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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2024

Cassazione n. 33948/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, presentate da [OSCURATO:PERSONA], soggetto libero, in attesa di esecuzione della pena di anni uno, mesi dieci e giorni sedici di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Latina - Sezione distaccata di Gaeta del 28/07/2010, conseguente alla commissione del reato di lesioni aggravate in data 26/07/2020.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, per avere il Tribunale di sorveglianza adottato tale provvedimento reiettivo sulla mera base della mancata presentazione del condannato presso l'UEPE di Latina.

Non avrebbe infatti considerato, il Tribunale di sorveglianza, che il ricorrente è stato nella impossibilità di rispondere alla convocazione, per esser restato bloccato sull'isola di Ponza, laddove risiede, a causa della mancata partenza del traghetto per Formia; semplicemente, in tale occasione, contrariamente a quanto accaduto il giorno della precedente convocazione, il Migliore non ha tempestivamente comunicato l'impedimento.

3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.

Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921- 01), ha sottolineato come la natura non tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - della condotta di vita dallo stesso tenuta, anche in tempi recenti, imponga cautela nella concessione degli invocati benefici.

La mancata - e non giustificata - risposta del soggetto alla convocazione dell'UEPE, inoltre, è stata legittimamente giudicata atta a inibire la conoscenza ulteriore, circa la sua attuale situazione di vita.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 01 luglio 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, presentate da [OSCURATO:PERSONA], soggetto libero, in attesa di esecuzione della pena di anni uno, mesi dieci e giorni sedici di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Latina - Sezione distaccata di Gaeta del 28/07/2010, conseguente alla commissione del reato di lesioni aggravate in data 26/07/2020. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, per avere il Tribunale di sorveglianza adottato tale provvedimento reiettivo sulla mera base della mancata presentazione del condannato presso l'UEPE di Latina. Non avrebbe infatti considerato, il Tribunale di sorveglianza, che il ricorrente è stato nella impossibilità di rispondere alla convocazione, per esser restato bloccato sull'isola di Ponza, laddove risiede, a causa della mancata partenza del traghetto per Formia; semplicemente, in tale occasione, contrariamente a quanto accaduto il giorno della precedente convocazione, il Migliore non ha tempestivamente comunicato l'impedimento. 3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921- 01), ha sottolineato come la natura non tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - della condotta di vita dallo stesso tenuta, anche in tempi recenti, imponga cautela nella concessione degli invocati benefici. La mancata - e non giustificata - risposta del soggetto alla convocazione dell'UEPE, inoltre, è stata legittimamente giudicata atta a inibire la conoscenza ulteriore, circa la sua attuale situazione di vita. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01 luglio 2024 Il Consigliere estensore
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