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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 07839/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30256/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso SENTENZA di C ORTE D'APPELLO TRIESTE n. 130/2019 depositata il08/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche: LaCorte d'appello di Trieste, con la sentenza n. 536 del 2015(pubblicata il 15 luglio 2015), dichiarava inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, la quale era rimasta parzialmente soccombente nel giudizio di concorrenza sleale, svoltosi contro la Zilco due srl, ritenendo che l’appello non fosse stato redatto in modo conforme alla disposizione del novellatoart. 342 c.p.c.".

Con sentenza nr 21517/2017 questa Corte, investita del ricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. lo accoglieva ritenendo che dalla motivazione della sentenza impugnata, al di là di generiche affermazioni circa la non conformità dell'atto alle disposizioni di legge, non erano evincibili le ragioni della inammissibilità ed ha pertanto cassato la decisione rinviando alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riassumeva il giudizio chiedendo la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste in punto risarcimento danni e concorrenza sleale.

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistendo al gravame e proponendo appello incidentale.

Con sentenza nr 130/2019 la Corte distrettuale rilevava in ordine alla contraffazione che il Tribunale aveva motivato il suo convincimento in perfetta adesione alle valutazioni espresse dal C.T.U. ravvisando il pregio estetico- decorativo della sedia nella “ composizione generata dalla forma arcuata delle gambe posteriori, lo schienale avvolgente e la forma e disposizione degli elementi centrali che collegano la sedia allo schienale” quindi non solo con riguardo a quest’ultimo aspetto come, invece, sottolineato dall’appellante.

Osservava poi che il Tribunale aveva evidenziato che gli unici elementi costituenti il numero e la forma dei componenti lo schienale e le traverse laterali non erano in grado di modificare il pregio estetico nei termini individuati dall’indagine tecnica e che proprio l’esame dei due prodotti della convenuta Mave e Vega metteva in risalto la diversità degli elementi di collegamento tra seduta e schienale tanto da allontanarsi dallo speciale ornamento, motivo per cui il consulente aveva escluso che Vega non riproducesse il pregio estetico-decorativo di Bettina.

La Corte di appello riteneva convincente la disamina effettuata dal C.T.U, come già considerato dal Tribunale per di più non fatta oggetto di specifica censura ma anzi condivisa dal consulente di parte attrice.

Con riguardo alla concorrenza sleale il giudice di merito rilevava una carenza a livello di allegazione di elementi che consentissero per il consumatore medio di identificare la provenienza del modello in questione.

La Corte di appello escludeva il ricorso ad una c.t.u. contabile stante la mancata contestazione dell’affermazione del Tribunale secondo il quale il prodotto Mave non era stato mai inserito nei cataloghi della società convenuta.

Infine, con riguardo alla questione relativa al mercato danese, il giudice del gravame condivideva la valutazione espressa dal Tribunale, il quale aveva evidenziato come, a fronte della domanda riconvenzionale con cui si denunciavano nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA] comportamenti lesivi della concorrenza, quest’ultima non avesse preso posizione limitandosi a richiamare le conclusioni contenute nel proprio atto introduttivo.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi motivi.

Nel corso del giudizio a seguito del fallimento dichiarato con sentenza 12/14/4/2022 della Zilco due s.r.l. è intervenuto in causa il fallimento della società Zilco richiamandosi alle conclusioni già contenute nel controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: Con il primo motivo si deduce l’error in procedendo ex art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere la Corte di appello eluso il dictum della Cassazione omettendo di esaminare le censure del gravame e per aver fornito una motivazione adesiva alle ragioni del Tribunale.

Con un secondo motivo si denuncia l’omessa valutazione di prove documentali, di fatti principali e di quelli secondari che se esaminati avrebbero condotto ad una diversa conclusione.

Con un terzo motivo si duole della violazione dell’art 2598 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto integrato l’illecito concorrenziale malgrado l’assenza di una disamina analitica, oggettiva e sostanziale di fatti e di indizi che potessero consentire la configurabilità di atti confusori.

Il primo motivo con cui nella sostanza si denuncia la violazione del dictum della cassazione e quindi il mancato esame del motivi di gravame invocando la nullità della decisione per motivazione apparente non è fondato.

La lettura del provvedimento impugnato testimonia dell'esatto contrario, avendo la Corte territoriale esposto le proprie ragioni con argomenti del tutto intellegibili e riconoscibili in motivazione; tanto consente di ritenere che non sussista alcuna delle ipotesi che rendono la sentenza nulla per apparenza o inesistenza della motivazione, secondo l'insegnamento di Sez.

U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016.

Considerato, infatti, che ricorre il vizio di motivazione meramente apparente allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione e di specificare ed illustrare le ragioni che sorreggono il decisum e l'iter logico seguito per pervenire alla pronuncia assunta, onde consentire di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata, non può non rilevarsi che il giudice di appello ha compiutamente esplicitato il proprio iter argomentativo, esaminando i fatti oggetto di discussione e chiarendo le ragioni del suo convincimento.

Nella specie, anche in base alla stessa prospettazione del mezzo, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, né tanto meno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248).

La Corte distrettuale ha riassunto i motivi di gravame della ricorrente esaminando ciascuno di essi partitamente dando rilievo con riguardo al primo motivo alle risultanze della c.t.u. delle quali riportava gli elementi più significativi e alla condivisione delle conclusioni peritali dello stesso consulente di parte appellante escludendo il profilo contraffattorio.

Relativamente al profilo anticoncorrenziale il giudice del gravame ne ha escluso la sussistenza mettendo in luce l’assenza di allegazione di elementi identificativi del modello coperto da privativa accompagnata dalla mancanza di pubblicità del prodotto e dalla scarsa produzione della sedia nell’anno 2009.

In questo quadro la Corte distrettuale ha ritenuto che la carenza sul piano delle allegazioni non potesse essere colmata con una consulenza contabile anche in considerazione della affermazione non contestata che il prodotto Mave non era stato inserito nei cataloghi della parte convenuta.

Da ultimo con riguardo alla accertata concorrenza sleale essenzialmente fondata sul contenzioso danese la Corte di appello ha evidenziato quanto messo in luce dalla decisione impugnata in merito all’omessa presa di posizione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. delle specifiche circostanze addotte da [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo motivo è inammissibile laddove si duole che la Corte di appello avrebbe omesso di prendere in considerazione le risultanze istruttorie e i fatti ritenuti decisivi ai fini della risoluzione dei temi in discussione e che sarebbero stati oggetto di censura.

La doglianza per come è prospettata si rivela generica.

Nonsi chiarisce infatti quali siano i fatti che sarebbero stati omessi e la loro decisività neppure si precisa quale sia l’attività istruttoria che non sarebbe stata espletata dal giudice del gravame in violazione.

La censura si pone in contrasto con l'oneredi completezza richiesto ai sensi dell'art. 366 c.p.c..

Invero, detto onere, riferito alla puntuale indicazione degliatti processuali, dei documenti su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellaCedu, sez.

I, 28 ottobre 2021(r.g. n. 55064/11), non può ritenersi rispettato qualora ilmotivo di ricorso non riassuma adeguatamente il contenuto degliatti medesimi nelle parti necessarie a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione (Cass. n. 6769 del 2022; Cass., sez. un., n. 8950 del 2022), fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione.

Il terzo motivo non tiene adeguato conto dellaratio decidendi della statuizione impugnata .

La Corte di appello aveva rilevato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado laddove aveva accolto la domanda riconvenzionale della Zico due per la mancata presa di posizione della società Melina rispetto alle circostanze specificamente addotte dalla controparte.

Tale affermazione non ha formato oggetto di alcuna censura.

La critica infatti si appunta su di una non corretta applicazione dell’art 2598 c.c. e sulla mancata analiti oggettiva di fatti o indizi in grado di individuare i profili dell’illecito concorrenziale denunciato.

La censura risulta così inammissibile, poiché non si indirizza verso le ragioni fondanti la decisione impugnata adducendo argomenti privi di decisività.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 6.000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30256/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso SENTENZA di C ORTE D'APPELLO TRIESTE n. 130/2019 depositata il08/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche: LaCorte d'appello di Trieste, con la sentenza n. 536 del 2015(pubblicata il 15 luglio 2015), dichiarava inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, la quale era rimasta parzialmente soccombente nel giudizio di concorrenza sleale, svoltosi contro la Zilco due srl, ritenendo che l’appello non fosse stato redatto in modo conforme alla disposizione del novellatoart. 342 c.p.c.". Con sentenza nr 21517/2017 questa Corte, investita del ricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. lo accoglieva ritenendo che dalla motivazione della sentenza impugnata, al di là di generiche affermazioni circa la non conformità dell'atto alle disposizioni di legge, non erano evincibili le ragioni della inammissibilità ed ha pertanto cassato la decisione rinviando alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riassumeva il giudizio chiedendo la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste in punto risarcimento danni e concorrenza sleale. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistendo al gravame e proponendo appello incidentale. Con sentenza nr 130/2019 la Corte distrettuale rilevava in ordine alla contraffazione che il Tribunale aveva motivato il suo convincimento in perfetta adesione alle valutazioni espresse dal C.T.U. ravvisando il pregio estetico- decorativo della sedia nella “ composizione generata dalla forma arcuata delle gambe posteriori, lo schienale avvolgente e la forma e disposizione degli elementi centrali che collegano la sedia allo schienale” quindi non solo con riguardo a quest’ultimo aspetto come, invece, sottolineato dall’appellante. Osservava poi che il Tribunale aveva evidenziato che gli unici elementi costituenti il numero e la forma dei componenti lo schienale e le traverse laterali non erano in grado di modificare il pregio estetico nei termini individuati dall’indagine tecnica e che proprio l’esame dei due prodotti della convenuta Mave e Vega metteva in risalto la diversità degli elementi di collegamento tra seduta e schienale tanto da allontanarsi dallo speciale ornamento, motivo per cui il consulente aveva escluso che Vega non riproducesse il pregio estetico-decorativo di Bettina. La Corte di appello riteneva convincente la disamina effettuata dal C.T.U, come già considerato dal Tribunale per di più non fatta oggetto di specifica censura ma anzi condivisa dal consulente di parte attrice. Con riguardo alla concorrenza sleale il giudice di merito rilevava una carenza a livello di allegazione di elementi che consentissero per il consumatore medio di identificare la provenienza del modello in questione. La Corte di appello escludeva il ricorso ad una c.t.u. contabile stante la mancata contestazione dell’affermazione del Tribunale secondo il quale il prodotto Mave non era stato mai inserito nei cataloghi della società convenuta. Infine, con riguardo alla questione relativa al mercato danese, il giudice del gravame condivideva la valutazione espressa dal Tribunale, il quale aveva evidenziato come, a fronte della domanda riconvenzionale con cui si denunciavano nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA] comportamenti lesivi della concorrenza, quest’ultima non avesse preso posizione limitandosi a richiamare le conclusioni contenute nel proprio atto introduttivo. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi motivi. Nel corso del giudizio a seguito del fallimento dichiarato con sentenza 12/14/4/2022 della Zilco due s.r.l. è intervenuto in causa il fallimento della società Zilco richiamandosi alle conclusioni già contenute nel controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: Con il primo motivo si deduce l’error in procedendo ex art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere la Corte di appello eluso il dictum della Cassazione omettendo di esaminare le censure del gravame e per aver fornito una motivazione adesiva alle ragioni del Tribunale. Con un secondo motivo si denuncia l’omessa valutazione di prove documentali, di fatti principali e di quelli secondari che se esaminati avrebbero condotto ad una diversa conclusione. Con un terzo motivo si duole della violazione dell’art 2598 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto integrato l’illecito concorrenziale malgrado l’assenza di una disamina analitica, oggettiva e sostanziale di fatti e di indizi che potessero consentire la configurabilità di atti confusori. Il primo motivo con cui nella sostanza si denuncia la violazione del dictum della cassazione e quindi il mancato esame del motivi di gravame invocando la nullità della decisione per motivazione apparente non è fondato. La lettura del provvedimento impugnato testimonia dell'esatto contrario, avendo la Corte territoriale esposto le proprie ragioni con argomenti del tutto intellegibili e riconoscibili in motivazione; tanto consente di ritenere che non sussista alcuna delle ipotesi che rendono la sentenza nulla per apparenza o inesistenza della motivazione, secondo l'insegnamento di Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016. Considerato, infatti, che ricorre il vizio di motivazione meramente apparente allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione e di specificare ed illustrare le ragioni che sorreggono il decisum e l'iter logico seguito per pervenire alla pronuncia assunta, onde consentire di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata, non può non rilevarsi che il giudice di appello ha compiutamente esplicitato il proprio iter argomentativo, esaminando i fatti oggetto di discussione e chiarendo le ragioni del suo convincimento. Nella specie, anche in base alla stessa prospettazione del mezzo, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, né tanto meno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248). La Corte distrettuale ha riassunto i motivi di gravame della ricorrente esaminando ciascuno di essi partitamente dando rilievo con riguardo al primo motivo alle risultanze della c.t.u. delle quali riportava gli elementi più significativi e alla condivisione delle conclusioni peritali dello stesso consulente di parte appellante escludendo il profilo contraffattorio. Relativamente al profilo anticoncorrenziale il giudice del gravame ne ha escluso la sussistenza mettendo in luce l’assenza di allegazione di elementi identificativi del modello coperto da privativa accompagnata dalla mancanza di pubblicità del prodotto e dalla scarsa produzione della sedia nell’anno 2009. In questo quadro la Corte distrettuale ha ritenuto che la carenza sul piano delle allegazioni non potesse essere colmata con una consulenza contabile anche in considerazione della affermazione non contestata che il prodotto Mave non era stato inserito nei cataloghi della parte convenuta. Da ultimo con riguardo alla accertata concorrenza sleale essenzialmente fondata sul contenzioso danese la Corte di appello ha evidenziato quanto messo in luce dalla decisione impugnata in merito all’omessa presa di posizione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. delle specifiche circostanze addotte da [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo è inammissibile laddove si duole che la Corte di appello avrebbe omesso di prendere in considerazione le risultanze istruttorie e i fatti ritenuti decisivi ai fini della risoluzione dei temi in discussione e che sarebbero stati oggetto di censura. La doglianza per come è prospettata si rivela generica. Nonsi chiarisce infatti quali siano i fatti che sarebbero stati omessi e la loro decisività neppure si precisa quale sia l’attività istruttoria che non sarebbe stata espletata dal giudice del gravame in violazione. La censura si pone in contrasto con l'oneredi completezza richiesto ai sensi dell'art. 366 c.p.c.. Invero, detto onere, riferito alla puntuale indicazione degliatti processuali, dei documenti su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellaCedu, sez. I, 28 ottobre 2021(r.g. n. 55064/11), non può ritenersi rispettato qualora ilmotivo di ricorso non riassuma adeguatamente il contenuto degliatti medesimi nelle parti necessarie a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione (Cass. n. 6769 del 2022; Cass., sez. un., n. 8950 del 2022), fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione. Il terzo motivo non tiene adeguato conto dellaratio decidendi della statuizione impugnata . La Corte di appello aveva rilevato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado laddove aveva accolto la domanda riconvenzionale della Zico due per la mancata presa di posizione della società Melina rispetto alle circostanze specificamente addotte dalla controparte. Tale affermazione non ha formato oggetto di alcuna censura. La critica infatti si appunta su di una non corretta applicazione dell’art 2598 c.c. e sulla mancata analiti oggettiva di fatti o indizi in grado di individuare i profili dell’illecito concorrenziale denunciato. La censura risulta così inammissibile, poiché non si indirizza verso le ragioni fondanti la decisione impugnata adducendo argomenti privi di decisività. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 6.000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge;
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