CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 21826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21137-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AvvocatoFRANCO CAMODECA giusta procura speciale estesa in calce alcontroricorso -controricorrente – avverso la sentenz a n. 209/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CALABRIA, depositat a il 15/ 2 /201 7 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del la Calabria , con la sentenza indicata in epigrafe,rigettava l'appello proposto da l Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati avverso la pronuncia n. 1713/2014 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza in accoglimentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso cartell a esattoriale relative ad omesso versamento di contributi consortili, annualità 2005—2006; avverso la pronuncia della Commissione t ributaria r egionale il Consorzio propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motiv i ed illustratoda memoria; [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduta nelle more) resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. va preliminarmente respinta l’eccezione di giudicato esterno formulata dal controricorrente in riferimento alla sentenza n. 1246/2015 emessa in data 14/7/2015 della medesima Commissione tributaria regionale successivamente alla notifica dell’appello; 1.2.in tema di impugnazioni, qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudiziodi secondo grado e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata (non avendo il controricorrente, nell’odierna fattispecie, formulato alcuna deduzione al riguardo) , la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è, invero, impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione ( cfr. Cass. Sez. U, n. 21493 del 20/10/2010 ; indi , Cass. n. 28733 del 04/10/2022; Cass.n. 22177 del 03/11/2016; Cass. n. 22506 del 04/11/2015); 2.1. con il primo motivo il Consorzio denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 3 della l . n. 241/1990, 7 della l. n. 212/2000, 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 32/2001, 12 del d.P.R. n. 602/1973 e del d.m. 3 settembre 1999, n. 321, e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che la cartella impugnata fosse priva di motivazione in ordine all'indicazione che i contributi richiesti erano relativi alle spese per il funzionamento del Consorzio, laddove la cartella, sotto il profilo motivazionale, doveva ritenersi conforme a legge, contenendo tutte le indicazioniche consentivano di effettuare i controlli che la parte riteneva opportuno fare; 2.2.la censura è fondata; 2.3.come già affermato da questa Corte in fattispecie sovrapponibile alla presente, tra le medesime parti (cfr. Cass.n. 31850 del 05/11/2021), lacartella (riprodotta a pag. 5 del ricorso, in osservanza del principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ.) specifica particelle, classi, superfici e tariffe, risultando quindi provvista di una motivazione idonea allo scopo, che è quello di consentire al proprietario il controllo sugli estremi dell'imposizione (cfr. Cass. SU 11722/2010; conf. Cass. n. 5215 del 2018); 2.4. il Giudice d'appello ha errato, quindi, nel dichiarare carente la motivazione dell'atto impositivo; 2.5. tuttavia, essendo la sentenza impugnata fondata su tre autonome rationesdecidendi, occorre analizzare altresì gli altri motivi di ricorso, in applicazione del principio consolidato secondo cui, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decid endi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendinon censurata, piuttosto che per carenza di interesse (cfr., fra le tante, Cass. n. 13880 del 06/07/2020); 3.1. con il secondo motivo il Consorzio denunciain rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e/o errata applicazione di legge relativa alle regole sulla trascrizione (artt. 2645 e 2645 ter c.c.) e delle regole probatorie (art. 2697 c.c.)», non avendo la Commissione tributaria regionale applicato il principio dell ’ inversione dell'onere della prova derivante dall'esistenza di due documenti, quali la trascrizione di un atto di perimetrazione del comprensorio del Consorzio effettuata il 21 ottobre 1969 (relativa all'inclusione, tra gli altri, del fondo del contribuente nel perimetro di contribuenza) e la delibera della Regione Calabria n. 309/1977 relativa alla determinazione dell'entità dei contributi; 3.2. con il terzo motivo il Consorzio denuncia in rubrica, «nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle regole sulle prove e del giusto processo (ex artt. 2967 c.c. e 111 cost. ex art. 360, c.1. n.4 cpc) in relazione agli elementi emersi nel processo, ed in particolare ad un atto di perimetrazione regolarmente trascritto ed una delibera della Regione Calabria che, anche se risalente, ha approvato la delibera del Consorzio relativa alla determinazione della entità dei contributi, ai quali la CTR ha negato l'idoneità a produrre l'inversione dell’onere della prova»; 3.3. lecensure,da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse,sono infondate, come già affermato da Cass. n. 31850/2021 cit.; 3.4. il Consorzio ritiene che, essendo la delibera n. 245 del 13 ottobre 1976, approvata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria con delibera n. 309/1977, un equipollente del vero e proprio piano di classifica, sarebbe configurabile una presunzione, sia pure iuris tantum, in favore del Consorzio, in ordine ai benefici diretti e specifici che il fondo avrebbe conseguito dalle opere di bonifica; 3.5. secondo il consolidato orientamento di questa Corte «in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un pianodi classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente» (cfr. Cass. nn. 9099/2012, 421/2013, 24070/2014, 21176/2014, 6707/2015, 3603/2017); 3.6. in particolare, è stato già esaminato, anche con riferimento all'atto impositivo costituito da una cartella di pagamento (cfr. Cass. n. 17066/2010), la questionedel giudizio relativo ai casi in cui il Consorzio di bonifica abbia già visto approvato un ambito di perimetrazione ed un piano di classifica e, in tali casi (cfr. Cass.n. 23220/2014), è stato affer mato il principio di diritto secondo cui «in tema di contributi di bonifica, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica comporta l'onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica» (cfr. Cass. SU. n. 26009 del 2008; Cass.n. 9099/2012;Cass. n. 4671 / 2012) ; 3.7. pertanto, si applica il principio dell'inversione dell'onere della prova in presenza della trascrizione dell'atto di perimetrazione del consorzio e della delibera regionale di determinazione dell'entità dei contributi; 3.8. tale interpretazione è, inoltre, rispettosa della sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale, esaminatanel prosieguo;3.9. nel caso in esame, il consorzio ricorrente censura l'omesso esame dei deliberati amministrativi che, oltre ad individuare il piano di classifica e il perimetro di contribuenza, ex art. 860 c.c. ed ex art. 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, erano anche stati trascritti presso la Conservatoria del RR.II.; 3.10. la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nell'esigere una specifica prova del vantaggio fondiario in un caso in cui quest'ultimo (oltre ad essere defettibile per la quota istituzionale del contributo a norma dell'art. 23, comma 1, lett. a, Lr. Calabria 11/2003) si poteva presumere sussistente riguardo le particelle incluse nel perimetro di contribuenza, per non essere stato specificamente contestato il piano di classifica (cfr. Cass.n. 5215 del 2018; Cass. n. 23220/2014; Cass. n. 24356/2016 ; Cass. n. 13130/2017); 3.11. tuttavia, la deduzione del Consorzio, secondo la quale le deliberazioni da esso richiamate conterrebbero gli elementi propri di un piano di classifica, non chiarisce le ragioni in forza delle quali la documentazione amministrativa allegata ed innanzi richiamata, anteriore, tra l'altro, all'approvazione della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, avrebbe dovuto ritenersi idonea, per un verso, quanto all'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza consortile, per l'altro, quale piano di classifica, a determinare i criteri di riparto in forza della cui sola regolare approvazione sarebbe stato possibile presumere, in assenza di prova contraria, l'esistenza di benefici diretti e specifici dei quali avrebbe goduto il fondo del contribuente; 3.12. ne consegue che, mancando detti presupposti, non giova al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia di contributi consortili riguardo al riparto dell'onere della prova tra le parti esposta nel motivo di ricorso in esame (cfr. Cass. n. 5530 del 2019; conf. Cass.n. 5533/2019); 3.13.occorre inoltre evidenziare che, da un lato, è incontestato che il piano di riparto delle spese (o il suo asserito equipollente) non sia stato indicato nella cartella di pagamento impugnata (che, come detto nell'analizzare il primo motivo, riporta fondamentalmente i dati catastali dei terreni), sicché tra l'altro, il contribuente non sarebbe stato posto nelle condizioni di contestarne la legittimità, e, dall'altro, risalendo lo stesso, se del caso, al 1969 o, a tutto concedere, al 1977, giammai avrebbe potuto quantificare i differenti benefici che i singoli immobili avevano tratto, negli anni 2005-2006, dalle opere di bonifica; 3.14. peraltro, l'atto di perimetrazione del 1969 non poteva che limitarsi ad indicare genericamente i Comuni che rientravano nel perimetro del Consorzio; 3.15. è opportuno, infine, evidenziare che, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento o di una delibera comunale o regionale, è necessario, in virtù del principio di specificitàdel ricorso stesso ex art. 366 cod. proc. civ. , che il testo d i detti atti sia interamente trascritto o allegato, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iuranovit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti o delle delibere tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (cfr. Cass.14 ottobre 2016, n. 20778; Cass., sez. trib., 14 ottobre 2016, n. 20779; Cass. n. 12547/2016, n. 2014/1391, n. 12786/2006, n. 2006/18661); 3.16. imotivi in esame si rivela no quindi altresì inammissibil i , atteso che il ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, l'atto di perimetrazione del comprensorio del Consorzio e la delibera della Giunta regionale n. 309/1977; 4.1. con il quarto motivo il Consorzio denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 23 L. Regione Calabria n. 11/2003, per aver la Commissione tributaria regionale (opinando che, a fronte del contributo richiesto dal Consorzio, vi dovesse essere un beneficio per il fondo) sostanzialmente abrogato il detto art. 23 che, per le spese di funzionamento dell’istituzione Consorzio, prevede l'obbligo in capo ai consorziati di pagare i contributi a prescindere dal beneficio;4.2. la censura, come già affermato da Cass. n. 31850/2021 cit., è parimenti infondata; 4.3.la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188/2018 dianzi citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1 lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003 (nel testo che sarebbe stato applicabile, ratione temporis, alla presente controversia), «nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio”», ma ha precisato che, la successiva legge reg. Calabria n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003 statuendo «senza più distinguere tra quota a) e quota b) -che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore»; 4.4. in definitiva, la Consulta ha reputato illegittimo l'assoggettamento alla contribuzione consortile in ragione del solo inserimento dell'immobile nel comprensorio del consorzio e, quindi, «indipendentemente dal beneficio fondiario», come, invece, testualmente prevede la disposizione censurata alla lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003; 4.5. l'esclusione del beneficio fondiario ha proprio il significato e la portata di disancorare la debenza della quota a) - spese per fini istituzionali, così resa autonoma e distinta dalla quota b) - dal beneficio risultante dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza; 4.6. in tal modo, però, risulta violato il più volte citato principio (settoriale) del sistema tributario, che vuole invece che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica; 4.7. la Corte Costituzionale ha affermato, dunque, che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale; 4.8. in tal modo la Corte costituzionale, nel ritenere fondata la questione di legittimità proposta per contrasto della succitata disposizione di legge regionale con l'art. 119 Cost., nel ribadire la natura tributaria dell'obbligazione di pagamento dei contributi consortili, ha affermato che essa non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione in relazione all'art. 53 Cost.; 4.9. diversamente opinando, si assoggetterebbe il contributo consortile, secondo la normativa regionale, al solo dato spazialedell'essere l'immobile ricompreso nel comprensorio di bonifica; 4.10. trovando detta pronuncia immediata applicazione nel rapporto pendente tra le parti, la pronuncia impugnata risulta conforme alla norma in questione, quale risultante per effetto del ric hiamato dispositivo additivo—sostitutivo della citata sentenza della Corte costituzionale; 5. in conclusione, il ricorso va respinto; 6. la sopravvenienza in pendenza del presente giudizio di legittimità della succitata pronuncia del Giudice delle leggi giustifica la compensazione delle spese di lite P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr