CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2021
Cassazione n. 46811/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 15/02/2017 del Tribunale di Viterbo, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati loro ascritti (artt. 5,10-ter e 11 d.lgs 74/2000) perché estinti per prescrizione, revocava la confisca per equivalente e dichiarava la perdita di efficacia del sequestro preventivo relativamente ai beni oggetto della stessa; confermava la disposta confisca ex art. 240 cod. pen. e le statuizioni civili. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deducono violazione degli artt. 110 cod. pen, 11 d.lgs 74/2000 e 240, comma 1, cod. pen. Argomentano che la Corte di appello aveva confermato la confisca degli appartamenti in sequestro ritenendoli integranti il profitto del reato tributario, richiamando l'art. 12-bis d.lgs 74/2000; tale confisca era stata disposta dal Tribunale come confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. avente ad oggetto gli strumenti a mezzo dei quali era stato commesso il reato, presupponente una sentenza di condanna; la diversa giustificazione in assenza di impugnazione da parte del PM violava il disposto dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Con il secondo motivo deducono violazione degli artt. 110 cod. pen., 11 d.lgs 74/2000 e 240, comma 1, cod.pen. in relazione all'art. 579 cod. pen., lamentando che la Corte territoriale, avendo l'appello riguardato tutti i capi della sentenza ed avendo detta Corte dichiarato i reati estinti per prescrizione, avrebbe dovuto revocare non solo la confisca per equivalente ma anche quella diretta. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui conferma la confisca ai sensi dell'ad 240, comma 1, cod. pen. dei beni in sequestro. La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria difensiva nella quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non sussiste la asserita violazione del divieto di reformatio in peius per effetto della riqualificazione della tipologia di confisca diretta da parte del giudice di rinvio, quale confisca ex art. 12 -bis d.lgs 74/2000 in luogo della originaria confisca facoltativa, disposta dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art.240, comma primo, cod. pen. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Suprema Corte, infatti, non viola il divieto di reformatio in pejus una diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria disposta dal giudice di primo grado, pur in assenza di gravame sul punto da parte del pubblico ministero, in quanto l'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce un'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado (Sez.3, n. 9156 del 17/12/2020, dep.08/03/2021, Rv.281327 - 01; Sez.6, n. 13844 del 02/12/2016, dep.21/03/2017, Rv.270372 - 01; Sez.6, n.10708 del 18/02/2016, Rv.266558 - 01,). Si è osservato, in proposito, che, l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere il divieto di reformatio in peíus con riguardo al giudizio di appello faccia espressamente salvo il potere del giudice di «dare al fatto una definizione giuridica diversa». La soluzione indicata non pregiudica le garanzie difensive: l'imputato, posto di fronte ad una «riqualificazione» officiosa in appello della tipologia di confisca, può far valere le proprie ragioni proponendo ricorso per cassazione, eventualmente anche deducendo la mancata assunzione di prove idonee a disarticolare la base probatoria posta a fondamento della misura come diversamente qualificata, esattamente allo stesso modo di quanto è possibile, secondo un ampio orientamento giurisprudenziale, in relazione alla diversa definizione giuridica del fatto per il quale è confermata la sentenza di condanna (cfr., per l'orientamento in questione, tra le più recenti, Sez. 2, n. 12612 del 04/03/2015, Rv. 262778, e Sez. 2, n. 46401 del 09/10/2014, Rv. 261047). Alla luce di tale principio, quindi, deve ritenersi legittima l'operata riqualificazione della confisca da parte della Corte territoriale, in quanto la confisca era stata disposta in primo grado e la modifica effettuata in sede di appello attiene alla qualificazione giuridica della misura e si connota quale operazione di istituzionale spettanza del giudice, anche se del gravame. Non è, invece, riferibile alla vicenda in esame il principio consolidato secondo cui la confisca, pur se obbligatoria, non può essere disposta dal giudice di appello adito dal solo imputato, in quanto il principio è stato affermato con riferimento alla diversa ipotesi - che qui non ricorre - in cui la sentenza di primo grado non contenga alcuna statuizione in proposito (cfr., in particolare: Sez.3, n.7587 del 13/11/2019, dep.26/02/2020, Rv.278598 - 01; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261587; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254882; Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009, Iorgu, Rv. 242919). Si è osservato, infatti, che il giudice d'appello, anche quando la misura di sicurezza sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal primo giudice, non può disporla, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, in quanto l'art. 597kod. Proc. pen., estende il divieto di reformatio in peius anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave (cfr. Sez. 3, n. 12999 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv. 262991 che ha precisato che l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen, estende il divieto di reformatio in peius anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave, a differenza dell'art. 515, comma 3, cod. proc. pen. del 1930, che riferiva il divieto in esame solo all'applicazione di pene ed alla revoca di benefici e non anche alle statuizioni relative alle misure di sicurezza). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez.U., n.31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv.264434 - 01). [OSCURATO:PERSONA] hanno precisato che la logica che coinvolge e giustifica la obbligatoria confisca del prezzo del reato in base alla generale previsione dettata dall'art. 240, secondo comma, cod. pen., non risulta diversa da quella che ha indotto il legislatore ad introdurre previsioni speciali di confisca obbligatoria anche del profitto del reato, sul rilievo che la evocabilità del prezzo, inteso come retribuzione promessa o corrisposta per la commissione del reato, rappresentasse una evenienza riconducibile soltanto ad alcune fattispecie, ma non pertinente - secondo id quod plerumque accidit - rispetto ad altre, ove, appunto, viene più frequentemente in discorso il profilo del lucro desunto dal reato, inteso come vantaggio economico ottenuto in via diretta ed immediata dalla commissione del reato, e quindi legato da un rapporto di pertinenzialità diretta con l'illecito penale. Da qui, l'attrazione, accanto al prezzo, anche del profitto del reato, all'interno di un nucleo per così dire unitario di finalità rispristinatoria dello status quo ante, secondo la medesima prospettiva volta a sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore, e con specifico riferimento a figure di reato per le quali il legislatore ha ritenuto necessario optare per una simile scelta. A seguito dell'introduzione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. - ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen., estesa, poi, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. - poi, le Sezioni Unite hanno significativamente affermato, con la sentenza n. 6141/19 del 25/10/2018, Milanesi, Rv. 274627, come il riferimento dell'art. 578-bis cod. proc. pen. alle "altre disposizioni di legge" evochi «le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali», in tal modo condividendo la legittimità di una lettura ad ampio raggio, non limitata alla sola confisca "per sproporzione"; nello stesso solco si pone la successiva Sez. U„ n.13539 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA].278870 - 01, la quale ha affermato che la predetta disposizione normativa non può che essere letta secondo quanto in essa espressamente contenuto, in particolare non potendo non riconoscersi al richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge», formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale. E si è precisato che tale norma è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di disposizione in continuità normativa con quella di cui all'art. i comma 143 della legge finanziaria 2008 (Sez.3, n.20793 del 18/03/2021, Rv.281342 - 01, che ha affermato che "la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo" - ipotesi quest'ultima non ricorrente nella specie, ove la confisca è stata disposta come diretta). Né può dubitarsi che l'oggetto della confisca in esame non rappresenti il profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000, in quanto costituisce affermazione costante che il profitto, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma (cfr., in termini, Sez.3, n.4097 del 19/01/2016, Rv.265843 - 01 e Sez.3, n. 10214 del 22/01/2015, Rv. 262754 - 01, nonché Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, Rv.251077, non massimata sul punto, che ha evidenziato che l'oggetto giuridico del reato non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato; si è anche specificato, nell'occasione, che il profitto deve ritenersi costituito dalla riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio sul quale il fisco ha diritto di soddisfarsi; nel medesimo senso, successivamente, anche Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, non massimata sul punto, e Sez. 3, n. 33184 del 12/06/2013, Rv. 256850). Da ultimo tale principio è stato ribadito anche da Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019, Rv.277251 - 01( che ha affermato che il profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti della Amministrazione finanziaria per le imposte evase e non già dal debito tributario rimasto inadempiuto, e da Sez. 3,n. 9380 del 16/10/2019, dep.09/03/2020, Rv.278416 - 01, non massimata sul punto. Da tanto discende, come anticipato, la manifesta infondatezza della doglianza proposta. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del