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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 49629/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 9 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, in data 10 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 367 e 642, primo comma, cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, oltre ad essere manifestamente infondato e inconferente in quanto non si confronta con l'avvenuta assunzione della nuova prova richiesta, non è consentito in sede di legittimità perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito (si vedano pagg. 4 e 5, ove la Corte territoriale, prescindendo dall'ammissibilità della richiesta rinnovazione nonostante la circostanza che la nuova prova non fosse sopravvenuta o scoperta successivamente al giudizio di primo grado, ha ritenuto che il verbale non fosse idoneo a scardinare la rilevanza del compendio accusatorio, ampiamente motivando sulla prova della penale responsabilità del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 9 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, in data 10 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 367 e 642, primo comma, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, oltre ad essere manifestamente infondato e inconferente in quanto non si confronta con l'avvenuta assunzione della nuova prova richiesta, non è consentito in sede di legittimità perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito (si vedano pagg. 4 e 5, ove la Corte territoriale, prescindendo dall'ammissibilità della richiesta rinnovazione nonostante la circostanza che la nuova prova non fosse sopravvenuta o scoperta successivamente al giudizio di primo grado, ha ritenuto che il verbale non fosse idoneo a scardinare la rilevanza del compendio accusatorio, ampiamente motivando sulla prova della penale responsabilità del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novembre
Sentenza Cassazione n. 49629/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris