Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:780
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0571
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 13 ottobre 2022 (
1
)
Causa C‑571/21
RWE [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 14 – Esenzione dell’elettricità utilizzata per produrre elettricità e per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa – Cave a cielo aperto»
I.
Introduzione
1.
Quale tipo di consumo di energia elettrica è esente dall’imposta sull’elettricità quando detto consumo è destinato alla produzione di elettricità? Tale è, in sostanza, la questione che la Corte è chiamata a risolvere nel quadro della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, che verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96/CE (
2
).
2.
Detta domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la RWE [OSCURATO:PERSONA] AG e lo [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio doganale centrale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») in merito al rifiuto di quest’ultimo di esentare l’elettricità utilizzata dalla RWE [OSCURATO:PERSONA], nel corso degli anni 2003 e 2004, nelle sue cave a cielo aperto e nelle sue centrali elettriche nel contesto della propria attività di produzione di elettricità.
3.
Con le sue questioni pregiudiziali, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) invita la Corte, in sostanza, a chiarire la portata dell’esenzione dall’imposta sull’elettricità di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, il quale prevede, in particolare, che «l’elettricità utilizzat[a] per produrre elettricità e (...) per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa» è esente dall’imposta sull’elettricità (in prosieguo: l’«esenzione controversa»). Più in particolare, si tratta di stabilire se e a quali condizioni, nell’ambito della produzione di elettricità da lignite proveniente da cave a cielo aperto, l’utilizzo dell’elettricità per processi a monte e a valle della produzione di elettricità – intesa, nel senso tecnico del termine, come il processo di trasformazione di un prodotto energetico in energia elettrica – possa beneficiare dell’esenzione controversa.
4.
A tale proposito, rammento che la Corte ha già avuto modo di interpretare sia l’articolo 14, paragrafo 1 (
3
), sia l’articolo 21, paragrafo 3 (
4
), della direttiva 2003/96, disposizione quest’ultima considerata parimenti pertinente dal giudice del rinvio. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/96, verteva su «prodotti energetici» che erano incontestabilmente utilizzati per la produzione di elettricità, e pertanto su fattispecie diverse da quella oggetto del presente procedimento, in cui la questione sollevata verte proprio sulla determinazione dei vari processi che costituiscono siffatta «produzione». La presente causa consentirà quindi alla Corte di chiarire ulteriormente l’ambito di applicazione di detta disposizione.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
5.
L’articolo 1 della direttiva 2003/96 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla direttiva medesima.
6.
L’articolo 2 di detta direttiva prevede, al paragrafo 1, che ai fini della stessa si intendono per «prodotti energetici», tra l’altro, i prodotti di cui al codice NC 2702.
7.
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva:
«1. «(...) [G]li [OSCURATO:PERSONA] membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:
a)
i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità e l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. (...)».
8.
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, della medesima direttiva:
«Il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici, non è considerato un fatto generatore d’imposta se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati all’interno dello stabilimento. [OSCURATO:PERSONA] membri possono anche considerare il consumo di elettricità e di altri prodotti energetici non prodotti all’interno di detto stabilimento e il consumo di prodotti energetici e di elettricità all’interno di uno stabilimento che produce combustibili destinati alla generazione di elettricità come fatto non generatore d’imposta. Qualora il consumo avvenga per fini non connessi con la produzione di prodotti energetici e, in particolare, per la propulsione di veicoli, questo è considerato un fatto generatore d’imposta, che comporta l’imposizione».
B.
Diritto tedesco
9.
L’imposta sull’elettricità è disciplinata, in particolare, dallo Stromsteuergesetz (legge in materia di imposta sull’elettricità), del 24 marzo 1999 (
5
) (in prosieguo: lo «StromStG»). A partire dalla sua adozione, tale legge è stata modificata a più riprese. Poiché la controversia di cui al procedimento principale riguarda gli esercizi fiscali relativi agli anni 2003 e 2004, le versioni dello StromStG applicabili in detto procedimento sono quelle risultanti rispettivamente dalla legge del 30 dicembre 2002 e dalla legge del 29 dicembre 2003 (
6
).
10.
L’articolo 9, paragrafo 1, punto 2, dello StromStG prevede, nelle versioni applicabili al procedimento principale, che l’elettricità prelevata ai fini della produzione di elettricità è esente dall’imposta sull’elettricità.
11.
L’articolo 11 dello StromStG autorizza il Bundesministerium der Finanzen (Ministero federale delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ad adottare per decreto, tra l’altro, le disposizioni di attuazione delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 9 di tale legge.
12.
Il pertinente decreto di detto Ministero – vale a dire il Verordnung zur Durchführung des Stromsteuergesetzes (decreto di attuazione della legge in materia di imposta sull’elettricità) del 31 maggio 2000 (in prosieguo: lo «StromStV») (
7
) – prevede all’articolo 12, paragrafo 1, punto 1, che la nozione di «elettricità prelevata ai fini della produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, punto 2, dello StromStG, comprende l’elettricità impiegata tecnicamente in impianti secondari e ausiliari di un’unità di produzione di energia elettrica per la produzione di elettricità, in particolare a fini di trattamento delle acque, alimentazione idrica di generatori di vapore, aerazione, alimentazione di combustibile e depurazione dei fumi.
III.
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
13.
La RWE [OSCURATO:PERSONA] gestiva, nel bacino carbonifero renano, tre cave a cielo aperto di lignite fisicamente separate, in cui estraeva lignite destinata in prevalenza alla generazione di energia elettrica nelle proprie centrali e, per il 10% circa, alla produzione di bricchetti e polvere di lignite nei suoi stabilimenti (
8
).
14.
Nel corso del 2004, la RWE [OSCURATO:PERSONA] prelevava elettricità nelle cave a cielo aperto, che utilizzava principalmente: i) per il funzionamento di pompe idrauliche per l’abbassamento del livello delle acque sotterranee, ii) per il funzionamento di grandi attrezzature, quali escavatori a cucchiai, che estraevano lignite grezza e materiale sterile, e dei macchinari che riempivano nuovamente un’altra parte della cava con materiale sterile, iii) per l’illuminazione della cava e iv) per il trasporto della lignite grezza in treni merci a trazione elettrica su linee proprie e su nastri trasportatori elettrici che trasportavano sia lignite grezza che materiale sterile.
15.
Il funzionamento delle centrali della RWE [OSCURATO:PERSONA] era basato su una produzione ininterrotta di elettricità. Per assicurare tale produzione ininterrotta, la RWE [OSCURATO:PERSONA] era dotata di depositi di lignite, a partire dai quali la lignite veniva man mano portata alle caldaie nelle centrali. In un primo tempo la lignite era immagazzinata nella rispettiva cava in un deposito a cielo aperto; in seguito, su un nastro trasportatore o attraverso la ferrovia interna, grazie alla movimentazione con locomotive elettriche, veniva portata ai depositi delle centrali, il che garantiva una capacità di funzionamento della centrale da uno a due giorni. Da qui pale elettriche caricavano la lignite su un nastro trasportatore del deposito, sul quale la lignite raggiungeva gli impianti di frantumazione. La lignite sminuzzata veniva poi immagazzinata nei depositi delle caldaie.
16.
Nel corso del 2004 lo [OSCURATO:PERSONA] disponeva un controllo fiscale presso la RWE [OSCURATO:PERSONA] riguardante, tra l’altro, la tassazione dell’energia elettrica per gli anni 2003 e 2004. Nell’ambito di tale controllo è stato concluso, in un verbale del 20 maggio 2009, che il trattamento della lignite configura una «produzione di combustibile» ed è pertanto soggetto all’imposta. La medesima conclusione varrebbe del pari per tutta l’elettricità prelevata per l’estrazione e il trasporto della lignite, con la conseguenza che erano tassati anche gli utilizzi di elettricità dovuti all’impiego di pale per il carbone, nastri trasportatori e impianti di macinazione.
17.
In data 8 ottobre 2009 lo [OSCURATO:PERSONA] emetteva un avviso di accertamento sulla base del verbale del 20 maggio 2009 e, conformemente alle conclusioni degli ispettori, richiedeva, tra l’altro, il pagamento dell’imposta sull’elettricità a suo parere dovuta.
18.
In seguito al rigetto del suo reclamo contro tale avviso di accertamento, la RWE [OSCURATO:PERSONA] adiva il giudice del rinvio.
19.
Dinanzi al giudice del rinvio, la RWE [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, ai sensi della direttiva 2003/96, tutta l’energia elettrica necessaria per il procedimento di produzione di elettricità rientra nell’esenzione controversa. Infatti, conformemente alla direttiva e al titolo dell’articolo 12, paragrafo 1, punto 1, dello StromStV, l’esenzione dall’imposta sull’elettricità dovrebbe riguardare in generale tutti gli impianti secondari e ausiliari, senza i quali un impianto di produzione di energia elettrica non funzionerebbe. Pertanto, i prelievi di corrente per la generazione di energia elettrica mediante lignite, pari a circa il 90% dell’elettricità impiegata, dovevano essere esenti dall’imposta sull’elettricità ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, punto 2, dello StromStG, in quanto destinati alla produzione di energia elettrica (
9
). La lignite dovrebbe quindi essere considerata un combustibile, cosicché il prelievo di energia elettrica per la sua estrazione e il trasporto in cave a cielo aperto dovrebbe essere parimenti esente dall’imposta. La RWE [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il funzionamento di una centrale elettrica alimentata a lignite costituisce un processo unitario, dall’estrazione del carbone fino allo smaltimento degli scarti prodotti. La cava a cielo aperto e la centrale alimentata a lignite formerebbero quindi un sistema economico e tecnico per la produzione di energia elettrica che non si potrebbe scomporre artificialmente in singole unità autonome, dato che i consumi energetici di cui trattasi sarebbero necessari al fine di assicurare una produzione ininterrotta di elettricità.
20.
[OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, considera in sostanza che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, l’elettricità prelevata per produrre energia elettrica è esente dall’imposta sull’elettricità se è impiegata per la produzione di elettricità in senso tecnico negli impianti secondari e ausiliari di un’unità di produzione di energia elettrica. Tuttavia, secondo lo [OSCURATO:PERSONA], è esentata solo l’elettricità
direttamente
connessa e necessaria alla produzione di energia elettrica, come quella utilizzata per l’immissione del combustibile dall’impianto di macinazione nel bruciatore della caldaia. A suo avviso, non beneficerebbe invece di tale agevolazione l’elettricità impiegata solo
indirettamente
in determinati impianti per la successiva lavorazione della lignite grezza, in particolare per la frantumazione, la macinazione e l’essiccazione.
21.
Esprimendo dubbi in ordine alla portata dell’esenzione prevista all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva [2003/96], nella misura in cui stabilisce che l’energia elettrica utilizzata per produrre elettricità sia esente da imposte, possa – tenuto conto dell’articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, della medesima direttiva – essere interpretato nel senso che tale esenzione comprenda anche procedimenti a cui i prodotti energetici ottenuti in cave a cielo aperto sono sottoposti nelle centrali per renderli più idonei al loro utilizzo nelle stesse, quali frantumazione, separazione di parti estranee e sminuzzamento fino alla grandezza richiesta dalla caldaia per ragioni operative.
2)
Se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, nella misura in cui stabilisce che l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa sia esente da imposte, possa – tenuto conto dell’articolo 21, paragrafo 3, terza frase, della medesima direttiva – essere interpretato nel senso che si debba quindi esentare anche l’energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti dei depositi e i mezzi di trasporto necessari per il funzionamento continuativo delle centrali».
22.
Sono state presentate alla Corte osservazioni scritte dalla RWE [OSCURATO:PERSONA], dallo [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
IV.
Analisi
23.
Con le sue due questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio invita la Corte a chiarire la portata dell’esenzione controversa e, in particolare, se e a quali condizioni, nell’ambito della produzione di elettricità da lignite proveniente da cave a cielo aperto, l’utilizzo dell’energia elettrica per procedimenti a monte e a valle della produzione di elettricità possa beneficiare di tale esenzione.
24.
Più precisamente, la prima questione pregiudiziale verte sull’energia elettrica utilizzata per operazioni che si svolgono prima che la lignite sia immagazzinata nel deposito della caldaia e trasformata in elettricità, vale a dire: i) l’estrazione della lignite nelle cave a cielo aperto e ii) la sua lavorazione nelle centrali (frantumazione, separazione di parti estranee e sminuzzamento fino alla grandezza richiesta dalla caldaia). Quanto alla seconda questione pregiudiziale, essa riguarda l’energia elettrica impiegata in operazioni volte a garantire una produzione continuativa di elettricità, e in particolare: i) il trasporto della lignite alle centrali (con treni merci e nastri trasportatori elettrici) e ii) lo stoccaggio.
A.
Osservazioni preliminari
25.
In limine, rammento che la direttiva 2003/96 è intesa a stabilire un regime di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell’elettricità, nell’ambito del quale la tassazione minima è la regola, al fine di promuovere il buon funzionamento del mercato interno nel settore dell’energia evitando, in particolare, le distorsioni della concorrenza (
10
).
26.
A tal fine, per quanto concerne in particolare, la produzione di elettricità, il legislatore dell’Unione ha operato la scelta (
11
) di imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri la tassazione dell’elettricità distribuita (
12
), dovendo correlativamente i prodotti energetici utilizzati per la produzione della medesima essere esentati dalla tassazione, e ciò al fine di evitare una doppia imposizione dell’elettricità (
13
). Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 10 della direttiva 2003/96, a partire dal 1
o
gennaio 2004, salvo le eccezioni previste (
14
), i livelli minimi di tassazione da applicare all’elettricità sono pari a EUR 0,5 per MW/h (per uso commerciale) e a EUR 1 per MW/h (per uso non commerciale) (
15
).
27.
A tale proposito, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96 prevede un’eccezione obbligatoria al regime di tassazione, da un lato, per i «prodotti energetici» utilizzati per produrre elettricità e, dall’altro, per l’«elettricità» utilizzata per la produzione di elettricità o per mantenere la capacità di tale produzione. Tuttavia, in virtù della seconda frase della medesima disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono la facoltà di tassare tali prodotti, oltre i livelli minimi di tassazione, per motivi di politica ambientale. Nel caso di specie, detta disposizione non è applicabile in quanto la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non si è avvalsa di questa possibilità (
16
).
28.
La Corte ha già avuto modo di interpretare l’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96 in due occasioni. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che l’esenzione obbligatoria prevista da tale disposizione si applica ai prodotti energetici, quali il gas naturale, utilizzati per la produzione di elettricità allorché detti prodotti sono utilizzati per la produzione combinata della medesima e di calore (
17
). Inoltre, con la sentenza Turbogás, la Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che il gas naturale e il gasolio utilizzati per la produzione di elettricità termica da una centrale a ciclo combinato sono esentati dall’imposta (
18
).
29.
Tuttavia, le cause che hanno dato luogo a queste due sentenze differiscono dalla controversia oggetto del procedimento principale in quanto vertevano sull’applicazione dell’esenzione controversa a «prodotti energetici» il cui utilizzo per la produzione di energia elettrica non era contestato. Orbene, nel caso di specie, da un lato, il prodotto che può essere esentato dall’imposta non è il «prodotto energetico», bensì l’«elettricità» e, dall’altro, il punto di contestazione è per l’appunto se tale elettricità debba essere considerata come facente parte del processo di produzione di elettricità, ai sensi dell’esenzione controversa.
B.
Sulla prima questione pregiudiziale
30.
Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96 debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta dell’«elettricità utilizzata per produrre elettricità» comprenda anche i quantitativi di energia elettrica utilizzati nell’ambito dell’estrazione di lignite in una cava a cielo aperto nonché della trasformazione e della lavorazione successive della lignite in centrali elettriche (ossia frantumazione, separazione di parti estranee e sminuzzamento fino alla grandezza richiesta dal funzionamento della caldaia).
31.
Secondo lo [OSCURATO:PERSONA], si dovrebbe rispondere in senso negativo a tale prima questione pregiudiziale. Esso afferma, in sostanza, che un’interpretazione restrittiva della disposizione summenzionata, come richiesta dalla giurisprudenza della Corte, condurrebbe ad esentare unicamente il consumo di elettricità strettamente connesso alla produzione di elettricità, il che escluderebbe di fatto l’elettricità utilizzata nell’ambito dell’estrazione e della lavorazione dei prodotti energetici.
32.
Per contro, la RWE [OSCURATO:PERSONA] ritiene che occorra rispondere alla prima questione pregiudiziale in senso affermativo. A suo avviso, l’elettricità utilizzata sia per l’estrazione della lignite sia per la successiva lavorazione rientra nell’esenzione controversa, in quanto tali operazioni sono tutte indispensabili e fanno parte del processo di produzione dell’elettricità.
33.
[OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, condivide in sostanza l’analisi dello [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’elettricità utilizzata ai fini dell’estrazione della lignite, ma ritiene che l’esenzione controversa possa nondimeno applicarsi alle lavorazioni della lignite, quando tali operazioni siano necessarie per l’utilizzo delle caldaie delle centrali.
34.
Per le ragioni che seguono, condivido quest’ultima posizione.
35.
Ricordo che, conformemente a una giurisprudenza costante, le disposizioni relative alle esenzioni previste dalla direttiva 2003/96 devono essere oggetto d’interpretazione autonoma, fondata sul loro tenore letterale nonché sull’impianto sistematico e sulle finalità perseguite dalla direttiva medesima (
19
). La questione se l’estrazione della lignite nelle cave a cielo aperto e la sua successiva lavorazione nelle centrali debbano poter beneficiare dell’esenzione controversa sarà esaminata alla luce di tale interpretazione autonoma preliminare.
36.
In primo luogo, per quanto concerne il tenore letterale dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, dai termini di tale articolo emerge che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad esentare dalla tassazione dell’elettricità prevista dalla direttiva, in particolare, i «prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità» (prima ipotesi) nonché «l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa» (seconda ipotesi).
37.
A tale proposito, si deve constatare, da un lato, per quanto riguarda la prima ipotesi, la quale si riferisce al processo di produzione di elettricità, che la direttiva 2003/96 individua con chiarezza i «prodotti energetici» che rientrano nell’esenzione, fissando in maniera esaustiva, all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva medesima l’elenco di tali prodotti mediante un riferimento ai codici della nomenclatura combinata (
20
). Tuttavia, detta direttiva non fornisce alcuna precisazione in merito all’espressione «utilizzo per la produzione di elettricità», dato che tale nozione non è definita nella direttiva né con riferimento al diritto nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
21
). Dall’altro lato, in merito alla seconda ipotesi, vale a dire l’elettricità utilizzata per
il mantenimento della capacità di produzione di elettricità
(
22
), neanche tale nozione è oggetto di ulteriori precisazioni nella direttiva 2003/96.
38.
Non essendovi una definizione di «utilizzo per la produzione di elettricità» in tale direttiva (
23
), la determinazione del significato e della portata di tali termini deve essere stabilita sulla base del significato abituale dei termini stessi nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto nel quale essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono inseriti (
24
).
39.
A questo proposito, constato, anzitutto, che dai termini summenzionati emerge chiaramente che l’elettricità esente deve essere intesa come quella prelevata
al fine
di produrre elettricità. Ne consegue che occorre, pertanto, escludere dall’esenzione controversa l’elettricità semplicemente prelevata in occasione dell’operazione di produzione di elettricità senza mirare direttamente a rendere possibile o a concorrere al processo di tale produzione (
25
). Un consumo di elettricità siffatto potrebbe comprendere, ad esempio, il consumo negli edifici amministrativi di un impianto di produzione di energia elettrica.
40.
Occorre inoltre rilevare che la distinzione operata tra le due ipotesi dell’esenzione controversa – vale a dire l’elettricità utilizzata «per produrre elettricità», da un lato, e per «mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa», dall’altro – suggerisce che le attività rientranti nella
produzione
non possono essere considerate attività connesse al
mantenimento della capacità
di tale produzione (
26
).
41.
Infine, poiché il tenore letterale dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96 non precisa i diversi tipi di consumo di elettricità che possono beneficiare dell’esenzione controversa, ritengo che la nozione di «utilizzo per la produzione di elettricità» debba essere valutata tenendo conto delle specificità di quest’ultima. Anche questo approccio mi sembra ragionevole, dato che la genericità della nozione di «produzione di elettricità» consente di distinguere l’applicazione dell’esenzione in funzione del metodo di produzione dell’elettricità (
27
). È in tale ottica che la Corte ha riconosciuto che il tenore letterale di tale disposizione non esclude per nulla dall’ambito di applicazione dell’esenzione controversa i prodotti energetici utilizzati da un impianto di cogenerazione al fine della generazione combinata di calore e di elettricità (
28
)
42.
Ciò premesso, il tenore letterale dell’esenzione controversa non permette di stabilire con certezza se l’elettricità destinata ad essere utilizzata nei processi a monte della generazione di energia elettrica, e in particolare per l’estrazione della lignite e la sua successiva lavorazione nelle centrali, debba essere esentata in quanto facente parte del processo di «produzione dell’elettricità» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96.
43.
In secondo luogo, quanto all’impianto sistematico della direttiva 2003/96, occorre rammentare che, poiché la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità costituisce la norma di principio, quest’ultima non è intesa ad istituire esenzioni di carattere generale. Pertanto, giacché l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 enuncia in maniera tassativa le esenzioni obbligatorie che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a riconoscere nell’ambito della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, detta disposizione non può essere interpretata in modo estensivo, perché altrimenti si priverebbe la tassazione armonizzata di qualsiasi effetto utile (
29
).
44.
La Corte ha inoltre dichiarato che dall’impianto sistematico della direttiva 2003/96 risulta che, ad esclusione di due casi specifici – vale a dire quelli previsti all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, e all’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, di tale direttiva –, l’esenzione obbligatoria dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità prevista all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, di detta direttiva s’impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri in modo incondizionato (
30
). Ciò implica che non possono influire sull’applicazione di tale esenzione le disposizioni della medesima direttiva che hanno carattere facoltativo, quali l’articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, della stessa.
45.
Pertanto, se l’esenzione controversa va interpretata in modo restrittivo, laddove l’elettricità sia impiegata per produrre elettricità o per mantenere la capacità di tale produzione, detta esenzione opera in maniera incondizionata e deve essere attuata.
46.
In terzo luogo, per quanto concerne gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/96, occorre ricordare, anzitutto, che, nel prevedere un regime di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell’elettricità, tale direttiva mira al raggiungimento di un duplice obiettivo, ossia, da un lato, promuovere il buon funzionamento del mercato interno nel settore dell’energia, evitando, in particolare, le distorsioni della concorrenza (
31
), e, dall’altro, incoraggiare obiettivi di politica ambientale (
32
).
47.
Da un lato, per quanto riguarda il primo obiettivo e, in particolare, quello di evitare distorsioni della concorrenza, rilevo che, qualora l’energia utilizzata per la produzione di elettricità in una centrale non fosse esente da imposta a titolo dell’esenzione controversa, ne deriverebbe un rischio di doppia imposizione, giacché l’elettricità in tal modo prodotta sarebbe, conformemente all’articolo 1 della direttiva in parola, parimenti assoggettata a imposizione (
33
). Pertanto tale obiettivo implica che l’attuazione dell’esenzione controversa possa condurre a una differenza di trattamento tra le diverse entità di produzione di elettricità (
34
). Infatti, un eventuale ampliamento dell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’imposta sull’elettricità per un tipo particolare di produzione di energia elettrica potrebbe svantaggiare coloro che producono elettricità da altre forme di prodotti energetici che sarebbero esposti a un’eventuale doppia imposizione. Analogamente, sussiste, per via della doppia imposizione, un rischio di discriminazione tra i produttori di energia prodotta dallo stesso prodotto energetico quando i fattori produttivi necessari alla produzione, per i quali occorre una lavorazione che implica un consumo di elettricità, sono importati soltanto da una parte di detti produttori.
48.
Dall’altro lato, quanto all’obiettivo relativo alla tutela dell’ambiente, è pacifico che la produzione di elettricità dalla lignite comporti numerosi obblighi imposti dalle norme ambientali, che mirano all’utilizzo più pulito possibile dei prodotti energetici. Non si può quindi escludere che l’esenzione controversa sia idonea ad incidere sull’attuazione di tali obblighi, allorché essi comportino la lavorazione del prodotto energetico con l’impiego di elettricità, al fine di rendere possibile una produzione energetica più ecologica.
49.
I consumi controversi devono essere valutati alla luce delle considerazioni di carattere generale che precedono.
50.
Da un lato, per quanto attiene all’elettricità consumata nell’estrazione della lignite in una cava a cielo aperto, ritengo anzitutto che tale operazione, pur essendo certamente effettuata al fine (ultimo) di produrre elettricità, non possa tuttavia essere considerata, tenuto conto anche dell’accezione corrente dell’espressione «produzione di elettricità», come facente parte della produzione di elettricità, ai sensi dell’esenzione controversa. Infatti, l’elettricità utilizzata per l’estrazione serve a produrre lignite grezza, la quale costituisce, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96, un «prodotto energetico» (
35
). Orbene, l’esenzione controversa si applica unicamente alla produzione di elettricità, e non alla «produzione di prodotti energetici» (
36
). Inoltre, se il legislatore dell’Unione avesse voluto esonerare questo tipo di consumo a titolo dell’esenzione controversa, lo avrebbe indicato in modo più esplicito, menzionando, ad esempio, «l’elettricità utilizzata per la produzione di un prodotto energetico», come ha fatto, in sostanza, nell’ambito dell’esenzione facoltativa di cui all’articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, della menzionata direttiva. Tale interpretazione sarebbe anche coerente con l’interpretazione restrittiva che occorre dare al campo di applicazione dell’esenzione controversa. Inoltre, tenuto conto dell’obiettivo di non determinare distorsioni della concorrenza, sarebbe preferibile distinguere il processo di estrazione di un prodotto energetico dalla produzione di elettricità. Diversamente, potrebbe verificarsi una disparità di trattamento tra le imprese che gestiscono centrali elettriche ed estraggono lignite per la produzione di elettricità e le imprese che acquistano presso terzi lignite grezza per produrre elettricità, in ragione dei diversi oneri fiscali (
37
).
51.
In base a tale ragionamento, la produzione di lignite grezza dovrebbe terminare con la fase dello stoccaggio nei depositi delle cave a cielo aperto. Pertanto, qualsiasi consumo di elettricità prima di tale fase connesso al funzionamento delle pompe idrauliche per l’abbassamento del livello delle acque sotterranee e per il funzionamento di grandi attrezzature, quali escavatori a cucchiai, utilizzati per estrarre lignite e materiale sterile, e macchinari di rinterro di un’altra parte della cava a cielo aperto, nonché per l’illuminazione della cava stessa, non dovrebbe beneficiare dell’esenzione controversa.
52.
Questa conclusione non può, a mio avviso, essere inficiata alla luce delle considerazioni fattuali dedotte dalla RWE [OSCURATO:PERSONA], volte a dimostrare l’indissociabile unità tra le centrali di produzione a lignite e le cave a cielo aperto. Sebbene sia verosimile che una centrale a lignite possa essere operata solo se la lignite è pronta per essere utilizzata come fonte di energia, in quanto la lignite non viene fornita su lunghe distanze e quella necessaria alla combustione non può essere acquistata sul mercato (
38
), tale constatazione non è sufficiente per considerare l’estrazione della lignite quale parte indissociabile del processo di trasformazione della lignite in elettricità. Anche se tali affermazioni possono deporre a favore di un ampliamento dell’esenzione controversa con specifico riferimento al mercato della produzione di energia dalla lignite, esse non possono trovare sostegno nel testo della direttiva 2003/96, che è di natura più generale e non tiene conto delle specificità del mercato dell’energia da lignite.
53.
Dall’altro lato, per quanto riguarda l’elettricità utilizzata nella successiva lavorazione della lignite in centrali elettriche, ritengo che, poiché la lignite, allo stato grezzo, è qualificata come «prodotto energetico», il consumo di elettricità in qualsiasi operazione che si svolga nel medesimo stabilimento o, perlomeno, in impianti secondari e ausiliari, finalizzata alla trasformazione e alla lavorazione successive della lignite in centrali elettriche, dovrebbe dare luogo a un’esenzione dall’imposta sull’elettricità, in quanto tali lavorazioni non contribuiscono più alla produzione del «prodotto energetico», bensì direttamente alla produzione di elettricità (
39
).
54.
Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare se tali processi siano effettivamente necessari e indispensabili in funzione del tipo di centrale a lignite (
40
). A tale proposito, la RWE [OSCURATO:PERSONA] gestiva tre tipi di centrali, che bruciavano lignite di diversi tipi, ossia «caldaie alimentate tramite griglia», «caldaie a letto fluido» e «caldaie funzionanti a polvere di lignite, alimentate dall’impianto di macinazione». Sembra pacifico che, ad eccezione del primo tipo (caldaia alimentata tramite griglia), che è obsoleto, tale trattamento successivo della lignite sia indispensabile per adempiere gli obblighi di cui alle normative industriali e ambientali, tanto per le caldaie a letto fluido quanto per quelle a polvere di lignite. Spetta al giudice del rinvio verificare se le suddette lavorazioni corrispondano effettivamente ai requisiti normativi e alle caldaie in questione. A tale riguardo, le eventuali difficoltà di ordine pratico che comporta la necessità di individuare la parte di elettricità utilizzata per le lavorazioni della lignite rispetto a quella utilizzata per altri scopi non possono, in nessun caso, esimere gli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’ obbligo di esentare in modo incondizionato l’energia elettrica utilizzata per produrre elettricità, conformemente all’esenzione controversa (
41
).
55.
Risulta da quanto precede che l’esenzione controversa potrebbe applicarsi a processi quali la frantumazione, la separazione di particelle estranee e la macinazione, quando tali operazioni siano indispensabili per, e riguardano esclusivamente, l’utilizzazione della lignite nelle specifiche caldaie di una centrale elettrica ai fini della produzione di elettricità.
56.
Infine, ad abundantiam, ritengo che tale interpretazione non possa essere rimessa in discussione dalle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/96 alla luce delle quali il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare l’esenzione controversa.
57.
Ricordo che, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2003/96, il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato un fatto generatore dell’imposta sui prodotti energetici se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati all’interno dello stabilimento. La seconda frase di tale paragrafo, cui il giudice del rinvio fa specificamente riferimento, dispone, tra l’altro, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri
possono
anche considerare il consumo di elettricità non prodotto all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici e il consumo di elettricità all’interno di uno stabilimento che produce combustibili destinati alla generazione di elettricità come fatto non generatore d’imposta.
58.
Da un lato, occorre anzitutto rammentare che la disposizione summenzionata conferisce una possibilità agli [OSCURATO:PERSONA] membri. Si tratta quindi di un’eccezione facoltativa all’esigibilità dell’imposta, di cui il legislatore tedesco non si è avvalso. Così, un regime facoltativo non può costituire un elemento determinante per definire la portata delle esenzioni obbligatorie, come l’esenzione controversa. Infatti, poiché essa impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo incondizionato di esentare i prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, un regime facoltativo, come quello previsto all’articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/96 può avere unicamente un carattere residuale (
42
).
59.
Dall’altro lato, supponendo che le varie attività della RWE [OSCURATO:PERSONA] si svolgano «all’interno di uno stabilimento» ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2003/96, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, ritengo che il prelievo di elettricità sul sito della cava a cielo aperto ai fini dell’estrazione di lignite possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 21, paragrafo 3, prima parte della seconda frase, di tale direttiva. Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono considerare «il consumo di elettricità (...) non prodott[a] all’interno di [uno] stabilimento [che produce prodotti energetici]» come non costituente un fatto generatore. Tale interpretazione è coerente con l’approccio proposto in relazione all’estrazione della lignite, in quanto l’esenzione facoltativa prevista all’articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/96 non avrebbe senso né ragion d’essere se la medesima esenzione fosse già obbligatoria ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, di tale direttiva.
60.
Propongo quindi di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’esenzione controversa, riguardante «l’elettricità utilizzata per produrre elettricità», deve essere interpretata nel senso che rientra in tale esenzione soltanto l’elettricità utilizzata in operazioni che sono indispensabili e contribuiscono direttamente al processo della produzione elettrica, esclusa quindi l’operazione di estrazione di prodotti energetici, ma incluse le operazioni che avvengono nello stesso stabilimento o, quanto meno, in impianti secondari e ausiliari, finalizzate esclusivamente alla trasformazione e alla lavorazione successive del prodotto energetico ai fini dell’alimentazione delle centrali elettriche.
C.
Sulla seconda questione pregiudiziale
61.
Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96 possa essere interpretato, tenuto conto dell’articolo 21, paragrafo 3, terza frase, della medesima direttiva, nel senso che rientra nell’esenzione dall’imposta dell’«elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa» anche l’elettricità destinata al funzionamento di impianti di stoccaggio e di mezzi di trasporto necessari al funzionamento continuativo di tali centrali.
62.
Secondo lo [OSCURATO:PERSONA], si deve rispondere in senso negativo anche a tale seconda questione pregiudiziale, in quanto l’utilizzo dell’elettricità destinata al funzionamento di impianti di stoccaggio e di mezzi di trasporto non può essere esentato dall’imposta, dato che l’esenzione «per mantenere la capacità di produrre l’elettricità» è solo un’estensione dell’esenzione dell’«elettricità utilizzata per produrre elettricità» e come tale può riguardare soltanto processi per i quali l’utilizzo di elettricità sarebbe esentato anche a titolo del suo utilizzo per la produzione di elettricità.
63.
La RWE [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece che si debba rispondere a detta questione in senso affermativo, segnatamente in quanto il riferimento al «mantenimento della capacità di produrre l’elettricità stessa» indicherebbe che l’elettricità esentata va oltre il processo di trasformazione energetica e include l’elettricità utilizzata a monte o a valle di esso.
64.
[OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, considera che i servizi di stoccaggio e di trasporto della lignite non fanno parte del processo di produzione dell’elettricità nel senso stretto dell’espressione e devono quindi essere esclusi dall’esenzione controversa.
65.
Per le ragioni che seguono, propongo un approccio diversificato in base al quale possa ammettersi che l’elettricità per il trasporto della lignite alle centrali e lo stoccaggio nelle stesse può beneficiare dell’esenzione controversa se è dimostrato che tali operazioni sono direttamente connesse e indispensabili al mantenimento della capacità produttiva della centrale di cui trattasi.
66.
Anzitutto, rilevo che la distinzione operata tra le due ipotesi dell’esenzione controversa – vale a dire l’elettricità utilizzata «per produrre elettricità», da un lato, e quella utilizzata «per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa», dall’altro – suggerisce che le attività rientranti nel
mantenimento della capacità
non coincidono con le attività rientranti nella
produzione
. Ciò implica che, contrariamente a quanto sostiene, in sostanza, lo [OSCURATO:PERSONA], l’elettricità esentata a titolo della seconda ipotesi non deve (necessariamente) rientrare nel processo di trasformazione energetica, cosicché l’elettricità utilizzata a monte o a valle della trasformazione energetica può essere parimenti esentata dall’imposta qualora serva a mantenere la capacità di produzione dell’elettricità.
67.
Tale interpretazione è inoltre avvalorata dalla genesi storica della direttiva 2003/96. Infatti, nella sua proposta iniziale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva semplicemente previsto un’esenzione dall’imposta per «i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità e calore generato durante la sua produzione» (
43
), il che corrisponde, in sostanza, alla prima ipotesi dell’esenzione controversa. La seconda ipotesi di tale esenzione è invece stata inserita nel testo della direttiva dal Consiglio solo in una fase successiva dell’adozione. Affinché detta aggiunta abbia senso e non sia considerata pleonastica, se ne deve dedurre che gli autori della direttiva hanno necessariamente inteso creare una nuova causa di esenzione che va oltre quella di cui alla proposta della [OSCURATO:PERSONA].
68.
Inoltre, occorre ribadire che, come per la prima ipotesi, l’esenzione prevista con la seconda ipotesi deve essere interpretata restrittivamente. Pertanto, l’applicazione dell’esenzione in parola deve essere ammessa soltanto quando sia effettivamente dimostrato che sussiste un nesso diretto tra la continuità della produzione e l’elettricità consumata.
69.
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che il funzionamento delle centrali della RWE [OSCURATO:PERSONA] si basava su una produzione ininterrotta di elettricità. Infatti, è pacifico che, per assicurare una produzione ininterrotta di elettricità, la RWE [OSCURATO:PERSONA] aveva previsto depositi di tre diverse grandezze e funzioni, a partire dai quali la lignite veniva man mano trasportata alle caldaie nelle centrali. Più precisamente, la lignite era anzitutto immagazzinata in ciascuna delle cave a cielo aperto in un deposito avente una capacità corrispondente a sei giorni di funzionamento della centrale e, successivamente, veniva trasportata verso i depositi delle centrali, che avevano una capacità corrispondente a uno o due giorni di funzionamento della centrale. In base a tale descrizione fattuale, per la quale ha competenza esclusiva il giudice del rinvio, sembrerebbe che tanto le operazioni di stoccaggio quanto quelle di trasporto fossero intese a garantire una produzione ininterrotta di elettricità e il mantenimento di tale capacità. Orbene, salvo privare di significato l’espressione «elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa», ritengo che tali operazioni debbano effettivamente rientrare nell’esenzione controversa.
70.
Tale conclusione non può, a mio avviso, essere messa in discussione dalle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 3, terza frase, della direttiva 2003/96, secondo le quali, qualora il consumo di prodotti energetici avvenga per fini non connessi con la produzione di prodotti energetici e, in particolare, per la propulsione di veicoli, questo deve essere considerato come un fatto generatore d’imposta, che comporta l’imposizione. Infatti, anzitutto, tale disposizione si riferisce al «consumo di prodotti energetici» per fini non connessi con la produzione di prodotti energetici, quale, ad esempio, il trasporto del personale verso i luoghi di lavoro sul sito dell’impresa RWE [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, nel caso di specie, tutti i consumi in questione riguardano il consumo di elettricità e, ad eccezione del consumo connesso all’estrazione della lignite, servono a produrre non già prodotti energetici, bensì energia elettrica. In ogni caso, dalla sua collocazione nell’impianto sistematico della direttiva 2003/96, risulta che la terza frase di detta disposizione dovrebbe limitare solo le esenzioni di cui alla prima e alla seconda frase della medesima disposizione (
44
).
71.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’esenzione controversa, riguardante l’«elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa», deve essere interpretata nel senso che essa riguarda soltanto l’elettricità utilizzata in operazioni che sono indispensabili e contribuiscono direttamente al processo di mantenimento della capacità di produzione elettrica, il che può includere operazioni con le quali prodotti energetici vengono stoccati o trasportati verso le centrali elettriche.
V.
Conclusione
72.
Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere nella maniera seguente alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]):
1)
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, riguardante l’«elettricità utilizzata per produrre elettricità»,
dev’essere interpretato nel senso che:
rientra in tale esenzione soltanto l’elettricità utilizzata in operazioni che sono indispensabili e contribuiscono direttamente al processo della produzione elettrica, esclusa quindi l’operazione di estrazione di un prodotto energetico, ma incluse le operazioni che avvengono nello stesso stabilimento o, quanto meno, in impianti secondari e ausiliari, finalizzate esclusivamente alla trasformazione e alla lavorazione successive del prodotto energetico ai fini dell’alimentazione delle centrali elettriche.
2)
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, riguardante l’«elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa»,
dev’essere interpretato nel senso che:
rientra in tale esenzione soltanto l’elettricità utilizzata in operazioni che sono indispensabili e contribuiscono direttamente al processo di mantenimento della capacità di produzione elettrica, il che può includere operazioni con le quali prodotti energetici vengono stoccati o trasportati verso le centrali elettriche.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Direttiva del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (
GU 2003, L 283, pag. 51
).
(
3
) V., in particolare, sentenze del 5 luglio 2007, Fendt Italiana (
C‑145/06 e C‑146/06
,
EU:C:2007:411
, punto
36
); del 17 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Bonn (C‑226/07; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Bonn,
EU:C:2008:429
); del 4 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]Ems (
C‑5/14
,
EU:C:2015:354
, punti da
40
a
54
); del 13 luglio 2017, Vakarų Baltijos laivų statykla (C‑151/16; in prosieguo la «sentenza Vakarų Baltijos laivų statykla,
EU:C:2017:537
); del 7 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] (C‑31/17; in prosieguo la «sentenza [OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2018:168
); del 27 giugno 2018, Turbogás (C‑90/17; in prosieguo: la «sentenza Turbogás,
EU:C:2018:498
); del 16 ottobre 2019, UPM France (C‑270/18; in prosieguo la «sentenza UPM France,
EU:C:2019:862
), e del 7 novembre 2019, Petrotel‑Lukoil (C‑68/18; in prosieguo: la «sentenza Petrotel‑Lukoil»,
EU:C:2019:933
, punti
33
,
46
e
47
).
(
4
) V. sentenze del 6 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑49/17
,
EU:C:2018:395
), Petrotel‑Lukoil e del 3 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑44/19; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2020:982
).
(
5
) BGBl. 1999 I, pag. 378, e BGBl. 2000 I, pag. 147.
(
6
) BGBl. 2002 I, pag. 4602 e BGBl. 2003 I, pag. 3076.
(
7
) BGBl. 2000 I, pag. 794.
(
8
) Nel corso del 2004, la RWE [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto, nelle sue centrali collegate a tali cave a cielo aperto, quasi il 10% dell’energia elettrica consumata in [OSCURATO:PERSONA].
(
9
) La RWE [OSCURATO:PERSONA] non chiede alcuna esenzione dall’imposta per le attività che essa imputa alla produzione di bricchetti e di polvere di lignite per acquirenti industriali che li destinano ai loro impianti. Essa ha quindi presentato con riserva la sua dichiarazione relativa all’imposta sull’elettricità per un importo di EUR 31526540,15.
(
10
) V. articolo 1 e considerando da 2 a 5 e 24 della direttiva 2003/96, nonché sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 29 e giurisprudenza citata) e [OSCURATO:PERSONA] (punto 21).
(
11
) V., al riguardo, pagina 5 della proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l’imposizione dei prodotti energetici (
GU 1997, C 139, pag. 14
; in prosieguo: la «proposta della [OSCURATO:PERSONA]»).
(
12
) Sentenza del 16 ottobre 2019, UPM France (
C‑270/18
,
EU:C:2019:862
, punto
39
). Al riguardo, rammento che la Corte ha dichiarato che quando un ente produce elettricità per uso proprio, tale elettricità non viene distribuita ed esula pertanto dal regime di tassazione armonizzato istituito dalla direttiva 2003/96 [v. sentenze Turbogás (punti 32 e 38) e UPM France (punto 33)].
(
13
) [OSCURATO:PERSONA] (punto 30) e Turbogás (punto 35).
(
14
) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2003/96, quest’ultima non si applica se l’elettricità è utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici (terzo trattino), o incide per oltre il 50% sul costo di un prodotto (quarto trattino).
(
15
) V. i livelli minimi di imposizione applicabili all’elettricità nell’allegato I, tabella C, della direttiva 2003/96. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, il livello di tassazione rappresenta l’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette [eccetto l’imposta sul valore aggiunto (IVA)], calcolate direttamente o indirettamente sull’elettricità all’atto dell’immissione in consumo.
(
16
) V., a tale proposito, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Bonn (punti da 22 a 25).
(
17
) [OSCURATO:PERSONA] (punti 38 e 46).
(
18
) Sentenza Turbogás (punti 12 e 42).
(
19
) [OSCURATO:PERSONA] (punto 21 e giurisprudenza citata). Qualsiasi interpretazione divergente a livello nazionale degli obblighi di esenzione previsti dalla direttiva 2003/96 recherebbe pregiudizio all’obiettivo di armonizzazione della normativa dell’Unione e alla certezza del diritto, e rischierebbe di introdurre disparità di trattamento tra le operazioni economiche di cui trattasi [v. sentenza del 21 dicembre 2011, Haltergemeinschaft (C‑250/10, non pubblicata, EU:2011:862, punti 18 e 19)]
(
20
) V., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]‑Ems (
C‑5/14
,
EU:C:2015:354
, punti
46
e
47
). Peraltro, la Corte ha dichiarato, a tale proposito, che l’obbligo di esenzione è sufficientemente preciso e incondizionato da conferire ai privati il diritto di avvalersene dinanzi al giudice nazionale al fine di opporsi a una normativa nazionale incompatibile con esso [sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Bonn (punto 33)].
(
21
) Tuttavia, tale riferimento è operato riguardo alla nozione di «generazione combinata di energia e calore (...) “rispettosa dell’ambiente”», di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/96.
(
22
) Il corsivo è mio.
(
23
) Rilevo inoltre che la direttiva 2003/96 nono disciplina con che modalità si debba fornire la prova dell’utilizzo dei prodotti energetici o dell’elettricità per fini che danno diritto all’esenzione. Al contrario, come risulta dal suo articolo 14, paragrafo 1, tale direttiva conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di stabilire le condizioni delle esenzioni contemplate in tale disposizione, al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi [v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2016, Polihim-SS (
C‑355/14
,
EU:C:2016:403
, punto
57
)].
(
24
) V. sentenza del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑163/16
,
EU:C:2018:423
, punto
20
e giurisprudenza citata).
(
25
) V., per analogia, sentenza Vakarų Baltijos laivų statykla (punti 29 e 30), sull’applicazione dell’esenzione prevista all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96, alle operazioni di navigazione non
direttamente
funzionali alla prestazione di un servizio a titolo oneroso.
(
26
) V. l’analisi al paragrafo 66 delle presenti conclusioni.
(
27
) A titolo d’esempio, mi sembra difficilmente contestabile che i vari processi di produzione di elettricità in una centrale eolica siano diversi da quelli di una centrale nucleare o, come nel caso di specie, di una centrale a lignite.
(
28
) [OSCURATO:PERSONA] (punto 23).
(
29
) [OSCURATO:PERSONA] (punti 24 e 25 nonché giurisprudenza citata).
(
30
) V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punti 27 e 28) e UPM France (punto 53).
(
31
) [OSCURATO:PERSONA] (punto 29 e giurisprudenza citata) e Turbogás (punto 34).
(
32
) V. sentenza del 6 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑49/17
,
EU:C:2018:395
, punto
28
e giurisprudenza citata). V. altresì considerando 6 della direttiva 2003/96.
(
33
) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 31 e 33 nonché giurisprudenza citata).
(
34
) V., in tal senso, sentenza Turbogás (punti 35 e 42).
(
35
) V. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96, il quale fa riferimento al codice NACE, 2702, che corrisponde, tra l’altro, alle «[l]igniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo», e le Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (
GU 2015, C 76, pag. 1
), alla voce 2702.
(
36
) Il termine «produzione» può comprendere, se del caso, anche l’«estrazione» (v., in tal senso, articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2003/96). V., nello stesso senso, il considerando 25 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (
GU 2014, L 94, pag. 243
).
(
37
) V., in tal senso, sentenza Turbogás (punto 42).
(
38
) Tale nesso indissociabile tra l’estrazione e la produzione di elettricità risulterebbe dall’assenza di un mercato tedesco o internazionale della fornitura di lignite.
(
39
) V., in tal senso, sentenza Petrotel-Lukoil (punto 34).
(
40
) V., per analogia, sentenza Vakarų Baltijos laivų statykla (punti 35 e 36).
(
41
) V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 45).
(
42
) V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti da 41 a 43).
(
43
) V. articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della proposta della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 1997, C 139, pag. 14
).
(
44
) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Petrotel-Lukoil (
C‑68/18
,
EU:C:2019:422
, paragrafo
27
).