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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16398/2026

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pro – tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -controrappresentante pro – tempore; GIUSTIZIERI Pietro; Curatela delfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suocuratore pro – tempore;- intimati -nonchéGIUSTIZIERI Pietro, in proprio e nella qualità di socio dellacessata [OSCURATO:SOCIETA]., e MAGNO Patrizia, nella qualità di socia dellacessata [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Serafino;Numero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026- ricorrenti incidentali -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]. 99, 101 e 103 in [OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo amministratore pro – tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];Pennetta;- controricorrenti -tempore; Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del suo curatore pro – tempore;- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n.312/2020, pubblicata il 3 aprile 2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 2 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalP.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, conl’assorbimento degli altri motivi, e la declaratoria diinammissibilità del ricorso incidentale; conclusioni ribadite nelcorso dell’udienza pubblica;Numero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026lette le memorie illustrative depositate nell’interesse deiricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 378, secondocomma, c.p.c.;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] ePatrizia Magno e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – per delega dell’Avv.1.– Con atto di citazione notificato il 6 novembre 2004, laEurocostruzioni S.r.l. conveniva, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di viaSant’Angelo nn. 99, 101 e 103 in [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che – stantela nullità del contratto preliminare di vendita concluso il 25 luglio2002 (modificato con successivi accordi del 22 ottobre 2002 e del7 febbraio 2003) tra il [OSCURATO:PERSONA], in persona del suoamministratore [OSCURATO:PERSONA], quale promittente alienante, eGioacchino Ferraro e [OSCURATO:PERSONA], quali promissari acquirenti– fosse disposta la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedella somma versata con assegno circolare di euro 15.000,00,avendo l’attrice inteso partecipare all’acquisto di una quota delterreno compromesso.Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e PietroGiustizieri, i quali concludevano per il rigetto della pretesa exadverso avanzata, in ragione della validità ed efficacia delpreliminare di vendita concluso con il [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026Si costituiva ancora il [OSCURATO:PERSONA] di via Sant’Angelo nn. 99,101 e 103 in [OSCURATO:PERSONA], il quale si dichiarava disponibile a restituirela somma domandata, previa individuazione del soggetto giuridicocui tale restituzione fosse spettata.Nel corso del giudizio era dichiarato il fallimento dellaEurocostruzioni S.r.l., sicché si costituiva la Curatela fallimentare,che insisteva nella domanda restitutoria già avanzata.2.– Con ulteriore atto di citazione notificato il 20/23 luglio2007, il [OSCURATO:PERSONA] di via Sant’Angelo nn. 99, 101 e 103 inBrindisi evocava in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale examministratore del [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire dichiarare lanullità del preliminare di vendita, in quanto non vi era statal’approvazione di tutti i condomini in merito alla traslazione dellaproprietà del terreno condominiale, e di riconoscere i soggettigiuridici in favore dei quali avrebbe dovuto restituire l’accontoricevuto di complessivi euro 80.000,00.In tale giudizio si costituivano: A) [OSCURATO:PERSONA], ilquale spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere lacondanna del [OSCURATO:PERSONA] al compenso spettante per leprestazioni di progettazione eseguite, chiedendo la chiamata incausa di tutti i condomini; B) [OSCURATO:PERSONA]; C) la [OSCURATO:SOCIETA].;D) [OSCURATO:PERSONA]; che concludevano per il rigetto delledomande di parte attrice.Chiamati in causa i condomini, questi si costituivano,richiamando il contenuto dell’atto di citazione del [OSCURATO:PERSONA] eriportandosi alle relative conclusioni nonché chiedendo che fosseNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], affinché fossero daquest’ultimo garantiti e manlevati.In corso di causa i due giudizi erano riuniti.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1541/2016,depositata il 14 settembre 2016, dichiarava la nullità del contrattopreliminare di compravendita e, per l’effetto, condannava ilCondominio alla restituzione, in favore della Curatela dellaEurocostruzioni S.r.l., della somma di euro 15.000,00, oltreinteressi fino al soddisfo.3.– Con atto di citazione notificato il 10 marzo 2017,[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano appello avverso lapronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’erronea dichiarazionedella nullità del preliminare; 2) la mancata rilevazionedell’inadempimento della clausola c) del preliminare, con laconseguente spettanza della somma di euro 198.710,55, a titolodi compenso per le prestazioni eseguite; 3) ove fosse stataconfermata la nullità del preliminare, la mancata disposizionedella restituzione, in favore del Ferraro, della quota di suaspettanza degli acconti versati al [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva nel giudizio di impugnazione la Curatela delfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale instava per ilrigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.Si costituivano altresì i condomini, i quali eccepivanol’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.Si costituiva altresì il [OSCURATO:PERSONA] di via Sant’Angelo nn. 99,101 e 103 in [OSCURATO:PERSONA], il quale spiegava appello incidentale,contestando che il Tribunale avesse omesso ogni pronuncia sulledomande di accertamento formulate dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine allaNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026quantificazione delle somme da restituirsi, quale conseguenzadella dichiarazione di invalidità del preliminare, e degli interessidovuti, con la detrazione di quanto riconosciuto in favore dellaCuratela fallimentare per euro 15.000,00 (somma rientrante nelcomplessivo importo di euro 80.000,00 ricevuto), accertando,dunque, i soggetti creditori in favore dei quali l’obbligazionerestitutoria avrebbe dovuto essere adempiuta.Rimanevano contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eil condomino [OSCURATO:PERSONA].Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diLecce, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento perquanto di ragione dell’appello principale e dell’appello incidentale,in parziale riforma della pronuncia impugnata, condannava ilCondominio a restituire all’appellante l’importo di euro 80.000,00,oltre interessi legali, confermando, per il resto, le statuizioni dellasentenza gravata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di meritorilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che dovevaessere accolta la domanda di restituzione della somma versata daldi somma di cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai contestato ilricevimento e che aveva offerto in restituzione, in conseguenzadella nullità del contratto preliminare; b) che il Condominiodoveva restituire l’importo di euro 80.000,00, con gli interessinella misura legale maturati, quanto ad euro 40.000,00, dalladomanda sino al luglio 2007 e, quanto ad euro 40.000,00, daluglio 2007 sino al soddisfo.Numero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/20264.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, il [OSCURATO:PERSONA] di viaSant’Angelo nn. 99, 101 e 103 in [OSCURATO:PERSONA].Hanno altresì proposto successivo ricorso [OSCURATO:PERSONA],in proprio e in qualità di socio della cessata [OSCURATO:SOCIETA]., ePatrizia Magno, in qualità di socia della cessata [OSCURATO:SOCIETA]Hanno resistito, con separati controricorsi, avverso taleultimo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di via Sant’Angelo nn. 99, 101 e 103in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378,primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascrittein epigrafe.I ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ilcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorieillustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilitàdella costituzione del nuovo difensore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da “memoria dicostituzione e contestuale memoria illustrativa” ex art. 378 c.p.c.depositata il 23 marzo 2026, con procura in calce autenticatadallo stesso difensore.Infatti, nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto aquanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procuraspeciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad attidiversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83, terzocomma, c.p.c., nella versione ratione temporis vigente,Numero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essereapposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudiziodi cassazione, soltanto quelli suindicati.

Pertanto, se la procuranon viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suoconferimento si realizzi nella forma prevista dal secondo commadel citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privataautenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali delgiudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.A quest’ultima conclusione deve pervenirsi anche conriferimento all’ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione deldifensore nominato con il ricorso (o con il controricorso), nonrispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominatodall’impulso d’ufficio a seguito della sua instaurazione con lanotifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggettoagli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c., il deposito di un attoredatto dal nuovo difensore (nella specie denominato “memoria dicostituzione di nuovo difensore”) su cui possa essere apposta laprocura speciale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del07/03/2024; Sez. 2, Sentenza n. 31332 del 10/11/2023; Sez.

U,Sentenza n. 16962 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 4337 del23/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007).Segnatamente, per i giudizi introdotti prima del 4 luglio2009, tra cui rientra quello di specie (le citazioni introduttive deidue giudizi riuniti in primo grado sono state notificate il 6novembre 2004 e il 23 luglio 2007), non opera la novella di cuiall’art. 45 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 – che ha, tral’altro, modificato l’art. 83, terzo comma, c.p.c., estendendo leipotesi in cui può essere rilasciata la procura a margine o in calceNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026anche alla memoria di nomina di nuovo difensore –, ai sensi delledisposizioni transitorie di cui all’art. 58 della citata legge.Per l’effetto, resta ferma la nomina dell’originario difensoredi detto controricorrente e la memoria illustrativa è inutilizzabile,perché redatta dal difensore non munito di valida procura.2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrenteprincipale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., inragione della motivazione apparente e perplessa e del contrastotra affermazioni inconciliabili, per avere la Corte di merito dispostogenericamente la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, infavore dell’appellante, della somma di euro 80.000,00, senzatenere conto che il Tribunale aveva già riconosciuto che una partedella somma ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del contrattopreliminare, pari ad euro 15.000,00, andava restituita (come, ineffetti, era stata restituita), non ai promissari acquirenti, tra iquali l’appellante [OSCURATO:PERSONA], ma alla Curatela delfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 1705 c.c.,come ribadito dalla stessa Corte, che aveva confermato, per ilresto, la decisione appellata.Osserva l’istante che la sentenza impugnata avrebbeomesso di precisare i termini di quantificazione della sommaricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe del tutto ignorato e mancato ditenere conto della quota spettante in virtù delle richiamatestatuizioni ad altro soggetto e già versata, facendo così gravaresul [OSCURATO:PERSONA] un’obbligazione restitutoria di euro 95.000,00, inlinea capitale, somma mai percepita dall’ente.2.1.– Il motivo è fondato.Numero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026Infatti, la Corte d’appello, pur muovendo dalla premessache il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto, a titolo di acconto, in ragionedella stipula del preliminare di cui era stata dichiarata la nullità, lasomma di euro 80.000,00 (come dallo stesso Condominioriconosciuto), ha – per un verso – disposto la restituzione di taleintero importo in favore di [OSCURATO:PERSONA], senza peraltrotenere conto che i promissari acquirenti erano sia Gioacchinoversamenti fossero avvenuti tutti a cura del Ferraro), e – per altroverso – confermato in via integrativa la statuizione di prime cure,in forza della quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto restituire, comein effetti aveva restituito, una quota degli acconti ricevuti, nellamisura di euro 15.000,00, in favore della Curatela del fallimentodella [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva provveduto a rilasciare alCondominio un assegno circolare dell’importo suindicato,intendendo partecipare all’acquisto di una quota del terrenocompromesso.Senonché, in forza delle convergenti statuizioni adottate, ilCondominio si è visto condannare alla restituzione del complessivoimporto di euro 95.000,00, pur avendo riconosciuto di averericevuto acconti per complessivi euro 80.000,00, senza che fossefornita dalla Corte d’appello alcuna argomentazione a supporto ditali concorrenti condanne.Sotto questo profilo, la motivazione non rispetta il «minimocostituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026incomprensibile, in quanto il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022;Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenzan. 23940 del 12/10/2017).Tale lacuna – che nella specie si sostanzia in unamotivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile – siconverte in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. –norma di cui è stata espressamente censurata la lesione – e dàluogo a nullità della sentenza.Pertanto, il giudice di rinvio dovrà rivedere le statuizioniconvergenti di condanna alle restituzioni, ponendole tra esse incoerenza, rispetto all’importo complessivo ricevuto dalCondominio, e individuando i destinatari effettivi dell’obbligazionerestitutoria.3.– Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 156 e 161 c.p.c., per avere laCorte territoriale disposto la restituzione della somma di euro80.000,00 in favore dell’appellante, senza specificare chi fossel’appellante in favore del quale operare la restituzione, atteso chel’appello principale era stato proposto sia da [OSCURATO:PERSONA],sia dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sicché sarebbe rimasto imprecisato il soggettotitolare del credito restitutorio.4.– Con il terzo motivo il ricorrente principale prospetta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1292, 1294 e 1314 c.c., per avere la Cortedistrettuale condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell’interoNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026importo di euro 80.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], benchéi promissari acquirenti fossero, oltre a quest’ultimo, anche PietroGiustizieri.Obietta l’istante che, in assenza di una diversa pattuizione odi un’espressa disposizione di legge, il credito avrebbe potutoessere fatto valere da – ed essere riconosciuto in favore di –ciascuno dei creditori in ragione della metà dell’importo dovuto, enon congiuntamente o in via solidale per l’intero.5.– Con il quarto motivo il ricorrente principale contesta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte del gravame omesso dipronunciarsi sui punti C1 e C2 dell’appello incidentale interpostodal [OSCURATO:PERSONA], con cui veniva richiesto che la statuizione relativaal riconoscimento, in favore della Curatela del fallimento dellaEurocostruzioni S.r.l., a titolo di restituzione di quanto versato inesecuzione del preliminare di vendita, della somma di euro15.000,00 fosse dichiarata inefficace, anche con riferimento allespese e competenze legali del giudizio di primo grado liquidate afavore di detta Curatela.5.1.– I motivi che precedono sono assorbitidall’accoglimento del primo pregiudiziale motivo.6.– Passando alla disamina del ricorso incidentale propostoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’unico motivo iviarticolato tali ricorrenti incidentali si dolgono, ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., della violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c., in ordine alla motivazione apparenteed erronea, alla mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato, all’omesso esame degli elementi istruttori, per avereNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026la Corte di seconde cure mancato di specificare in favore di qualeappellante il [OSCURATO:PERSONA] dovesse restituire le somme indicate,S.r.l., a fronte della circostanza che lo stesso Ferraro avevachiesto la restituzione della quota di sua spettanza, ben conscioche l’ulteriore parte era stata versata proprio da [OSCURATO:PERSONA],senza peraltro valutare le risultanze probatorie (da cui sarebbeemerso che gli otto assegni circolari della valuta di euro 5.000,00cadauno erano cointestati a [OSCURATO:PERSONA] e PietroGiustizieri).6.1.– Preliminarmente deve essere dichiaratal’inammissibilità di tale ricorso incidentale, conformementeall’eccezione sollevata sul punto dal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente.Infatti, il ricorso principale è stato notificato il 20 aprile2021, anche verso [OSCURATO:PERSONA], nonché depositato e iscrittoal ruolo generale in via prioritaria il 30 aprile 2021, mentre ilricorso (qualificato come incidentale) proposto in via autonoma daPietro Giustizieri e [OSCURATO:PERSONA] avverso la stessa sentenza (conun motivo che, in parte, ricalca quello proposto dal ricorrenteprincipale) e contro le stesse parti processuali è stato notificato il9 giugno 2021, ossia oltre il termine di 40 giorni (20 + 20)prescritto dagli artt. 370 e 371 c.p.c., secondo la formulazioneratione temporis vigente.In merito, si rileva che il principio dell’unicità del processo diimpugnazione contro una stessa sentenza comporta che, unavolta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte lealtre debbono essere proposte in via incidentale nello stessoprocesso e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’attoNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026contenente il controricorso.

Tuttavia, quest’ultima modalità nonpuò considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo alprimo si converte, indipendentemente dalla forma assunta eancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, lacui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quarantagiorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degliartt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviatoe l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi.

Tale principionon trova deroghe riguardo all’impugnazione di tipo adesivo chevenga proposta dal litisconsorte dell’impugnante principale epersegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenzasfavorevole ad entrambi, né nell’ipotesi in cui si intenda proporreimpugnazione contro una parte non impugnante o avverso capidella sentenza diversi da quelli oggetto della già propostaimpugnazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4301 del 25/02/2026;Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024; Sez. 3, Ordinanza n.36057 del 23/11/2021; Sez.

U, Sentenza n. 23418 del26/10/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 33809 del 19/12/2019; Sez.U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2516del 09/02/2016; Sez.

L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015; Sez.5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014; Sez. 3, Sentenza n. 25054del 07/11/2013; Sez. 2, Ordinanza n. 26622 del 06/12/2005;Sez. 2, Sentenza n. 21829 del 17/10/2007; Sez.

U, Sentenza n.11219 del 13/11/1997; Sez. 2, Sentenza n. 6873 del 23/07/1994;Sez.

L, Sentenza n. 5601 del 09/06/1990; Sez.

L, Sentenza n.4860 del 29/07/1986; Sez. 1, Sentenza n. 616 del 22/01/1983).La decadenza conseguente alla mancata osservanza di dettotermine non può, poi, ritenersi superata dall’eventuale osservanzaNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., atteso chela tardività o la tempestività, rispetto a quest’ultimo, assumerilievo ai soli fini della determinazione della sortedell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quellaprincipale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 c.p.c. (nel sensodella sufficienza del rispetto del termine di impugnazione, invece,Cass.

Sez.

L, Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024; Sez. 2,Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 17614del 24/08/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 5, Sentenza n. 20040 del 07/10/2015).Ed invero, il principio a mente del quale l’impugnazioneincidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le formedell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinatariadell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interessealla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale oda un’impugnazione incidentale tardiva (Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 31679 del 09/12/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 20935 del26/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024; Sez.

U,Sentenza n. 8486 del 28/03/2024), postula, in ogni caso, che ilricorso incidentale – contenuto in un controricorso o proposto invia autonoma – sia notificato nel termine di quaranta giorni dallanotifica del ricorso principale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 29862del 12/10/2022).Se così non fosse, si determinerebbe un ingiustificato eirragionevole “doppio binario” di ammissibilità del ricorsoincidentale, in base alla circostanza, del tutto irrilevante, che essosia adesivo o “contrappositivo” (rispetto al ricorso principale)ovvero proposto con il controricorso o in via autonoma.Numero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/20267.– In definitiva, alla stregua delle complessiveargomentazioni esposte, il primo motivo del ricorso principaledeve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre irimanenti motivi sono assorbiti.Il ricorso incidentale è, invece, inammissibile.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamenteal motivo accolto e nei sensi precisati, con rinvio della causa allaCorte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che decideràuniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto deirilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese delgiudizio di cassazione.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo delricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi;dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversacomposizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulterioreNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 2 aprile 2026.Il Consigliere estensoreCesare TrapuzzanoLa PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro – tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -controrappresentante pro – tempore; GIUSTIZIERI Pietro; Curatela delfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suocuratore pro – tempore;- intimati -nonchéGIUSTIZIERI Pietro, in proprio e nella qualità di socio dellacessata [OSCURATO:SOCIETA]., e MAGNO Patrizia, nella qualità di socia dellacessata [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Serafino;Numero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026- ricorrenti incidentali -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]. 99, 101 e 103 in [OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo amministratore pro – tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];Pennetta;- controricorrenti -tempore; Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del suo curatore pro – tempore;- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n.312/2020, pubblicata il 3 aprile 2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 2 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalP.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, conl’assorbimento degli altri motivi, e la declaratoria diinammissibilità del ricorso incidentale; conclusioni ribadite nelcorso dell’udienza pubblica;Numero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026lette le memorie illustrative depositate nell’interesse deiricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 378, secondocomma, c.p.c.;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] ePatrizia Magno e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – per delega dell’Avv.1.– Con atto di citazione notificato il 6 novembre 2004, laEurocostruzioni S.r.l. conveniva, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di viaSant’Angelo nn. 99, 101 e 103 in [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che – stantela nullità del contratto preliminare di vendita concluso il 25 luglio2002 (modificato con successivi accordi del 22 ottobre 2002 e del7 febbraio 2003) tra il [OSCURATO:PERSONA], in persona del suoamministratore [OSCURATO:PERSONA], quale promittente alienante, eGioacchino Ferraro e [OSCURATO:PERSONA], quali promissari acquirenti– fosse disposta la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedella somma versata con assegno circolare di euro 15.000,00,avendo l’attrice inteso partecipare all’acquisto di una quota delterreno compromesso.Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e PietroGiustizieri, i quali concludevano per il rigetto della pretesa exadverso avanzata, in ragione della validità ed efficacia delpreliminare di vendita concluso con il [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026Si costituiva ancora il [OSCURATO:PERSONA] di via Sant’Angelo nn. 99,101 e 103 in [OSCURATO:PERSONA], il quale si dichiarava disponibile a restituirela somma domandata, previa individuazione del soggetto giuridicocui tale restituzione fosse spettata.Nel corso del giudizio era dichiarato il fallimento dellaEurocostruzioni S.r.l., sicché si costituiva la Curatela fallimentare,che insisteva nella domanda restitutoria già avanzata.2.– Con ulteriore atto di citazione notificato il 20/23 luglio2007, il [OSCURATO:PERSONA] di via Sant’Angelo nn. 99, 101 e 103 inBrindisi evocava in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale examministratore del [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire dichiarare lanullità del preliminare di vendita, in quanto non vi era statal’approvazione di tutti i condomini in merito alla traslazione dellaproprietà del terreno condominiale, e di riconoscere i soggettigiuridici in favore dei quali avrebbe dovuto restituire l’accontoricevuto di complessivi euro 80.000,00.In tale giudizio si costituivano: A) [OSCURATO:PERSONA], ilquale spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere lacondanna del [OSCURATO:PERSONA] al compenso spettante per leprestazioni di progettazione eseguite, chiedendo la chiamata incausa di tutti i condomini; B) [OSCURATO:PERSONA]; C) la [OSCURATO:SOCIETA].;D) [OSCURATO:PERSONA]; che concludevano per il rigetto delledomande di parte attrice.Chiamati in causa i condomini, questi si costituivano,richiamando il contenuto dell’atto di citazione del [OSCURATO:PERSONA] eriportandosi alle relative conclusioni nonché chiedendo che fosseNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], affinché fossero daquest’ultimo garantiti e manlevati.In corso di causa i due giudizi erano riuniti.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1541/2016,depositata il 14 settembre 2016, dichiarava la nullità del contrattopreliminare di compravendita e, per l’effetto, condannava ilCondominio alla restituzione, in favore della Curatela dellaEurocostruzioni S.r.l., della somma di euro 15.000,00, oltreinteressi fino al soddisfo.3.– Con atto di citazione notificato il 10 marzo 2017,[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano appello avverso lapronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’erronea dichiarazionedella nullità del preliminare; 2) la mancata rilevazionedell’inadempimento della clausola c) del preliminare, con laconseguente spettanza della somma di euro 198.710,55, a titolodi compenso per le prestazioni eseguite; 3) ove fosse stataconfermata la nullità del preliminare, la mancata disposizionedella restituzione, in favore del Ferraro, della quota di suaspettanza degli acconti versati al [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva nel giudizio di impugnazione la Curatela delfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale instava per ilrigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.Si costituivano altresì i condomini, i quali eccepivanol’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.Si costituiva altresì il [OSCURATO:PERSONA] di via Sant’Angelo nn. 99,101 e 103 in [OSCURATO:PERSONA], il quale spiegava appello incidentale,contestando che il Tribunale avesse omesso ogni pronuncia sulledomande di accertamento formulate dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine allaNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026quantificazione delle somme da restituirsi, quale conseguenzadella dichiarazione di invalidità del preliminare, e degli interessidovuti, con la detrazione di quanto riconosciuto in favore dellaCuratela fallimentare per euro 15.000,00 (somma rientrante nelcomplessivo importo di euro 80.000,00 ricevuto), accertando,dunque, i soggetti creditori in favore dei quali l’obbligazionerestitutoria avrebbe dovuto essere adempiuta.Rimanevano contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eil condomino [OSCURATO:PERSONA].Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diLecce, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento perquanto di ragione dell’appello principale e dell’appello incidentale,in parziale riforma della pronuncia impugnata, condannava ilCondominio a restituire all’appellante l’importo di euro 80.000,00,oltre interessi legali, confermando, per il resto, le statuizioni dellasentenza gravata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di meritorilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che dovevaessere accolta la domanda di restituzione della somma versata daldi somma di cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai contestato ilricevimento e che aveva offerto in restituzione, in conseguenzadella nullità del contratto preliminare; b) che il Condominiodoveva restituire l’importo di euro 80.000,00, con gli interessinella misura legale maturati, quanto ad euro 40.000,00, dalladomanda sino al luglio 2007 e, quanto ad euro 40.000,00, daluglio 2007 sino al soddisfo.Numero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/20264.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, il [OSCURATO:PERSONA] di viaSant’Angelo nn. 99, 101 e 103 in [OSCURATO:PERSONA].Hanno altresì proposto successivo ricorso [OSCURATO:PERSONA],in proprio e in qualità di socio della cessata [OSCURATO:SOCIETA]., ePatrizia Magno, in qualità di socia della cessata [OSCURATO:SOCIETA]Hanno resistito, con separati controricorsi, avverso taleultimo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di via Sant’Angelo nn. 99, 101 e 103in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378,primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascrittein epigrafe.I ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ilcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorieillustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilitàdella costituzione del nuovo difensore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da “memoria dicostituzione e contestuale memoria illustrativa” ex art. 378 c.p.c.depositata il 23 marzo 2026, con procura in calce autenticatadallo stesso difensore.Infatti, nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto aquanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procuraspeciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad attidiversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83, terzocomma, c.p.c., nella versione ratione temporis vigente,Numero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essereapposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudiziodi cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procuranon viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suoconferimento si realizzi nella forma prevista dal secondo commadel citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privataautenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali delgiudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.A quest’ultima conclusione deve pervenirsi anche conriferimento all’ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione deldifensore nominato con il ricorso (o con il controricorso), nonrispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominatodall’impulso d’ufficio a seguito della sua instaurazione con lanotifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggettoagli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c., il deposito di un attoredatto dal nuovo difensore (nella specie denominato “memoria dicostituzione di nuovo difensore”) su cui possa essere apposta laprocura speciale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del07/03/2024; Sez. 2, Sentenza n. 31332 del 10/11/2023; Sez. U,Sentenza n. 16962 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 4337 del23/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007).Segnatamente, per i giudizi introdotti prima del 4 luglio2009, tra cui rientra quello di specie (le citazioni introduttive deidue giudizi riuniti in primo grado sono state notificate il 6novembre 2004 e il 23 luglio 2007), non opera la novella di cuiall’art. 45 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 – che ha, tral’altro, modificato l’art. 83, terzo comma, c.p.c., estendendo leipotesi in cui può essere rilasciata la procura a margine o in calceNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026anche alla memoria di nomina di nuovo difensore –, ai sensi delledisposizioni transitorie di cui all’art. 58 della citata legge.Per l’effetto, resta ferma la nomina dell’originario difensoredi detto controricorrente e la memoria illustrativa è inutilizzabile,perché redatta dal difensore non munito di valida procura.2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrenteprincipale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., inragione della motivazione apparente e perplessa e del contrastotra affermazioni inconciliabili, per avere la Corte di merito dispostogenericamente la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, infavore dell’appellante, della somma di euro 80.000,00, senzatenere conto che il Tribunale aveva già riconosciuto che una partedella somma ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del contrattopreliminare, pari ad euro 15.000,00, andava restituita (come, ineffetti, era stata restituita), non ai promissari acquirenti, tra iquali l’appellante [OSCURATO:PERSONA], ma alla Curatela delfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 1705 c.c.,come ribadito dalla stessa Corte, che aveva confermato, per ilresto, la decisione appellata.Osserva l’istante che la sentenza impugnata avrebbeomesso di precisare i termini di quantificazione della sommaricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe del tutto ignorato e mancato ditenere conto della quota spettante in virtù delle richiamatestatuizioni ad altro soggetto e già versata, facendo così gravaresul [OSCURATO:PERSONA] un’obbligazione restitutoria di euro 95.000,00, inlinea capitale, somma mai percepita dall’ente.2.1.– Il motivo è fondato.Numero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026Infatti, la Corte d’appello, pur muovendo dalla premessache il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto, a titolo di acconto, in ragionedella stipula del preliminare di cui era stata dichiarata la nullità, lasomma di euro 80.000,00 (come dallo stesso Condominioriconosciuto), ha – per un verso – disposto la restituzione di taleintero importo in favore di [OSCURATO:PERSONA], senza peraltrotenere conto che i promissari acquirenti erano sia Gioacchinoversamenti fossero avvenuti tutti a cura del Ferraro), e – per altroverso – confermato in via integrativa la statuizione di prime cure,in forza della quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto restituire, comein effetti aveva restituito, una quota degli acconti ricevuti, nellamisura di euro 15.000,00, in favore della Curatela del fallimentodella [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva provveduto a rilasciare alCondominio un assegno circolare dell’importo suindicato,intendendo partecipare all’acquisto di una quota del terrenocompromesso.Senonché, in forza delle convergenti statuizioni adottate, ilCondominio si è visto condannare alla restituzione del complessivoimporto di euro 95.000,00, pur avendo riconosciuto di averericevuto acconti per complessivi euro 80.000,00, senza che fossefornita dalla Corte d’appello alcuna argomentazione a supporto ditali concorrenti condanne.Sotto questo profilo, la motivazione non rispetta il «minimocostituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026incomprensibile, in quanto il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022;Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenzan. 23940 del 12/10/2017).Tale lacuna – che nella specie si sostanzia in unamotivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile – siconverte in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. –norma di cui è stata espressamente censurata la lesione – e dàluogo a nullità della sentenza.Pertanto, il giudice di rinvio dovrà rivedere le statuizioniconvergenti di condanna alle restituzioni, ponendole tra esse incoerenza, rispetto all’importo complessivo ricevuto dalCondominio, e individuando i destinatari effettivi dell’obbligazionerestitutoria.3.– Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 156 e 161 c.p.c., per avere laCorte territoriale disposto la restituzione della somma di euro80.000,00 in favore dell’appellante, senza specificare chi fossel’appellante in favore del quale operare la restituzione, atteso chel’appello principale era stato proposto sia da [OSCURATO:PERSONA],sia dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sicché sarebbe rimasto imprecisato il soggettotitolare del credito restitutorio.4.– Con il terzo motivo il ricorrente principale prospetta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1292, 1294 e 1314 c.c., per avere la Cortedistrettuale condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell’interoNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026importo di euro 80.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], benchéi promissari acquirenti fossero, oltre a quest’ultimo, anche PietroGiustizieri.Obietta l’istante che, in assenza di una diversa pattuizione odi un’espressa disposizione di legge, il credito avrebbe potutoessere fatto valere da – ed essere riconosciuto in favore di –ciascuno dei creditori in ragione della metà dell’importo dovuto, enon congiuntamente o in via solidale per l’intero.5.– Con il quarto motivo il ricorrente principale contesta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte del gravame omesso dipronunciarsi sui punti C1 e C2 dell’appello incidentale interpostodal [OSCURATO:PERSONA], con cui veniva richiesto che la statuizione relativaal riconoscimento, in favore della Curatela del fallimento dellaEurocostruzioni S.r.l., a titolo di restituzione di quanto versato inesecuzione del preliminare di vendita, della somma di euro15.000,00 fosse dichiarata inefficace, anche con riferimento allespese e competenze legali del giudizio di primo grado liquidate afavore di detta Curatela.5.1.– I motivi che precedono sono assorbitidall’accoglimento del primo pregiudiziale motivo.6.– Passando alla disamina del ricorso incidentale propostoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’unico motivo iviarticolato tali ricorrenti incidentali si dolgono, ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., della violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c., in ordine alla motivazione apparenteed erronea, alla mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato, all’omesso esame degli elementi istruttori, per avereNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026la Corte di seconde cure mancato di specificare in favore di qualeappellante il [OSCURATO:PERSONA] dovesse restituire le somme indicate,S.r.l., a fronte della circostanza che lo stesso Ferraro avevachiesto la restituzione della quota di sua spettanza, ben conscioche l’ulteriore parte era stata versata proprio da [OSCURATO:PERSONA],senza peraltro valutare le risultanze probatorie (da cui sarebbeemerso che gli otto assegni circolari della valuta di euro 5.000,00cadauno erano cointestati a [OSCURATO:PERSONA] e PietroGiustizieri).6.1.– Preliminarmente deve essere dichiaratal’inammissibilità di tale ricorso incidentale, conformementeall’eccezione sollevata sul punto dal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente.Infatti, il ricorso principale è stato notificato il 20 aprile2021, anche verso [OSCURATO:PERSONA], nonché depositato e iscrittoal ruolo generale in via prioritaria il 30 aprile 2021, mentre ilricorso (qualificato come incidentale) proposto in via autonoma daPietro Giustizieri e [OSCURATO:PERSONA] avverso la stessa sentenza (conun motivo che, in parte, ricalca quello proposto dal ricorrenteprincipale) e contro le stesse parti processuali è stato notificato il9 giugno 2021, ossia oltre il termine di 40 giorni (20 + 20)prescritto dagli artt. 370 e 371 c.p.c., secondo la formulazioneratione temporis vigente.In merito, si rileva che il principio dell’unicità del processo diimpugnazione contro una stessa sentenza comporta che, unavolta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte lealtre debbono essere proposte in via incidentale nello stessoprocesso e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’attoNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026contenente il controricorso. Tuttavia, quest’ultima modalità nonpuò considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo alprimo si converte, indipendentemente dalla forma assunta eancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, lacui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quarantagiorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degliartt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviatoe l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi. Tale principionon trova deroghe riguardo all’impugnazione di tipo adesivo chevenga proposta dal litisconsorte dell’impugnante principale epersegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenzasfavorevole ad entrambi, né nell’ipotesi in cui si intenda proporreimpugnazione contro una parte non impugnante o avverso capidella sentenza diversi da quelli oggetto della già propostaimpugnazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4301 del 25/02/2026;Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024; Sez. 3, Ordinanza n.36057 del 23/11/2021; Sez. U, Sentenza n. 23418 del26/10/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 33809 del 19/12/2019; Sez.U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2516del 09/02/2016; Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015; Sez.5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014; Sez. 3, Sentenza n. 25054del 07/11/2013; Sez. 2, Ordinanza n. 26622 del 06/12/2005;Sez. 2, Sentenza n. 21829 del 17/10/2007; Sez. U, Sentenza n.11219 del 13/11/1997; Sez. 2, Sentenza n. 6873 del 23/07/1994;Sez. L, Sentenza n. 5601 del 09/06/1990; Sez. L, Sentenza n.4860 del 29/07/1986; Sez. 1, Sentenza n. 616 del 22/01/1983).La decadenza conseguente alla mancata osservanza di dettotermine non può, poi, ritenersi superata dall’eventuale osservanzaNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., atteso chela tardività o la tempestività, rispetto a quest’ultimo, assumerilievo ai soli fini della determinazione della sortedell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quellaprincipale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 c.p.c. (nel sensodella sufficienza del rispetto del termine di impugnazione, invece,Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024; Sez. 2,Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 17614del 24/08/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 5, Sentenza n. 20040 del 07/10/2015).Ed invero, il principio a mente del quale l’impugnazioneincidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le formedell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinatariadell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interessealla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale oda un’impugnazione incidentale tardiva (Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 31679 del 09/12/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 20935 del26/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024; Sez. U,Sentenza n. 8486 del 28/03/2024), postula, in ogni caso, che ilricorso incidentale – contenuto in un controricorso o proposto invia autonoma – sia notificato nel termine di quaranta giorni dallanotifica del ricorso principale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29862del 12/10/2022).Se così non fosse, si determinerebbe un ingiustificato eirragionevole “doppio binario” di ammissibilità del ricorsoincidentale, in base alla circostanza, del tutto irrilevante, che essosia adesivo o “contrappositivo” (rispetto al ricorso principale)ovvero proposto con il controricorso o in via autonoma.Numero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/20267.– In definitiva, alla stregua delle complessiveargomentazioni esposte, il primo motivo del ricorso principaledeve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre irimanenti motivi sono assorbiti.Il ricorso incidentale è, invece, inammissibile.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamenteal motivo accolto e nei sensi precisati, con rinvio della causa allaCorte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che decideràuniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto deirilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese delgiudizio di cassazione.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo delricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi;dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversacomposizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulterioreNumero registro generale 10985/2021Numero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 16398/2026Data pubblicazione 26/05/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 2 aprile 2026.Il Consigliere estensoreCesare TrapuzzanoLa PresidenteMilena Falaschi
Sentenza Cassazione n. 16398/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris