CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10442/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27415-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contraticorrente - avverso la sentenza n. 109/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativi ad IMU per il 2012, il 2013 e il 2014 in quanto Andreani tributi s.r.I., in qualità di concessionaria dei tributi locali del comune di [OSCURATO:PERSONA], gli aveva negato l'agevolazione prevista per l'abitazione principale in quanto il suo nucleo familiare era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Roma); la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della concessionaria dei tributi locali del comune di [OSCURATO:PERSONA] affermando che per abitazione principale deve intendersi esclusivamente quella nella quale il contribuente dimori abitualmente con il proprio nucleo familiare e pertanto il regime agevolato previsto per l'abitazione principale non può essere applicato quando manca, nel medesimo immobile, la coabitazione del soggetto passivo e del suo nucleo familiare. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la concessionaria dei tributi locali del comune di [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 Ric. 2020 n. 27415 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- alla luce degli artt. 3 e 53 Cost. in quanto l'agevolazione relativa all'IMU spetterebbe anche quando i coniugi risiedono in due Comuni diversi. Considerato che la seconda sezione della [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria, con ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio 2021, n. 28, ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità della disciplina dell'IMU nella parte in cui esclude l'esonero dall'imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali; ritenuta la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa all'ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio 2021, n. 28. Così deciso nella camera di consiglio del 17 c3icembre 2021. [OSCURATO:PERSONA], sidente Mao; ro Mocci ! 13,-(À/\^ i 3