizzata attraverso una rete di contatti operanti in vari territori, così dando vita a un corpo decisionale che, anche mediante richiami alle argomentazioni rese dal giudice di primo grado, ha fornito una giustificazione del provvedimento all'esito del confronto con le deduzioni difensive (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 - 02). 7. Priva di pregio è la censura secondo la quale, alla luce del compendio probatorio, l'imputazione a carico dei ricorrenti avrebbe dovuto indurre a configurare il concorso di persone nel reato e non un pactum sceleris tra gli imputati. 7.1 Ciò che connota il reato associativo è l'esistenza di un grado, variamente declinabile, di stabilità della dimensione collettiva e cioè la creazione di un'entità che sia la risultante del collegamento oggettivo tra le condotte di più soggetti, che sia riconoscibile anche al di là dei singoli individui che lo compongono, che dimostri un'apprezzabile durata nel tempo. Dunque, una struttura, anche labile, rudimentale, leggera, fluida, ma riconoscibile al punto tale da far escludere la sussistenza del mero concorso di persone nel reato. Invero, ciò che caratterizza il reato associativo e ne costituisce l'elemento indispensabile è, specie nelle associazioni per delinquere con una struttura modesta, il vincolo continuativo a causa della consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio e di partecipare con contributo causale alla realizzazione di un duraturo programma criminale, al di là della interscambiabilità dei ruoli. 7.2 Per la prova di tale elemento riveste poi particolare importanza l'esistenza di una struttura organizzata più o meno complessa con la predisposizione dei mezzi necessari per la attuazione del programma comune a tutti gli associati, che può essere anche preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite, costituendo proprio l'esistenza della struttura l'elemento che consente di distinguere fra il concorso di persone nel reato e l'associazione per delinquere, in cui il vincolo e la struttura permangono anche oltre la commissione di un numero limitato di reati specificamente programmati (Sez. 1, n. 34043 del 22/09/2006, D'Attis, Rv. 234800 - 01). 7.3 Della sussistenza di ciò, nel caso concreto, hanno dato contezza le sentenze di merito che hanno affermato la natura di reato associativo non solo alla luce dei contatti intercorsi tra i consociati, volti a dare un valore commerciale all'attività di realizzazione di denaro falso attraverso l'uso di strumenti nella disponibilità degli stessi, ma anche dei contatti con terzi soggetti impiegati nella veicolazione delle banconote. 8. Quanto alla censura, articolata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], relativa all'assenza di una consapevole adesione dell'imputato all'associazione, i giudici d'appello hanno desunto indici di partecipazione dello stesso alle linee programmatiche della compagine, desumendoli non solo dai colloqui intercorsi tra questi e [OSCURATO:PERSONA], che riscontravano il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione dell'esito dei test di falsificazione del denaro, nell'organizzazione di appuntamenti, nella determinazione della percentuale di guadagno sul prodotto da concordare con terzi interlocutori per la immissione nel mercato del denaro falso, ma anche dal contenuto di una conversazione intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'imputata [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo confermava a quest'ultima la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro che, di lì a poco, si sarebbe tenuto a casa della donna, al quale avrebbe partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], altro consociato. Di qui, la prova della consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di partecipare al consesso criminale, la cui sussistenza può essere provata anche attraverso comportamenti significativi che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione, e che non richiede l'esplicita manifestazione di una volontà associativa (Sez. 3, n. 33152 del 07/06/2024, Odoli, Rv. 286841 - 02; Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279589 - 01, e Sez. 3, n. 20921 del 14/03/2013, Conte, Rv. 255776 - 01). Nella motivazione resa nella sentenza impugnata, la corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali devono ritenersi sussistenti l'associazione per delinquere di riferimento e la condotta partecipativa, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, dei ricorrenti. 9. L'ulterione motivo formulato dalla difesa di entrambi gli imputati involge il trattamento sanzionatorio. 9.1 La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne deriva che la censura, nel giudizio di cassazione, non può mirare a una nuova valutazione di congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, anche in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale - circostanza che non ricorre nel caso di specie -, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 9.2 Analogamente, la giurisprudenza di legittimità, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, ha affermato che, pur sussistendo in linea di principio l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo all'adeguatezza e alla congruità dell'aumento (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361). 9.3 Nel caso di specie, in cui i giudici d'appello, nella determinazione della pena stabilita per ciascuno degli imputati, hanno dato rilievo alla professionalità e pervicacia della condotta di ciascuno e alla gravità dei fatti, la misura di tale aumento si pone al di sotto della media possibile per le pene in continuazione. Invero, la pena base irrogata per la più grave condotta di cui al capo 12), già operata la riduzione a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe potuto essere aumentata sino al triplo, là dove, invece, è stata aumentata in maniera contenuta. )9,e 10. Dalle suesposte considerazioni, consegue il rigetto dei ricorsi e la conda