CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 25350/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso;letta la memoria di replica trasmessa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Romaconfermava il decreto di sequestro preventivo emesso il 26 settembre 2025 dalG.I.P. del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato dicui all’art. 181 del d. lgs. n. 42 del 2004, in relazione all’art. 44 lett. c) del d.P.R.n. 380 del 2001, reato ascrittogli per avere, senza la prescritta autorizzazione,realizzato un manufatto in lamiera verniciata di metri 14 x 9.90, avente altezza dicirca metri 4, adibito a raccogliere giostre per bambini all’interno del Parco di VillaGordiani, bene paesaggistico sottoposto alle norme di salvaguardia del d.lgs. n.42 del 2004; fatto accertato in Roma il 18 settembre 2025.2. Avverso il provvedimento del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore difiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.Con il primo, è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla valutazionedel fumus, avendo in particolare il Tribunale omesso di analizzare adeguatamentela doglianza difensiva, con cui era stato affermato che il manufatto oggetto disequestro, in realtà, era la ricostruzione di una struttura già preesistente eregolarmente autorizzata, che aveva ricevuto anche il parere favorevole dellaSoprintendenza, per cui non vi era necessità di ulteriori titoli edilizi.Con il secondo motivo, la difesa censura il vizio di motivazione in ordine allavalutazione delle fotografie allegate dalla difesa, che il Tribunale ha consideratoinsufficienti per dimostrare l’identità tra il manufatto originario e quello ricostruito,senza tuttavia argomentarne le ragioni e senza richiedere ulteriori accertamenti.Con il terzo motivo, ci si duole del vizio di motivazione con riguardo allametratura della superficie occupata dal nuovo manufatto, non essendo statochiarito se la discrepanza rilevata sia frutto di un errore tecnico o di una violazioneintenzionale e se effettivamente la stessa rilevi ai fini dell’integrazione del reato.Il quarto motivo è dedicato al difetto di motivazione dell’ordinanzaimpugnata circa la valutazione del periculum in mora, non essendosi il Tribunaleconfrontato in modo esauriente con le obiezioni difensive volte a rimarcarel’insussistenza del rischio di aggravamento o protrazione degli effetti dell’illecito.Con il quinto motivo, è stato eccepito il vizio di motivazione con riguardoalla valutazione dei titoli autorizzativi già ottenuti da [OSCURATO:PERSONA], non essendo statoverificato se gli stessi erano già idonei a legittimare la ricostruzione della struttura,a ciò aggiungendosi che risulta dimostrato che l’indagato ha agito senza dolo ocolpa, operando nella convinzione di essere in regola con la normativa di settore.Né sarebbe stato approfondito il dato che la Regione Lazio ha chiarito come, perle attrazioni classificate “spettacoli viaggianti”, non trovino applicazione né il d.P.R.n. 380 del 2001, né la normativa sulle autorizzazioni sismiche.2.1. Con memoria trasmessa il 6 marzo 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia del ricorrente, nel replicare alla requisitoria del Procuratoregenerale, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi, ribadendone gli argomenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questaCorte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorsoper cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo oprobatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione dilegge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “inprocedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo arendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 37100del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).1.1. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabilené una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunaleadeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione.I giudici del riesame, in particolare, hanno richiamato gli accertamenti compiutidalla Polizia di [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che, nel corso di un sopralluogoeffettuato il 18 settembre 2025 presso il Parco di [OSCURATO:PERSONA], è stata constatatala presenza di un manufatto in lamiera verniciata di metri 14 x 9.90, avente altezzadi circa metri 4, adibito a raccogliere giostre per bambini; il manufatto, ultimato,presentava degli appoggi costituiti da blocchi di cemento ed era parzialmenteaperto su due lati, sui quali erano posizionate serrande elettriche. L’opera era statarealizzata senza titoli abilitativi in una zona archeologica monumentale dieccezionale rilevanza, come indicato in una nota della Soprintendenza.Alla stregua di tali risultanze, i giudici cautelari hanno ritenuto ravvisabile il fumuscommisi delicti, rimarcando l’irrilevanza, ai fini dell’applicazione della disciplinaedilizia, della determina n. 854 del 23 agosto 2007, concernente la concessionerilasciata a [OSCURATO:PERSONA] per l’occupazione di suolo pubblico ai fini dell’installazione di unpadiglione per proteggere alcune attrazioni dello “spettacolo viaggiante”.1.2. Orbene, l’impostazione dell’ordinanza impugnata appare immune dacensure, in quanto aderente alle affermazioni, che il Collegio condivide e faproprie, di una recentissima pronuncia di questa Corte (Sez. 3, n. 10059 del15/01/2026), con la quale è stato evidenziato che la disciplina degli "spettacoliviaggianti" non ha alcuna efficacia derogatoria rispetto alla normativa edilizia.È stato infatti osservato che la legge n. 337 del 1968, riguardante “disposizioni suicirchi equestri e sullo spettacolo viaggiante”, e innovata da provvedimentilegislativi sopravvenuti quale in particolare il d. lgs. n. 179 del 2009, stabilisceall’art. 2 che sono considerati “spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, itrattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o alchiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. L’art. 5 prevedeche, nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblicasicurezza, l’Autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciatal’autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge, rispettivamente riguardanti“l’esercizio dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante”e, ancora, i “parchi di divertimento” (in seguito abrogati dall’art. 12 del d.P.R. 21aprile 1994, n. 394). Con l’art. 9 della predetta legge si dispone inoltre che leamministrazioni comunali devono compilare un elenco delle aree comunalidisponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante edei parchi di divertimento. Altra disciplina di riferimento è costituita dal decreto 18maggio 2007, recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante,il cui art. 2 lettera a) definisce “attività di spettacolo viaggiante” le attivitàspettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, oinstallate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.A sua volta, il R.D. n. 773 del 1931 (c.d. T.U.L.P.S.) prevede l’obbligo per tutti isoggetti interessati a dare “anche temporaneamente, per mestiere, pubbliciintrattenimenti” di ottenere il previo rilascio della “licenza dalla Autorità di pubblicasicurezza” (suscettibile di sostituzione – secondo le modifiche normative introdottedal decreto legge n. 91 del 2013 – con la “scia” di cui all’art. 19 della legge n. 241del 1990 ove si tratti di “eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sisvolgono entro le ore 24 del giorno di inizio”). Dalla rassegna di tali norme si evinceche la disciplina sugli spettacoli viaggianti risulta chiaramente dedicata ad attivitàe connessi interventi strutturali intrinsecamente precari, ovvero limitati nel tempo,così da poter eventualmente giustificare l’eventuale assenza di titoli edilizi. In talsenso depone anche la elaborazione di apposita regolamentazione per la lorocollocazione su aree pubbliche comunali, come tale implicante il rilascio diconcessioni, tipicamente connotate per la loro necessaria delimitazione nel tempo,e come tali funzionali rispetto a opere e strutture destinate obiettivamente, per laloro funzione, ad essere rimosse. In altri termini, la legge n. 337 del 1968 e lediscipline connesse disegnano incontrovertibilmente l’installazione di strutture acarattere temporaneo, non per nulla definite come “spettacoli viaggianti”, nelcontempo dedicando apposita attenzione alla loro realizzazione in areepredeterminate periodicamente a tali fini dagli enti comunali, oggetto diconcessione e come tali necessariamente pubbliche e di temporanea occupazione.Il legislatore manifesta in definitiva l’intenzione di evitare in via preventiva laindiscriminata installazione di strutture anche di rilevante impatto, ancorchélimitate nel tempo, al di fuori di ogni programmazione preventiva sia di sicurezzache urbanistica, come pare deporre il riferimento alla individuazione di “areedisponibili”, secondo una dizione che, alla luce della organicità di stampopubblicistico della normativa (che contempla anche la necessità di licenza e laprevista disciplina di sicurezza delle installazioni) e della tipologia delle attivitàcontemplate, destinate a pubblici spettacoli, non può che includere anche unascelta di adeguatezza alla luce anche delle destinazioni di uso delle aree prescelte.In tale prospettiva, di delimitazione preventiva delle aree deputate,necessariamente funzionali anche sul piano urbanistico, rispetto alle attivitàdisciplinate, ben si colloca la regolamentazione di strutture precarie, come tali nonrichiedenti, come noto, il permesso di costruire o titoli alternativi ad esso.Di qui la ragionevole conclusione che la legge n. 337 del 1968 non stabilisceespressamente alcuna deroga alle ordinarie regole dettate in materia edilizia epaesaggistica, né urbanistica, ma tuttavia, nella misura in cui le relative opere ela loro stessa collocazione in aree in concessione delimitata, soddisfano, inconcreto, i criteri generali dettati nelle materie edilizia e urbanistica perindividuarne il carattere "precario", ne può essere garantita per tale via la nonnecessità di un permesso di costruire o titolo alternativo. L’assenza della necessitàdel predetto titolo, comunque, non esclude nel contempo la richiesta conformitàdelle installazioni rispetto alle destinazioni di uso del territorio, pena laconfigurabilità astratta del reato ex art. 44 lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001.Orbene, l’ordinanza impugnata si pone nel solco di tali principi, avendo il Tribunaleescluso in maniera corretta la precarietà del manufatto in questione, in quantopoggiato stabilmente su pilastri di cemento per volumi tutt’altro che trascurabili,dovendo in tal senso richiamarsi l’affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 36107del 30/06/2016, Rv. 267759), secondo cui, in materia edilizia, al fine di riteneresottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di unmanufatto, l’asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suocarattere stagionale, ma deve ricollegarsi - a mente di quanto previsto dall’art. 6,comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall’art. 5,comma primo, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, dallalegge n. 73 del 2010) - alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinataa soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e a essereimmediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, il che nel caso di specieè stato escluso all’esito di un percorso argomentativo non manifestamente illogico.Ne consegue che le censure in punto di fumus commisi delicti (articolate nel primo,secondo, terzo e quinto motivo di ricorso) non possono trovare accoglimento,restando solo da precisare che, venendo in rilievo fattispecie contravvenzionali, lestesse sono integrabili anche a titolo di colpa, per cui le deduzioni difensive inpunto di carenza del dolo sono destinate a rimanere sullo sfondo.2. Anche rispetto alla valutazione del periculum (quarto motivo) non siravvisano criticità, avendo i giudici del riesame sottolineato, in maniera pertinente(cfr. pagina 6 dell’ordinanza gravata), la necessità di mantenere il vincolo realeper impedire che il reato contestato all’indagato venisse portato a ulterioriconseguenze, ricadendo l’intervento edilizio in questione, peraltro di recenteultimazione, in un’area dichiarata di eccezionale interesse archeologico.3. In conclusione, ritiene il Collegio che, in quanto fondato su una disaminaesauriente e razionale delle acquisizioni documentali, l’apparato motivazionaledell’ordinanza impugnata, rispetto a ogni profilo dedotto, non presta il fianco alledoglianze difensive, per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesaben potranno essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio nellesuccessive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che ilprovvedimento impugnato risulta sorretto da argomentazioni non apparenti, marazionali e coerenti, anche in relazione alla cornice normativa di riferimento,concernendo le censure difensive aspetti che si muovono essenzialmente nelperimetro non tanto della violazione di legge, ma piuttosto dell’asserita illogicità odella erroneità della motivazione, profili questi che, come si è già anticipato, nonsono tuttavia deducibili con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.Alla luce delle considerazioni svolte e in sintonia con le conclusioni del Procuratoregenerale, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere dichiaratoinammissibile, con onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, sidispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 12 marzo 2026.Il consigliere estensore Il Presidente