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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16336/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, che si era concluso con sentenza della Corte di Assise di Perugia dell'8 luglio 2019, irrevocabile il 23 novembre 2019, di assoluzione perché il fatto non sussiste.

2. La Corte ha dichiarato inammissibile la domanda, in quanto sottoscritta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Cicchella muniti di sola procura a difendere e non anche di procura speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. 3.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Carbone, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 83 dél cod. proc. civ. e 122 cod. proc. pen.

Il ricorrente evidenzia che nel caso di specie in atti vi era una valida procura speciale con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva delegato i suddetti avvocati a rappresentarlo e difenderlo "nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Perugia per il risarcimento conseguente ad ingiusta detenzione".

Tale manifestazione di volontà era distinta rispetto al mandato difensivo ed univoca nel contenuto, sicché aveva tutte le caratteristiche per essere definita procura speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen.

Il ricorrente evidenzia, altresì, che la procura apposta a margine o in calce al ricorso o anche su un foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, è per sua natura speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo. 2.Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., ma non dal difensore munito di semplice procura "ad litem", dovendosi garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato (Sez.

Un., n. 8 del 12/3/1999, Sciamanna, Rv. 213508; Sez. 4, n. 28951 del 7/5/2002, Santini, Rv. 221817; Sez. 4, n. 33286 del 12/6/2002, Cerelli, Rv. 222393; Sez. 4,.n. 8998 del 15/01/2003, Palluotto, Rv. 223825; Sez. 4, n. 12288 del 28/01/2003, Min.

Economia, Rv. 223827; Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Guida, Rv. 259319; Sez. 4, n. 10187 del 19/12/2019 dep. 2020, Masucci, Rv. 278439, Sez. 4 n. 25082 del 12/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281490).

In coerenza con l'orientamento per cui, in virtù del principio di conservazione degli atti, la procura speciale può considerarsi valida anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, purché possa escludersi incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (così in tema di costituzione di parte civile Sez 4, n. 3445 del 11/09/2019, deo. 2020, Piazza, Rv. 278026), anche in relazione alla procura speciale rilasciata per la proposizione della domanda di riparazione si è sostenuto che non rilevano le mere imprecisioni formali, ovvero le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo (Sez. 4, n. 48571 del 5/11/2013, Cervone, Rv. 258089; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014 dep. 2015, M. Rv. 262473). 2.1 Essenziale, è, tuttavia, che la procura contenga, ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce.

Posto che il legislatore, con il richiedere che la domanda possa provenire dal procuratore speciale e non già dal titolare di procura ad litem, ha voluto garantire la derivazione della iniziativa alla volontà dell'interessato, la determinazione dell'oggetto deve essere chiara e univoca.

In tale senso, è stata ritenuta inidonea una procura finalizzata a presentare istanza ex art. 315 c.p.p. senza ulteriore specificazione con riguardo all'oggetto per cui era conferita, quale ad esempio l'indicazione del numero del procedimento penale a cui era collegata l'istanza (Sez. 4 n. 16115 del 15/02/2018, Iaquaniello, Rv. 272475).

Nell'ipotesi in cui il mandato sia stato rilasciato in un foglio separato allegato alla istanza, è pur sempre necessario, al fine garantire la provenienza dell'iniziativa tksoggetto interessato, che sia specificato l'oggetto, ovvero il numero del procedimento o altra specificazione che valga ad individuarlo. 3.Nel caso di specie, nella procura in atti indirizzata alla Corte di Appello di Perugia, il soggetto istante ha delegato gli avvocati a presentare la domanda ex art. 314 cod. proc. pen., senza, tuttavia, che da nessuna indicazione possa inferirsi in relazione a quale procedimento detta istanza dovesse essere presentata.

La procura in tal modo rilasciata difetta dell'essenziale requisito della specificità, nel senso che non consente di ricostruire in modo univoco la volontà dell'imputato e di ricollegare la domanda presentata a detta volontà.

Dalla assenza di specificità del mandato è stata correttamente desunta la mancata esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione riparatoria, con conseguente difetto di legittimazione dei difensori sottoscrittori alla presentazione dell'istanza. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Deciso il 14 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] P :iden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, che si era concluso con sentenza della Corte di Assise di Perugia dell'8 luglio 2019, irrevocabile il 23 novembre 2019, di assoluzione perché il fatto non sussiste. 2. La Corte ha dichiarato inammissibile la domanda, in quanto sottoscritta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Cicchella muniti di sola procura a difendere e non anche di procura speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Carbone, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 83 dél cod. proc. civ. e 122 cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia che nel caso di specie in atti vi era una valida procura speciale con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva delegato i suddetti avvocati a rappresentarlo e difenderlo "nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Perugia per il risarcimento conseguente ad ingiusta detenzione". Tale manifestazione di volontà era distinta rispetto al mandato difensivo ed univoca nel contenuto, sicché aveva tutte le caratteristiche per essere definita procura speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia, altresì, che la procura apposta a margine o in calce al ricorso o anche su un foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, è per sua natura speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo. 2.Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., ma non dal difensore munito di semplice procura "ad litem", dovendosi garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato (Sez. Un., n. 8 del 12/3/1999, Sciamanna, Rv. 213508; Sez. 4, n. 28951 del 7/5/2002, Santini, Rv. 221817; Sez. 4, n. 33286 del 12/6/2002, Cerelli, Rv. 222393; Sez. 4,.n. 8998 del 15/01/2003, Palluotto, Rv. 223825; Sez. 4, n. 12288 del 28/01/2003, Min. Economia, Rv. 223827; Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Guida, Rv. 259319; Sez. 4, n. 10187 del 19/12/2019 dep. 2020, Masucci, Rv. 278439, Sez. 4 n. 25082 del 12/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281490). In coerenza con l'orientamento per cui, in virtù del principio di conservazione degli atti, la procura speciale può considerarsi valida anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, purché possa escludersi incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (così in tema di costituzione di parte civile Sez 4, n. 3445 del 11/09/2019, deo. 2020, Piazza, Rv. 278026), anche in relazione alla procura speciale rilasciata per la proposizione della domanda di riparazione si è sostenuto che non rilevano le mere imprecisioni formali, ovvero le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo (Sez. 4, n. 48571 del 5/11/2013, Cervone, Rv. 258089; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014 dep. 2015, M. Rv. 262473). 2.1 Essenziale, è, tuttavia, che la procura contenga, ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce. Posto che il legislatore, con il richiedere che la domanda possa provenire dal procuratore speciale e non già dal titolare di procura ad litem, ha voluto garantire la derivazione della iniziativa alla volontà dell'interessato, la determinazione dell'oggetto deve essere chiara e univoca. In tale senso, è stata ritenuta inidonea una procura finalizzata a presentare istanza ex art. 315 c.p.p. senza ulteriore specificazione con riguardo all'oggetto per cui era conferita, quale ad esempio l'indicazione del numero del procedimento penale a cui era collegata l'istanza (Sez. 4 n. 16115 del 15/02/2018, Iaquaniello, Rv. 272475). Nell'ipotesi in cui il mandato sia stato rilasciato in un foglio separato allegato alla istanza, è pur sempre necessario, al fine garantire la provenienza dell'iniziativa tksoggetto interessato, che sia specificato l'oggetto, ovvero il numero del procedimento o altra specificazione che valga ad individuarlo. 3.Nel caso di specie, nella procura in atti indirizzata alla Corte di Appello di Perugia, il soggetto istante ha delegato gli avvocati a presentare la domanda ex art. 314 cod. proc. pen., senza, tuttavia, che da nessuna indicazione possa inferirsi in relazione a quale procedimento detta istanza dovesse essere presentata. La procura in tal modo rilasciata difetta dell'essenziale requisito della specificità, nel senso che non consente di ricostruire in modo univoco la volontà dell'imputato e di ricollegare la domanda presentata a detta volontà. Dalla assenza di specificità del mandato è stata correttamente desunta la mancata esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione riparatoria, con conseguente difetto di legittimazione dei difensori sottoscrittori alla presentazione dell'istanza. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Deciso il 14 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] P :iden
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