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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 23578/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Cremona in data 29/06/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 640 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione di somma a titolo di provvisionale.

Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare: -vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità (primo motivo); -omessa valutazione, ai fini della continuazione, del decreto penale di condanna pronunciato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì in data 14/03/2018 (secondo motivo).

Ritenuto che il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che il secondo motivo è meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] • Agostinacchio I t.e. , íN Ci-\N _

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Cremona in data 29/06/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 640 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione di somma a titolo di provvisionale. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare: -vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità (primo motivo); -omessa valutazione, ai fini della continuazione, del decreto penale di condanna pronunciato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì in data 14/03/2018 (secondo motivo). Ritenuto che il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che il secondo motivo è meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] • Agostinacchio I t.e. , íN Ci-\N _
Decreto Cassazione n. 23578/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris