CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 34273/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntenza del 18/03/2026 della Corte d'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] DellaCorte per il reato di rapina applicando allo stesso la pena concordata ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deiClaudio Della Corte che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione peromesso controllo della legittimità del trattamento sanzionatorio, e, segnatamentesulla sussistenza dei presupposti per riconoscere la recidiva.3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti.3.1.[OSCURATO:PERSONA] riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibileil ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte diaccedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed alcontenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili -comenel caso in esame - le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01).4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]