CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 13 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il ricorso, con cui genericamente si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità de'l'imputato per il delitto contestato nonché in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio inflittogli, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e, comunque, è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (si vedano, in proposito, pag. 3 e 4 sulla incontestata prova della truffa, ricavata non solo dalle dichiarazioni della persona offesa ma anche dai dati documentali agli atti) Considerato altresì che le modalità di esecuzione della condotta e l'entità della somma giustificano lo scostamento, peraltro modesto, dal minimo edittale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, data l'assenza di elementi positivi e la mancata deduzione di motivi specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P sid