CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 20884/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KJYN4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Verona aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt.56, 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argonnentativo su cui poggia la sentenza di condanna; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente