CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 12702/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] «avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto - in via principale - l'emissione nei suoi confronti non di due cumuli parziali, bensì di un cumulo unico conseguente a plurime pene concorrenti, in ordine ad alcune sentenze pronunciate dalla Corte d'assise d'appello, così invocando la rideterminazione della pena complessiva nella misura di anni trenta di reclusione. L'odierno ricorrente aveva altresì domandato la detrazione dalla suddetta pena complessiva - a titolo di fungibilità - di alcuni periodi di carcerazione cautelare sofferti in relazione alla sentenza da ultimo posta in esecuzione, con conseguente fissazione del fine pena al giorno 11/07/2024. In via subordinata, aveva infine eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Il Tribunale ha invece dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendo che il sopra riassunto petitum esulasse dalla competenza del Giudice dell'esecuzione, per rientrare invece in quella del Pubblico ministero, non risultando prospettate questioni afferenti al titolo esecutivo. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, che vengono di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, in ossequio al dettato dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, vengono contestualmente denunciate l'erronea applicazione della legge processuale e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 178, 179, 657 e 666 cod. proc. pen., per aver omesso - attraverso la decisione assunta de plano - qualsivoglia valutazione in ordine all'incidente di esecuzione, segnatamente non pronunciandosi sull'istanza di fungibilità. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole ancora della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. a), 179 e 666 cod. proc. pen., per avere il Tribunale deciso in assenza di contraddittorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria difensiva datata 14/02/2023, il ricorrente(ha sostanzialmente ribadito quanto sostenuto in sede di ricorso, ribadendo la sussistenza della competenza del Giudice dell'esecuzione in ordine al provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il ricorso è fondato. 2. Con la richiesta dichiarata inammissibile a mezzo dell'impugnata ordinanza, il Crisafulli lamentava l'emissione - ad opera del Pubblico ministero - di due cumuli parziali, piuttosto che di un cumulo unico. Tale istanza in realtà altro non era, se non una critica ai cumuli stessi; essa avrebbe pertanto postulato la trattazione in udienza. [OSCURATO:PERSONA] ha al contrario assunto la decisione "de plano". La giurisprudenza di questa Corte, in punto di conseguenze scaturenti dalla mancata convocazione di udienza - nei casi in cui ciò sia previsto come obbligatorio dalla legge - è però del tutto consolidata, nell'indicare come unica conseguenza possibile l'annullamento con rinvio del provvedimento finale (fra tante: Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020 D., Rv. 279452 - 01, secondo la quale: «Il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata» (in questi termini anche Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01 e Sez. 1, n. 9818 del 14/02/2014, Imperiale, Rv. 259172 - 01). 3. Nel ricorso viene menzionato anche il tema del computo per fungibilità di periodi pregressi di carcerazione; trattasi però di una tematica che non faceva parte di specifica deduzione, nell'istanza che ha dato poi scaturigine al provvedimento oggi impugnato. Alla sesta e settima pagina di tale istanza può infatti testualmente leggersi come il "petitum" si sostanziasse in due distinte domande: 1) in via principale, si chiedeva l'emissione di un unico cumulo di pene concorrenti, con successiva applicazione del criterio regolatore ai sensi dell'art.78 cod. pen., conseguente contenimento della pena in anni trenta di reclusione, ulteriore detrazione di periodi di custodia cautelare presofferti e infine definitiva fissazione di espiazione pena al 2024; 2) vi era poi un rilievo di illegittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt.27, comma3 e 117 Cost., in relazione all'art. 3 della CEDU, nella parte in cui non prevede che possano computarsi i periodi di custodia cautelare o le pene espiate prima della commissione del reato per la quale deve essere determinata la pena da eseguire, allorché siano stati eseguiti elementi tali da escludere l'utilizzo strumentale del pregresso periodo di detenzione. Trattasi, ad ogni modo, di tematica assorbita dal rilievo dell'illegittimità della decisione assunta "de plano". 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza in ragione della mancata convocazione di udienza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cat