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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02107/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23567-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 1 ORIA ; - intimata - avverso la sentenza n. 1222/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 23567 sez.

MT - ud. 17-12-2021 -2- Rg 23567/2019 FATTO Ritenuto che: Con sentenza nr 1222 del 2018 la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello proposto dalla contribuente avverso la pronuncia della CTP di Modena che aveva demandato all'Ufficio la rideterminazione della sanzione nella misura più favorevole alla ricorrente in virtù delle modifiche normative apportate dalla legge nr 97/2013.

Osservava infatti che nell'ambito del procedimento nr 2058/2014 era stato annullato l'avviso di accertamento con cui era stato recuperato a tassazione in capo alla predetta contribuente redditi esteri non dichiarati per € 66.869,09.

Evidenziava che detto atto costituiva il presupposto applicativo delle sanzioni oggetto di contestazione che pertanto dovevano essere annullate.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi .

L'intimata non si è costituita.

DIRITTO Considerato che: Con il primo motivo l'Ufficio denuncia la violazione dell'art 43,comma terzo del dpr 1973 nr 600 nel testo vigente ratione temporis in relazione all'ad 360,comma primo nr 3 c.p.c.

In particolare l'Agenzia delle entrate critica la decisione impugnata nella parte in cui facendo leva sul procedimento presupposto richiamato nel corpo della motivazione ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento in quanto notificato oltre i termini di legge in assenza delle condizioni normativamente previste dall'art 43 del dpr nr 600/1973 per il ricorso al termine più lungo ( notizia di reato non allegata agli atti).

Osserva infatti che ,ai sensi del richiamato art 43 del dpr nr 600/1973 nel testo vigente ratione temporis, ciò che rileva ai fini del raddoppio dei termini per i l'accertamento tributario è la sussistenza dell'obbligo di denuncia ex art 331 c.p.p. e quindi l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato.

Con il secondo motivo ,fatto valere in via subordinata, deduce la violazione dell'ad 2909 c.c. dell'art 124 disp att al c.p.c. e dell'art 295 anche in combinato disposto con gli art 49 e 39 comma primo del D.Igs 1992 nr 546 in relazione all'ad 360 comma i nr 3 e 4 c.p.c.

La ricorrente contesta l'annullamento delle sanzioni fondate sul solo presupposto della caducazione dell'avviso di accertamento conseguente ad una sentenza non ancora definitiva.

Sostiene che il giudice di appello ,rilevato che il giudizio relativo alla irrogazione di una sanzione si fondava su un altro atto ritenuto pregiudiziale, avrebbe dovuto sospendere ai sensi dell'art 295 c.p.c. il giudizio.

Il primo motivo è fondato con l'assorbimento del secondo.

Come più volte chiarito da questa Corte (da ultimo, cfr. Cass. n. 19000/21), il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (analogamente a quello contemplato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43) consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e alla L. 31 dicembre 2015, n. 208, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p..

Il presupposto di operatività di tale prolungamento temporale coincide, dunque, con l'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, che fa sorgere l'obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 331 cit., senza che assuma rilevanza il suo accertamento in concreto (tra varie, vedi Cass. n. 13481/20).

Questa ricostruzione trae conferma dai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 247 del 25 luglio 2011, in base alla quale il raddoppio opera in presenza di tale presupposto astratto ed indipendentemente dall'effettiva presentazione della denunzia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo (Cass., n. 17856/19; n. 22337/18; n. 11171/16).

Ciò posto nell'avviso di accertamento si legge che la signora [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata segnalata all'autorità giudiziaria per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ( ex art 2

I. 74/2000) sicchè il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se la condotta contestata fosse o meno astrattamente riconducibile all'ipotesi di reato contestata.

La sentenza va pertanto cassata in accoglimento del primo motivo e rinviata alla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.

M. La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Roma 17.12.2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23567-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 1 ORIA ; - intimata - avverso la sentenza n. 1222/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 23567 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- Rg 23567/2019 FATTO Ritenuto che: Con sentenza nr 1222 del 2018 la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello proposto dalla contribuente avverso la pronuncia della CTP di Modena che aveva demandato all'Ufficio la rideterminazione della sanzione nella misura più favorevole alla ricorrente in virtù delle modifiche normative apportate dalla legge nr 97/2013. Osservava infatti che nell'ambito del procedimento nr 2058/2014 era stato annullato l'avviso di accertamento con cui era stato recuperato a tassazione in capo alla predetta contribuente redditi esteri non dichiarati per € 66.869,09. Evidenziava che detto atto costituiva il presupposto applicativo delle sanzioni oggetto di contestazione che pertanto dovevano essere annullate. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi . L'intimata non si è costituita. DIRITTO Considerato che: Con il primo motivo l'Ufficio denuncia la violazione dell'art 43,comma terzo del dpr 1973 nr 600 nel testo vigente ratione temporis in relazione all'ad 360,comma primo nr 3 c.p.c. In particolare l'Agenzia delle entrate critica la decisione impugnata nella parte in cui facendo leva sul procedimento presupposto richiamato nel corpo della motivazione ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento in quanto notificato oltre i termini di legge in assenza delle condizioni normativamente previste dall'art 43 del dpr nr 600/1973 per il ricorso al termine più lungo ( notizia di reato non allegata agli atti). Osserva infatti che ,ai sensi del richiamato art 43 del dpr nr 600/1973 nel testo vigente ratione temporis, ciò che rileva ai fini del raddoppio dei termini per i l'accertamento tributario è la sussistenza dell'obbligo di denuncia ex art 331 c.p.p. e quindi l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato. Con il secondo motivo ,fatto valere in via subordinata, deduce la violazione dell'ad 2909 c.c. dell'art 124 disp att al c.p.c. e dell'art 295 anche in combinato disposto con gli art 49 e 39 comma primo del D.Igs 1992 nr 546 in relazione all'ad 360 comma i nr 3 e 4 c.p.c. La ricorrente contesta l'annullamento delle sanzioni fondate sul solo presupposto della caducazione dell'avviso di accertamento conseguente ad una sentenza non ancora definitiva. Sostiene che il giudice di appello ,rilevato che il giudizio relativo alla irrogazione di una sanzione si fondava su un altro atto ritenuto pregiudiziale, avrebbe dovuto sospendere ai sensi dell'art 295 c.p.c. il giudizio. Il primo motivo è fondato con l'assorbimento del secondo. Come più volte chiarito da questa Corte (da ultimo, cfr. Cass. n. 19000/21), il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (analogamente a quello contemplato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43) consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e alla L. 31 dicembre 2015, n. 208, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.. Il presupposto di operatività di tale prolungamento temporale coincide, dunque, con l'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, che fa sorgere l'obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 331 cit., senza che assuma rilevanza il suo accertamento in concreto (tra varie, vedi Cass. n. 13481/20). Questa ricostruzione trae conferma dai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 247 del 25 luglio 2011, in base alla quale il raddoppio opera in presenza di tale presupposto astratto ed indipendentemente dall'effettiva presentazione della denunzia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo (Cass., n. 17856/19; n. 22337/18; n. 11171/16). Ciò posto nell'avviso di accertamento si legge che la signora [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata segnalata all'autorità giudiziaria per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ( ex art 2 I. 74/2000) sicchè il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se la condotta contestata fosse o meno astrattamente riconducibile all'ipotesi di reato contestata. La sentenza va pertanto cassata in accoglimento del primo motivo e rinviata alla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q. M. La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Roma 17.12.2021
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