CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 36511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30277/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 131. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata in data 5.10.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Oggetto:liquidazione c.t.u. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il giudice monocratico del Tribunale di Roma aveva liquidato all’arch. [OSCURATO:PERSONA] l’importo di €. 4695,83 per le attività di consulente tecnico in un causa di usucapione, con incarico di verifica dello stato dei luoghi e di stima di un terreno. L’opponente aveva eccepito l’errato calcolo del compenso a vacazioni e l’incompletezza della relazione. Il giudice ha riformato il decreto, liquidando l’importo di € 1529,57, pari ai massimi previsti dagli artt. 12 e 13 D.P.R. 380/1982, data la mole di documenti esaminati, reputando inoltre che, essendo demandato al tecnico anche l’accertamento della consistenza dei luoghi di tipo storico, dovesse riconoscersi un compenso aggiuntivo corrispondente a 50 vacazioni. Per la cassazione dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; le altre parti sono rimaste intimate. Il Relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., e il Presidente ha quindi fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 4 L. 319/1980 e l’omesso esame di fatto decisivo, lamentando che il tribunale, nel liquidare parte del compenso a vacazioni, non abbia considerato il rilevante numero di documenti esaminati per la risposta ai quesiti sulla consistenza storica dei luoghi. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, sostenendo che il tribunale, nel riconoscere solo 50 vacazioni per taluni degli accertamenti svolti, non abbia dato conto delle ragioni della decisione. I due motivi sono inammissibili. Il giudice di merito ha chiaramente distinto i quesiti relativi alla stima dei beni e alla descrizione dello stato di fatto, attribuendo per tali accertamenti, il valore tabellare massimo proprio a causa del rilevante numero di documenti esaminati, nonché un importo pari ad ulteriori 50 vacazioni, in luogo delle 521 vacazioni richieste, in base al tempo effettivamente impiegato, per un importo di circa sette giorni continuativi di otto ore ciascuno (4 vacazioni di due ore pro die). La riduzione del compenso a vacazioni è stata operata distinguendo la gravosità dell’impegno per le singole attività svolte, considerando i documenti valutati per le prime due attività e il restante tempo necessario per esaminare quelli relativi alla consistenza storica. Il relativo accertamento pertiene al fatto – insindacabile in cassazione –in quanto logicamente motivato. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che l’opposizione era stata solo parzialmente accolta e che sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese di lite. Il motivo, che, in effetti, è rivolto ad evidenziare l’insussistenza dei presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, è fondato. Il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice non ha natura impugnatoria, ma costituisce la fase di un unico procedimento, dal cui esito finale dipende anche la regolazione delle spese processuali, che deve essere compiuta in maniera non frazionata, ma unitaria. Trattasi di giudizio a carattere interamente devolutivo: l’oggetto del contendere non è la legittimità del decreto, ma la correttezza di dettaliquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.- e di regola re le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. 1470/2018; Cass. 24672/2013; Cass.2576/1989). Nel caso in esame, il consulente ha ottenuto – con l’ordinanza impugnata - un importo inferiore a quello liquidato con il decreto, in relazione a richieste di compenso riguardanti attività valutative ritenute autonome, sia pure nell’ambito del medesimo incarico di consulenza: all’esito dell’opposizione non era soccombente, neppure parzialmente e non poteva rispondere delle spese, fatta salva la possibilità di compensazione (Cass. s.u. 32061/2022). E’ quindi accolto il terzo motivo di ricorso, con rigetto degli altri. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo altri accertamenti, la causa può esser decisa nel merito, disponendo al compensazione delle spese dell’opposizione in relazione all’esito del relativo procedimento, nonché di quelle del presente giudizio di legittimità, stante la parziale fondatezza del ricorso. P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio di opposizione e quelle del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione