CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07215/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28715/2017 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabrian. 3411/2016 depositata il 01/12/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia afferente alla impugnazione, da parte di TizianaMattace, dell’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2002, basatosulle risultanze dei rapporti bancari, l’Agenzia delle entrate ricorre, con tremotivi, avverso la sentenza della CTR della Calabria indicata in epigrafe,che ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorsodella contribuente.2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 28715/2017Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 7215/2026Data pubblicazione 25/03/20261. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziariadenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., laviolazione dell'art. 36, comma 2, num. 4 d.lgs. n. 546/1992.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 153, c.p.с.3. Con il terzo strumento di impugnazione l’Agenzia denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degliartt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/73, 57, comma 3, d.P.R. n. 633/72, e2700 e ss. c.c.4. Con i primi due motivi di ricorso, che devono trattarsicongiuntamente, stante la stretta connessione, poiché con essi si lamentache erroneamente i giudici di appello, rigettando lo specifico motivo didoglianza, abbiano confermato la statuizione della CTP di rigettodell’eccezione, proposta dall’Agenzia delle entrate, di inammissibilità delricorso originario per tardiva proposizione.4.1. In particolare, deduce l’Amministrazione ricorrente, i giudici diprossimità avevano ritenuto che l’impedimento della ricorrente, assentedal proprio domicilio per le festività natalizie come da prodottacertificazione dei Carabinieri di Cutro, ed avendo per tale ragione appresodella avvenuta notifica con alcuni giorni di ritardo, potesse usufruire diuna corrispondente protrazione dei termini per l’impugnazione dell’avvisodi accertamento previsti dalla legge.4.2. Osserva ancora l’Agenzia ricorrente che l'intera motivazione dellasentenza relativa al primo motivo di appello, con cui si riproponeva laeccezione di tardività del ricorso introduttivo, risulta apparente ma inrealtà inesistente, poiché essa è priva della constatazione dell'unico,necessario presupposto che la poteva rendere pertinente ed utile, cioèdella valutazione se il ricorso fosse tempestivo, e ciò, in ipotesi, ancheaccettando la tesi avversaria.Numero registro generale 28715/2017Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 7215/2026Data pubblicazione 25/03/20264.3. Comunque, deduce l’errata applicazione, al caso di specie, delladisciplina in materia di rimessione in termini ex art. 153 c.p.с.5. I motivi sono fondati.5.1. La CTR, in merito alla – riproposta - eccezione di tardività dellaproposizione del ricorso originario, partendo dall’implicito presupposto delsuperamento del termine per l’impugnazione e della relativa decadenzamaturata, si è limitata ad inanellare massime giurisprudenziali in tema dirimessione in termini e art. 153 c.p.c., senza esplicitarne le ragioni dellaapplicabilità al caso concreto, in alcun modo descritto o richiamato nellasentenza impugnata.5.2. Il tutto a fronte di specifiche deduzioni e produzionidell’appellante – oggetto, nel ricorso per cassazione, di indicazionetopografica in relazione agli atti del merito e di riproduzione per estratto,in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza – aventi ad oggettola data di notifica dell’avviso di accertamento (il 31.12.2012) e la data diricezione della notifica del ricorso da parte dell’Agenzia (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).5.3. Va, inoltre, opportunamente rammentato che: i) che in tema dicontenzioso tributario, l’istituto della rimessione in termini opera sia conriferimento alle decadenze relative ai poteri processuali «interni» algiudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali alprocesso, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass., 1ottobre 2018, n. 23793; Cass., 1 marzo 2019, n. 6102); ii) che larimessione in termini presuppone che la parte incorsa nella decadenza percausa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in untermine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durataragionevole del processo (Cass., 11 novembre 2020, n. 25289; Cass., 5agosto 2021, n. 22342; Cass., 13 ottobre 2022, n. 29919); iii) che, tantopremesso, sussiste l’esigenza, anche in ragione dei caratteri di celerità edimmediatezza che contraddistinguono il processo tributario, che la«rimessione in termini» e specificamente la «scusabilità» dell’errore sianoNumero registro generale 28715/2017Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 7215/2026Data pubblicazione 25/03/2026sottoposti a un vaglio particolarmente severo, da parte del giudicetributario di merito, non potendo assurgere al ruolo di espedienteprocessuale per rimediare alla pura inosservanza di un termine didecadenza espressamente contemplato dalla legge.6. In conclusione, accolti i primi due motivi di ricorso ed assorbito ilterzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame, nel rispetto dei principiora illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.Numero registro generale 28715/2017Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 7215/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEG IRESRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOMaria [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGian [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28715/2017 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabrian. 3411/2016 depositata il 01/12/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia afferente alla impugnazione, da parte di TizianaMattace, dell’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2002, basatosulle risultanze dei rapporti bancari, l’Agenzia delle entrate ricorre, con tremotivi, avverso la sentenza della CTR della Calabria indicata in epigrafe,che ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorsodella contribuente.2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 28715/2017Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 7215/2026Data pubblicazione 25/03/20261. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziariadenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., laviolazione dell'art. 36, comma 2, num. 4 d.lgs. n. 546/1992.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 153, c.p.с.3. Con il terzo strumento di impugnazione l’Agenzia denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degliartt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/73, 57, comma 3, d.P.R. n. 633/72, e2700 e ss. c.c.4. Con i primi due motivi di ricorso, che devono trattarsicongiuntamente, stante la stretta connessione, poiché con essi si lamentache erroneamente i giudici di appello, rigettando lo specifico motivo didoglianza, abbiano confermato la statuizione della CTP di rigettodell’eccezione, proposta dall’Agenzia delle entrate, di inammissibilità delricorso originario per tardiva proposizione.4.1. In particolare, deduce l’Amministrazione ricorrente, i giudici diprossimità avevano ritenuto che l’impedimento della ricorrente, assentedal proprio domicilio per le festività natalizie come da prodottacertificazione dei Carabinieri di Cutro, ed avendo per tale ragione appresodella avvenuta notifica con alcuni giorni di ritardo, potesse usufruire diuna corrispondente protrazione dei termini per l’impugnazione dell’avvisodi accertamento previsti dalla legge.4.2. Osserva ancora l’Agenzia ricorrente che l'intera motivazione dellasentenza relativa al primo motivo di appello, con cui si riproponeva laeccezione di tardività del ricorso introduttivo, risulta apparente ma inrealtà inesistente, poiché essa è priva della constatazione dell'unico,necessario presupposto che la poteva rendere pertinente ed utile, cioèdella valutazione se il ricorso fosse tempestivo, e ciò, in ipotesi, ancheaccettando la tesi avversaria.Numero registro generale 28715/2017Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 7215/2026Data pubblicazione 25/03/20264.3. Comunque, deduce l’errata applicazione, al caso di specie, delladisciplina in materia di rimessione in termini ex art. 153 c.p.с.5. I motivi sono fondati.5.1. La CTR, in merito alla – riproposta - eccezione di tardività dellaproposizione del ricorso originario, partendo dall’implicito presupposto delsuperamento del termine per l’impugnazione e della relativa decadenzamaturata, si è limitata ad inanellare massime giurisprudenziali in tema dirimessione in termini e art. 153 c.p.c., senza esplicitarne le ragioni dellaapplicabilità al caso concreto, in alcun modo descritto o richiamato nellasentenza impugnata.5.2. Il tutto a fronte di specifiche deduzioni e produzionidell’appellante – oggetto, nel ricorso per cassazione, di indicazionetopografica in relazione agli atti del merito e di riproduzione per estratto,in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza – aventi ad oggettola data di notifica dell’avviso di accertamento (il 31.12.2012) e la data diricezione della notifica del ricorso da parte dell’Agenzia (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).5.3. Va, inoltre, opportunamente rammentato che: i) che in tema dicontenzioso tributario, l’istituto della rimessione in termini opera sia conriferimento alle decadenze relative ai poteri processuali «interni» algiudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali alprocesso, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass., 1ottobre 2018, n. 23793; Cass., 1 marzo 2019, n. 6102); ii) che larimessione in termini presuppone che la parte incorsa nella decadenza percausa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in untermine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durataragionevole del processo (Cass., 11 novembre 2020, n. 25289; Cass., 5agosto 2021, n. 22342; Cass., 13 ottobre 2022, n. 29919); iii) che, tantopremesso, sussiste l’esigenza, anche in ragione dei caratteri di celerità edimmediatezza che contraddistinguono il processo tributario, che la«rimessione in termini» e specificamente la «scusabilità» dell’errore sianoNumero registro generale 28715/2017Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 7215/2026Data pubblicazione 25/03/2026sottoposti a un vaglio particolarmente severo, da parte del giudicetributario di merito, non potendo assurgere al ruolo di espedienteprocessuale per rimediare alla pura inosservanza di un termine didecadenza espressamente contemplato dalla legge.6. In conclusione, accolti i primi due motivi di ricorso ed assorbito ilterzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame, nel rispetto dei principiora illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda aregolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.La PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda aregolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.La PresidenteRoberta Crucitti