CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo b), perché estinto per intervenuta prescrizione; 2. Considerato che il secondo e terzo motivo, i quali censurano l'utilizzazione delle s.i.t. rese dalla persona offesa, acquisite senza il consenso dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto tale lettura è stata operata sulla base dell'art. 512 c.p.p. e della sopravvenuta incapacità della teste a deporre. A tale riguardo v. Sez. 2, Sentenza n. 27256 del 17/05/2019, Rv. 276659, per cui è legittima la lettura in dibattimento, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persona non più in grado di ripeterle, perché affetta da un'infermità sopravvenuta tale da impedirle la partecipazione all'udienza in modo vigile e attivo, senza che sussista l'obbligo da parte del giudice di convocare preventivamente il teste, una volta prodotta la certificazione medica attestante tale infermità. 3. Considerato che il quarto motivo di ricorso, che lamenta l'omessa valorizzazione della testimonianza della Andreani, è meramente riproduttivo della relativa censura proposta in sede di appello, oltre ad articolare doglianze in fatto, volte ad una ricostruzione più favorevole della vicenda, laddove esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ric:orrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Né, d'altra parte, la testimonianza in questione è stata considerata a discarico, al contrario riscontrando parzialmente quello che è il narrato della persona offesa. 4. Ritenuto, infine, che l'inammissibilità del ricorso comporta che non possa essere accolto il primo motivo, con il quale la difesa lamenta la maturazione della prescrizione - dopo la sentenza di appello - anche per il reato di cui al capo A). Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903,: Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531). Il più recente arresto espressamente determinatosi sul tema, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, ha analizzato funditus la questione, concludendo nel senso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data successiva alla sentenza d'appello così come in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso; 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.